Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2010, n. 16926
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Sentenza 22 aprile 2010

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La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza del detenuto e il trattenimento del contenuto di plichi allo stesso diretti possono essere disposti soltanto per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto, e non possono trovare giustificazione esclusivamente nela rilevazione di infrazioni regolamentari relative, come nella specie, alle disposizioni sul passaggio di beni tra detenuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2010, n. 16926
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16926
    Data del deposito : 22 aprile 2010

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