Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza del detenuto e il trattenimento del contenuto di plichi allo stesso diretti possono essere disposti soltanto per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto, e non possono trovare giustificazione esclusivamente nela rilevazione di infrazioni regolamentari relative, come nella specie, alle disposizioni sul passaggio di beni tra detenuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2010, n. 16926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16926 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1177
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 26004/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT SI, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 7.5.2009 del magistrato di sorveglianza di Viterbo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con ordinanza 17.4.2008 il magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva respinto un reclamo del condannato SI AT avverso il provvedimento con cui il direttore della Casa circondariale aveva disposto il trattenimento di testi universitari, contenuti in un plico a lui destinato, affermando che "non si riscontra violazione dei diritti perché la corrispondenza è stata sottoposta a censura".
1.1. Con sentenza in data 10.3.2009 questa Corte annullava detto provvedimento osservando che la motivazione con cui si era negato che fossero stati violati diritti del detenuto era in realtà meramente apparente.
1.2. Con l'ordinanza in epigrafe il magistrato di sorveglianza di Viterbo, decidendo quale giudice del rinvio ha nuovamente respinto il reclamo affermando che esso era stato proposto avverso un atto ®legittimamente adottato dalla Direzione in sede di visto di controllo, a ciò delegata dalla A.G. ex art. 18 ter o.p., comma 4".
2. Ricorre l'AT personalmente e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziando manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge. Assume che il provvedimento impugnato continuava ad essere carente di motivazione e confondeva tra gli istituti del controllo della corrispondenza e il D.P.R. n.230 del 2000, art. 15: il direttore avrebbe potuto agire difatti in forza della delega al controllo se i libri avessero contenuto elementi da cui ravvisare la commissione dei reati, non certo soltanto per una presunta violazione delle norme regolanti il passaggio dei beni tra detenuti. I libri, per altro, di proprietà dell'AT, erano stati spediti con le medesime modalità a colui che ora li aveva restituiti. Il direttore s'era di fatto appropriato di libri del detenuto senza ragione e senza neppure consentire alla richiesta di restituirli ai suoi familiari. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo osservando: che l'AT risultava sottoposto a "censura" della corrispondenza;
che il provvedimento del direttore costituiva "trattenimento provvisorio di raccomandata (contenente libri) inviata all'AT da altro detenuto, in attesa delle determinazioni del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, competente ad adottare il conseguente provvedimento di trattenimento definitivo ex art. 18 ter comma 5 O.P."; che la ragione del trattenimento era nella ravvisata "violazione sostanziale di norme disciplinanti il passaggio di beni tra detenuti"; che non si conosceva la decisione adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, ma la stessa doveva ritenersi irrilevante;
che il reclamo andava infatti rigettato in quanto proposto avverso un atto "legittimamente adottato dalla Direzione in sede di visto di controllo, a ciò delegata dalla A.G. ex art. 18 ter, o.p. comma 4".
La motivazione è intimamente contraddittoria e in contrasto con i dati normativi.
2. Sembra sia necessario ricordare che le censure e i controlli della corrispondenza, incidendo su diritto fondamentale le cui limitazioni sono a mente dell'art. 15 Cost. soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, possono essere attuati, anche nei confronti dei detenuti e degli internati, soltanto in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti. La disciplina di tali limitazioni nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è ora (dopo numerosi moniti e condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo) interamente regolata dall'art. 18 ter ord. pen. (L. n. 354 del 1975, come modificata per la materia dalla L. 8 aprile 2004, n. 95), che al comma 1 prevede, come regola generale, che sia le limitazioni e le censure ("visto di controllo"), disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di "trattenimento", previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente "per esigente attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto". E sembra ovvio che dette esigenze e ragioni, generiche in funzione di prevenzione per il controllo, debbono divenire specifiche allorché dal controllo si passa al trattenimento di singoli plichi, incidendosi così non soltanto sulla riservatezza della corrispondenza ma anche sulla disponibilità e il possesso dei materiali trattenuti. Ancorché un detenuto sia legittimamente sottoposto a visto di controllo, il trattenimento del contenuto di plichi a lui diretti non può dunque basarsi soltanto sulla circostanza che le modalità di trasmissione siano ritenute violative "di norme disciplinanti il passaggio dì beni tra detenuti". La infrazione regolamentare, se sussistente, potrebbe al più giustificare un sospetto sui contenuti e l'esigenza dunque di sottoporre il plico a visto di controllo, se non già previsto (come nel caso in esame) in via generale;
ma una volta accertati i contenuti, le ragioni del trattenimento debbono essere riferite a questi e non possono consistere in mere irregolarità formali.
D'altronde l'art. 14 del regolamento (D.P.R. n. 230 del 2000) prevede che sono ammesse limitazioni nell'acquisto e nella ricezione di beni "sostenute da motivate esigenze di sicurezza", e per tale ragione prevede che i pacchi, prima della consegna, devono essere sottoposti a controllo;
l'art. 15 del medesimo testo ammette "la cessione tra detenuti e internati di oggetti di modico valore". Neppure è dato vedere dunque in cosa si risolva l'affermata violazione "sostanziale" delle norme regolanti la cessione di beni tra detenuti nel caso di spedizione da un detenuto all'altro di testi universitari usati. Certamente illegittima sarebbe dunque la sostanziale confisca dei libri universitari dell'AT se fosse vero che è sostenuta soltanto dall'esistenza di una infrazione formale di quel tipo: tanto più a fronte di disposizioni che espressamente prescrivono l'agevolazione degli studi dei detenuti e li facoltizzano a tenere anche in cella libri, pubblicazioni e ogni altro strumento didattico necessario (artt. 19 L. ord. pen.; art. 44 reg. e, in generale, 27 legge).
Il trattenimento di libri, ivi compresi i testi universitari o d'altro tipo, spediti al detenuto può ritenersi consentito invece se i testi celano al loro interno qualcosa o contengono scritti pericolosi per la sicurezza e l'ordine interno dell'istituto o che ne rendono necessario il sequestro probatorio o preventivo, in relazione a ipotesi specifiche e secondo le regole generali del codice di rito. In questi casi il trattenimento o il sequestro possono essere emessi, però, esclusivamente dall'autorità giudiziaria.
Un provvedimento interinalmente preso dalla direzione dell'istituto ai sensi dell'art. 38 reg. può di conseguenza ritenersi consentito (ancor più dopo la L. n. 95 del 2004) negli stretti limiti in cui è funzionale alla "immediata segnalazione" all'autorità giudiziaria competente e non può annettersi ad esso alcuna validità oltre i tempi strettamente indispensabili per la tempestiva decisione di questa.
3. Ne consegue che nel caso in esame il magistrato di sorveglianza non poteva, dopo che erano già trascorsi quasi quattordici mesi dal provvedimento amministrativo reclamato senza che i libri fossero consegnati al destinatario, limitarsi ad affermare che il trattenimento era stato in realtà sollecitato al giudice del merito competente a disporlo in via definitiva e contemporaneamente ammettere di non conoscere l'esito della sollecitazione e disinteressarsi del se e quando un rituale trattenimento fosse stato disposto.
E non soltanto il magistrato di sorveglianza doveva verificare l'esistenza e l'attualità di detto altro titolo, ma avrebbe comunque dovuto valutare, alla luce di quanto accertato e prima di respingere il reclamo, se l'impugnazione andava allora qualificata ai sensi del comma 6 dell'art. 18 ter ord. pen. (in virtù del principio generale di conservazione degli atti, del quale l'art. 568 c.p.p., comma 5 costituisce applicazione particolare) e trasmessa ad altra autorità giudiziaria competente.
4. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio al magistrato di sorveglianza di Viterbo perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunziati e perché segnatamente: (a) verifichi se esiste un provvedimento emesso da una autorità giudiziaria con il quale sia stato disposto il trattenimento dei libri "fermati" dalla Direzione del carcere il 15.3.2008; (b) dichiari l'inefficacia del provvedimento 15.3.2008 della Direzione del carcere e disponga la restituzione dei libri all'AT se non esiste altro provvedimento dell'autorità giudiziaria che legittima il trattenimento;
(c) verifichi, nel caso in cui esista invece un tale provvedimento e lo stesso non sia stato già autonomamente impugnato, se il reclamo dell'AT può essere convertito in impugnazione avverso di esso, ai sensi dell'art. 18 ter, comma 6, ord. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Viterbo.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010