Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 2
L'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997, n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della stessa legge, possono fruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, atteso che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono fini di lucro.
L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla commissione regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero), senza tuttavia che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana, e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al citato art. 7 legge n. 443 del 1985. Ne consegue che l'impresa che agisce in giudizio per ottenere l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano, negando che siano dovuti, invece, quelli per il settore industriale, ha l'onere di dimostrare di possedere i requisiti propri delle imprese artigiane e la prova deve essere fornita con il documento che attesti l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione nell'albo, ma deve pervenire alla decisione mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA EDILE 81 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAN BATTISTA VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUALTIEROTTI PIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale, dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, SARTO RINA, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 05/05/98, rep. 30388;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 2547/97 del Tribunale di VERONA, depositata il 30/12/97; R.G.N. 912/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato GUALTIEROTTI;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso, assorbito il primo.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Verona la Coop Edil 81 s.r.l. chiedeva che fosse accertata la illegittimità del provvedimento con cui l'INPS aveva chiesto un versamento contributivo a titolo di conguaglio, conseguente all'inquadramento della società nel settore industriale, effettuato autonomamente dall'Istituto, senza seguire la speciale procedura in materia.
Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti che giustificassero il passaggio di categoria.
L'INPS, costituitosi, si opponeva alla domanda, rivendicando la propria autonomia nell'inquadramento delle imprese ai fini contributivi e previdenziali.
Con sentenza del 13 dicembre 1996/18 aprile 1997 il Pretore rigettava la domanda.
La società cooperativa proponeva appello, contestando il potere dell'INPS di decidere autonomamente sulla qualifica artigiana dell'impresa, assumendo la compatibilità della struttura della società cooperativa a responsabilità limitata con la qualifica di impresa artigiana, deducendo la sussistenza in concreto dei requisiti di legge.
L'INPS si costituiva resistendo.
Con sentenza del 5/30 dicembre 1997 il Tribunale di Verona rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del grado. I giudici di secondo grado escludevano, alla luce della giurisprudenza di questa Corte e delle sentenze n. 336/89 e n. 307/96 della Corte Costituzionale, che la iscrizione nell'albo delle imprese artigiane avesse natura costitutiva ai fini previdenziali. Rilevavano, poi, che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, le società cooperative a società
limitata non potevano fruire della qualifica di impresa artigiana. Escludevano, infine, che fosse stato provato che la maggioranza dei soci svolgeva in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo, e che il lavoro aveva funzione preminente sul capitale.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, illustrati con memoria, la, Coop. Edil 81 s.r.l.. L'INPS ha depositato solo procura, svolgendo le proprie difese all'udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa della società cooperativa denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 1985 n. 443, integrato dall'art. 1 della legge 17 marzo 1993 n. 63 (recte, dall'art. 1 del d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, conv. nella legge 17 marzo 1993 n. 63), nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Sostiene che il Tribunale non ha posto correttamente la questione, laddove ha affermato - alla luce delle sentenze n. 336/1989 e n. 307/1996 della Corte Costituzionale, nonché della sentenza n. 2122/1990 di questa Corte - che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non vale a far sorgere una presunzione circa la qualifica artigiana dell'impresa, per cui è consentito al giudice disapplicare tale iscrizione, ove ritenuta illegittima. Deduce che l'INPS avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato della ritenuta inesistenza dei requisiti richiesti per la qualifica artigiana, eventuale ricorso amministrativo e poi giudiziario davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio) e non decidere autonomamente per la natura industriale dell'impresa. Richiama l'art. 1 del d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993 n. 63, che ha stabilito il carattere vincolante, ai fini previdenziali e assistenziali, del provvedimento adottato dalle commissioni provinciali per l'artigianato, "impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'art. 7 della citata legge n. 443 del 1985".
Sottolinea che la direzione generale dell'INPS, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 63 del 1993, ha disposto che le sedi diano applicazione ai provvedimenti assunti dalle commissioni provinciali per l'artigianato e, qualora si evidenzino elementi che facciano ritenere non condivisibili gli atti stessi, seguano le procedure amministrative e giudiziarie. Con il secondo motivo la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443 e dell'art. 116, primo comma, c.p.c.,
nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Rileva che il Tribunale, per negare il diritto della Coop. Edil 81 alla qualifica artigiana, ha usato due argomenti, peraltro contraddittori.
Da un lato esso ha ritenuto carente la prova sui requisiti necessari per la configurabilità di una impresa artigiana: la preminente funzione del lavoro sul capitale e l'adibizione al lavoro personale, anche manuale, della maggioranza dei soci (puntualizzazioni che presumono la possibilità, in astratto, di attribuire la qualifica di impresa artigiana alla società nonostante la struttura di società cooperativa a responsabilità limitata). Dall'altro, richiamando la sentenza n. 5397/96 di questa Corte, ha ritenuto sussistere una incompatibilità giuridica fra la struttura della impresa artigiana e la società a responsabilità limitata.
In ordine alla prima argomentazione ne deduce la carenza ed insufficienza, atteso che dai documenti in atti (visura camerale ed estratto del libro dei soci) risultava che la Coop. Edil 81 s.r.l. non occupava dipendenti, tali non essendo i soci della cooperativa, dapprima 12, poi ridotti a 9.
Sostiene, ancora, che il cd. costo del personale non è altro che la remunerazione dei soci lavoratori, vale a dire una suddivisione degli utili tra i soci.
Assume che "viene così evidenziata la preminenza di tale remunerazione su tutti gli altri costi che, peraltro, si rivelano assai modesti in relazione alle immobilizzazioni immateriali e materiali ed all'utilizzo di materie prime (Si vedano i bilanci prodotti in allegato al ricorso in appello)".
Deduce che non poteva essere ignorata l'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (già dal 16.10.1985), cosicché spettava all'INPS, che contesta la qualifica, fornire la prova contraria, cosa che l'Istituto aveva in realtà tentato di fare formulando istanze istruttorie.
Aggiunge che oggetto del giudizio, promosso dalla Coop. Edil 81, era soltanto la questione, di mero diritto, della inquadrabilità come artigiana di una società cooperativa a responsabilità limitata, mentre l'INPS, nel costituirsi in giudizio, aveva prospettato la eventuale carenza dei requisiti in concreto richiesti;
assume che si tratta di una differente causa petendi, atteso che il disconoscimento era stato fondato esclusivamente sulla impossibilità di una società cooperativa a responsabilità limitata ad essere qualificata artigiana.
Rileva, in ordine alla seconda argomentazione adoperata dal Tribunale, che una corretta interpretazione dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 443 del 1985 induce a ritenere che escluse dalle imprese artigiane sono solo le società di capitali a responsabilità limitata, aventi personalità giuridica, e non le società cooperative a responsabilità limitata.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la iscrizione delle imprese artigiane, priva di valore costitutivo ai sensi della legge 25 luglio 1956 n. 860, ha tale valore, ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443, ma solo ai fini del conseguimento delle agevolazioni in favore delle imprese artigiane;
tale iscrizione, pertanto, non impedisce di contestare il carattere artigiano dell'impresa per fini specifici, quale quello della classificazione dell'impresa stessa agli effetti del regime previdenziale, senza la necessità, a tal fine, di seguire le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985, potendo il giudice ordinario comunque disapplicare tale iscrizione ove non ne risulti, ai fini del settore specifico, la legittimità (cfr. Cass., 15 marzo 1990 n. 2122; 11 giugno 1994 n. 5685). I termini della questione non sono sostanzialmente cambiati, ai fini della decisione della presente controversia, con l'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993 n. 63, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 6 del 15 gennaio 1993, il cui art. 1 ha, tra l'altro, sancito la natura vincolante, ai fini previdenziali e assistenziali, dei provvedimenti (di iscrizione o di mancata iscrizione) delle commissioni provinciali per l'artigianato, e ribadito la loro impugnabilità secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985. Anche dopo l'entrata in vigore della sopra ricordata disposizione, resta, come meglio si vedrà nella trattazione del secondo motivo, la facoltà del giudice ordinario di disapplicare il provvedimento amministrativo di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, ove abbia riscontrato la insussistenza dei relativi requisiti (e la conseguente illegittimità dell'atto amministrativo di iscrizione;
art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E). Del, resto la cooperativa ricorrente neppure specifica, nel ricorso, se i contributi in contestazione riguardano un periodo anteriore o successivo alla nuova disciplina introdotta con la legge n. 63 del 1993. Il secondo motivo, invece, è fondato nei limiti di quanto appresso precisato.
Il Tribunale ha escluso la natura artigiana della società cooperativa sulla scorta di due argomentazioni.
Da un lato ha rilevato che nessun elemento di valutazione o di prova era stato offerto dalla società appellante a sostegno e dimostrazione della sua natura artigiana, osservando, in particolare, che non era stato provato che la maggioranza dei soci svolgesse lavoro personale anche manuale nel processo produttivo e che il lavoro avesse funzione preminente sul capitale.
Dall'altro ha ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 433 del 1985, può essere qualificata come artigiana l'impresa costituita ed esercitata in forma di società anche cooperativa, escluse però le società a responsabilità limitata ed altre.
Questa seconda argomentazione non è corretta, atteso che l'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 433, modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997 n. 133, va interpretato nel senso che tutte le società cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni, deve intendersi limitata alle società di capitali che perseguono fini di lucro (cfr. Cass., S.U., 5 giugno 2000 n. 401). Quanto alla prima argomentazione, relativa alla mancata prova dello svolgimento di lavoro personale, anche manuale, da parte della maggioranza dei soci, e della funzione preminente del lavoro sul capitale, il Tribunale ne ha fatto discendere il rigetto della domanda, senza, peraltro, tenere presente le regole sull'onere della prova e gli elementi offerti dalle parti contendenti. È opportuno richiamare i principi che regolano la materia. È artigiana l'impresa che sia in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443; le imprese artigiane sono tenute ad iscriversi all'albo provinciale (art. 5 della legge n. 443/85). Il quarto comma del ricordato art. 5 stabilisce che
"l'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane". L'art. 1 del d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, come convertito con la legge 17 marzo 1993 n. 63, ha poi stabilito, come sì è già rilevato, la natura vincolante, ai fini previdenziali e assistenziali, del provvedimento adottato dalle commissioni provinciali per l'artigianato, provvedimento impugnabile ai sensi delle procedure previste dalla citata legge n. 443 del 1985. Va qui richiamata la regola generale posta dall'art 2697, primo comma, cod. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto l'impresa, che domanda l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano e nega che siano dovuti, invece, quelli per il settore industriale, deve dimostrare di possedere i requisiti propri delle imprese artigiane e la prova deve essere fornita mediante il documento che dimostri l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.
Il documento che dimostra l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, peraltro, non integra una prova legale - salvo per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice (cfr., per quanto riguarda l'iscrizione delle ditte presso le Camere di commercio, Cass., 5 febbraio 1977 n. 502; 11 giugno 1998 n. 5830; per i certificati anagrafici, Cass., 27 gennaio 1986 n. 524). Ne deriva che l'ente previdenziale, quando contesta la sussistenza dei requisiti che consentono ad un'impresa di qualificarsi artigiana, ha a sua volta l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la suddetta prova contraria, cui l'impresa può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova. Il giudice dovrà decidere mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa, disapplicando, ove risulti dimostrata la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985, l'atto di iscrizione nell'albo da parte delle commissioni provinciali. In conclusione, la iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, che è diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dalla entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993 n. 63 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 6 del 1993), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla Commissione regionale, impugnazione del relativo provvedimento davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero). Ciò, però, non impedisce al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dall'ente convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per affermare il diritto dell'imprenditore o dell'impresa alla qualifica artigiana, e di disapplicare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al ricordato art. 7 della legge n. 443/85. Nella fattispecie in esame il Tribunale di Verona si è discostato da tali principi.
La Coop. Edil aveva infatti chiesto l'accertamento della illegittimità della richiesta dell'INPS di un versamento contributivo conseguente all'inquadramento, operato autonomamente dall'Istituto previdenziale, della cooperativa nel settore industriale, invocando la sua qualifica di impresa artigiana risultante dalla iscrizione nel relativo albo.
L'INPS aveva contestato la sussistenza dei requisiti per tale inquadramento e, a quanto si assume nel ricorso, aveva offerto di provare il suo assunto formulando richieste istruttorie. Va subito precisato, al riguardo, che la contestazione da parte dell'INPS, in sede giudiziaria, della qualifica artigiana della cooperativa, non era affatto limitata, come sostiene la ricorrente, dalle ragioni per le quali, in sede amministrativa, era stata disconosciuta la qualifica.
Oggetto del contendere era la sussistenza o meno della natura artigiana della cooperativa;
e il convenuto, a fronte dell'azione promossa dalla Coop. Edil, ben poteva contestare la sussistenza di requisiti diversi da quelli disconosciuti in sede amministrativa, non sussistendo alcun legame tra le ragioni invocate prima del giudizio per contestare la natura artigiana dell'impresa e le ragioni addotte in giudizio per lo stesso scopo. È improprio parlare, al riguardo, di cambiamento della causa petendi.
I giudici del merito non hanno però ammesso le prove offerte dall'Istituto previdenziale ma hanno respinto la domanda sulla considerazione della illegittimità della iscrizione della Coop. Edil nell'albo delle imprese artigiane, in quanto società cooperativa a responsabilità limitata, e della mancata prova, da parte della cooperativa, degli elementi di cui agli artt. 3 e 4 della legge (e, in particolare, del fatto che la maggioranza dei soci svolgesse in prevalenza lavoro personale, anche manuale, e che il lavoro avesse funzione preminente sul capitale).
Una volta rilevata la infondatezza della prima argomentazione, stante la possibilità di una società cooperativa a responsabilità limitata di fruire, possedendone i requisiti, della qualifica di impresa artigiana, ne consegue la illogicità e la violazione di legge anche in ordine alla seconda argomentazione.
Il giudice del merito avrebbe dovuto, infatti, valutare, a fronte della iscrizione nell'albo dedotta dalla società ricorrente, le contestazioni avanzate dall'INPS sulla sussistenza dei requisiti, ed ammettere, se rilevanti, le relative richieste istruttorie, decidendo, poi, sulla base della comparazione e del prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Il Tribunale, invece, una volta ritenuta illegittima la iscrizione nell'albo in considerazione della forma societaria (società cooperativa a responsabilità limitata), e tolto pertanto ogni valore, anche indiziario, a tale iscrizione, ha onerato la sola società ricorrente della prova della sussistenza dei requisiti, senza dare ingresso alle prove offerte dall'INPS, e deciso la causa in senso sfavorevole alla società per il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Così operando ha violato le norme ed i principi sopra esposti. In conclusione, il primo motivo del ricorso va rigettato, mentre il secondo va accolto nei limiti di quanto sopra precisato;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Venezia.
Il giudice di rinvio si atterrà ai seguenti principi di diritto:
"L'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997 n. 133, va interpretato nel senso che tutte le società cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della stessa legge, possono fruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, atteso che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società di capitali che perseguono fini di lucro.
La iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, che è diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dalla entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993 n. 63 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 6 del 1993), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla Commissione regionale, impugnazione del relativo provvedimento davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero).
Ciò, però, non impedisce al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dall'ente convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per affermare il diritto dell'imprenditore o dell'impresa alla qualifica artigiana, e di disapplicare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al ricordato art. 7 della legge n. 443/85. Pertanto, sul piano processuale, l'impresa che agisce in giudizio per ottenere l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano e nega che siano dovuti, invece, quelli per il settore industriale, deve dimostrare di possedere i requisiti propri delle imprese artigiane e la prova deve essere fornita mediante il documento che dimostri l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza della iscrizione nell'albo, ma deve pervenire alla decisione mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa". Al giudice di rinvio si rimette anche la decisione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001