Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
È illegittima l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza disapplica la circolare ministeriale del DAP del 16 nvembre 2011 e i conseguenti ordini di servizio della Direzione dell'istituto penitenziario, con cui si prevedono limitazioni relative all'acquisto e al ricevimento di libri e materiale di stampa da detenere nelle celle, nonché alla loro restituzione, non rinvenendosi, nelle disposizioni di normativa secondaria in questione, un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti, costituzionalmente garantiti, di informazione e libera circolazione delle idee, ma solo una maggiore difficoltà alla loro fruizione, imposta da ragioni di salvaguardia del bene della sicurezza pubblica, egualmente di rango costituzionale.
Commentario • 1
- 1. Per la Consulta è legittimo il divieto imposto ai detenuti in 41-bisAngela Della Bella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Segnaliamo ai lettori il recente deposito delle motivazioni della sentenza n. 122 del 2017, con la quale la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis co. 2 quater ord. penit., laddove consente all'amministrazione penitenziaria di vietare la ricezione e l'invio di libri e riviste tra i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale e l'esterno. Rinviando ad altra sede un più articolato commento della pronuncia, ci limitiamo in questa sede ad enuclearne i profili principali, ripercorrendone però le vicende che l'hanno preceduta, così da consentire ai lettori di coglierne …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 42902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42902 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
42 9 02/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/09/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Presidente - SENTENZA N. 3031/2013 - Rel. Consigliere - Dott. UMBERTO ZAMPETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO ROCCHI N. 8202/2013 - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA nei confronti di: AR GA N. IL 26/06/1950 inoltre: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAP avverso l'ordinanza n. 8205/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA, del 10/01/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCESCO SALZANO che ha chiesto annullamento cen linvio _ Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 10.01.2013 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, accogliendo il reclamo proposto da NO SA, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., disponeva la disapplicazione nei suoi confronti della circolare ministeriale 16.11.2011 e dei conseguenti ordini di servizio della Direzione dell'Istituto penitenziario relativi alle limitazioni, quanto ad acquisto, ricevimento, accumulo nelle celle e restituzione, in materia di stampa.- Premessa l'ammissibilità del reclamo, vertendo esso su diritti soggettivi dei detenuti, e ricordata la rilevanza costituzionale del diritto all'informazione ed alla circolazione del pensiero, osservava il detto Magistrato come la disposizione ministeriale in questione avesse imposto un regime generale eccessivamente restrittivo, non giustificato da reali ragioni di sicurezza, che rendeva in sostanza pressoché impraticabili i diritti costituzionali di informazione in capo ai detenuti.- 2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia e l'Avvocato Distrettuale dello Stato per conto dell'Amministrazione penitenziaria i quali, con atti di analogo contenuto, deducevano violazione di legge argomentando, in sintesi, nei seguenti termini: le limitazioni in discussione sono giustificate da preminenti ed evidenti ragioni di sicurezza e non costituiscono effettiva limitazione ai diritti costituzionali in materia di informazione.- Considerato in diritto 1. I ricorsi del Procuratore della Repubblica e dell'Amministrazione penitenziaria, fondati, devono essere accolti.- 2. L'ordinanza impugnata deve essere annullata per violazione di legge e comunque per vizio di motivazione.- Rileva invero questa Corte, dapprima, come il vigente ordinamento penitenziario preveda, per i detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., la possibilità di sospendere, in tutto o in parte... l'applicazione delle regole di trattamento che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza (comma 2 del cit. art.). Tra le regole di trattamento che possono subire limitazioni in ragione della particolare pericolosità presupposta in capo ai detenuti sottoposti al regime in parola vi sono certamente quelle che riguardano acquisto e ricezione di libri e stampa in genere. Peraltro, in materia, alla regola generale di cui all'art. 18 Ord. Pen. segue quella limitativa di cui all'art. 18 ter, connessa pur sempre -per quel che riguarda il caso in esame- a ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Può dirsi, dunque, che nella specifica materia della fruizione, da parte dei detenuti, del materiale in questione (libri e stampa) vi sia un principio di carattere generale, di cui l'art. 41 bis costituisce coerente esplicazione, consistente nella possibilità di imporre limitazioni per ragioni di sicurezza e di ordine, interno o esterno. In realtà, stante i valori costituzionalmente garantiti che vengono ad essere compressi, si tratta -secondo l'insegnamento costante del giudice delle leggi, sempre ribadito, che impone coerente interpretazioni delle norme coinvolte- di dare adeguato equilibrio ai due valori che si contrappongono, da un lato quello della libera circolazione del pensiero (nelle forme tradizionali della stampa), dall'altro quello, di non minore valenza, della sicurezza. Non c'è bisogno di ricordare come, se la libera circolazione delle idee è essenziale per ogni società democratica costituita, la sicurezza dei consociati, garantendo i beni della libertà e della stessa vita, sia del pari valore assolutamente primario. In tale ottica, le ragionevoli limitazioni alla circolazione in ambiente carcerario di libri e stampa in genere, che siano disposte secondo le garanzie di legge, devono sacrificare il minimo possibile il contrapposto diritto alla libera fruizione. Ciò detto, va rilevato come, in linea generale, anche la potestà di normazione secondaria dell'autorità amministrativa si deve inserire in siffatta prospettiva di equilibrio tra i due valori in campo. Peraltro la categoria dei detenuti soggetti al regime previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen. si segnala, per i presupposti stessi di tale sottoposizione (sempre ricorribile al Magistrato), per aspetti di particolare pericolosità, trattandosi di persone inquisite o condannate per gravissimi reati legati alla criminalità organizzata. A tale considerazione di carattere generale, quasi preliminare, si deve aggiungere quella, derivante dalla pluriennale esperienza delle concrete vicende di tale specifico settore, che rileva come libri, giornali e stampa in genere siano molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, così ricevendo o inviando messaggi in codice (ma anche in chiaro come conoscere i fatti criminali riportati dai giornali specie del territorio di provenienza) che da un lato non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro costituiscono concreti pericoli per l'ordine interno degli istituti. Ove ciò avvenisse, come purtroppo non di rado avviene (il che, per massima di esperienza, è di continuo testimoniato dai relativi processi), risulterebbe vanificata una delle funzioni di base della restrizione carceraria che è quella di interrompere i legami criminali. Ciò detto, è di tutta evidenza come la circolare ministeriale oggetto di disapplicazione da parte del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia non violi tale quadro di riferimento, esplicandosi nell'ambito dei poteri normativamente conferiti all'Amministrazione ed esercitando tali poteri con una logica di sistema e di opportunità che non possono ч essere dichiarati illegittimi dal giudice ordinario se non invadendo -per vero то inammissibilmente- la sfera di opportunità e discrezionalità della Pubblica Amministrazione (peraltro, nel concreto, esplicata con logica e coerenza). Né può dirsi dunque essere stato disatteso quell'equo bilanciamento tra valori di rango costituzionale di cui prima s'è detto, atteso che non vi è, nelle disposizioni in questione, un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti costituzionali di informazione e di libera circolazione delle idee, che sono in definitiva salvaguardati, ma solo la predisposizione di un sistema che rende contemporaneamente possibile il necessario controllo di sicurezza. Del resto anche l'ordinanza impugnata -e qui si rivela anche il vizio di motivazione per contraddittorietà delle argomentazioni- prende poi atto che si determina non già un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti primari (come in premessa, nell'ordinanza in esame), ma una qualche difficoltà supplementare (tanto che si fa riferimento al caso, sostanzialmente irreale, della richiesta di libri rari o antichi). Ma una maggiore difficoltà, imposta da ampie e verificate ragioni giustificative, non equivale ad illegittima compressione.- Per conseguenza risulta evidente che è stata illegittima -e va annullata- la disapplicazione della circolare ministeriale e dei conseguenti atti interni disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia.- 3. In definitiva l'ordinanza impugnata deve essere annullata per il preminente vizio di violazione di legge. L'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, ex art. 620 Cod. proc. pen., non essendo necessario nuovo esame del reclamo del SA che rimane soccombente già in base alla presente pronuncia, attesa la contrarietà a legge del provvedimento qui annullato.-
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.- Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 Settembre 2013 - Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Bardovagni Umberto Zampetti P Bourdon Cuphe EPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 OTT. 2013 IL CANCELLIERE Stefania Faiella