Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3792
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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L'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997, n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della stessa legge, possono fruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, atteso che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono fini di lucro.

L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla commissione regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero), senza tuttavia che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana, e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al citato art. 7 legge n. 443 del 1985. Ne consegue che l'impresa che agisce in giudizio per ottenere l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano, negando che siano dovuti, invece, quelli per il settore industriale, ha l'onere di dimostrare di possedere i requisiti propri delle imprese artigiane e la prova deve essere fornita con il documento che attesti l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione nell'albo, ma deve pervenire alla decisione mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3792
    Data del deposito : 15 marzo 2001

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