CASS
Sentenza 20 settembre 2023
Sentenza 20 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2023, n. 38397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38397 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LUNGU ANCA nato il [...] avverso l'ordinanza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38397 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NG NC in relazione alla ingiusta detenzione patita in regime di custodia cautelare in carcere dal 25/11/2019 al 30/3/2020 e fino al 29.5.2020 in regime di arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Siena in data 7.5.2019 in quanto gravemente indiziata di una serie di furti aggravati dalla destrezza dell'azione e dalla condizione di minorata difesa delle vittime commessi in Siena, Monteriggioni e Poggibonsi nelle date del 23 e 24 marzo 2019 (capi B) ed A)), del 5 e del 10 aprile 2019 (capo D) e C)) e del 7 luglio 2019 (capo E). Quanto al merito, con sentenza del Tribunale di Siena in data 22.6.2021, definitiva in data 16.11.2021, la NG veniva assolta dai reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen.,ha ritenuto che la domanda dell'istante fosse fondata atteso che nella specie deve escludersi un contributo colposo, anche solo concorsuale, della NG ai fini dell'applicazione e del mantenimento delle misure custodiali dato che la stessa é stata sottoposta alla misura cautelare sulla base dei riconoscimenti delle persone offese raccolti dalla polizia giudiziaria, poi reputati dal giudice .del dibattimento non sufficientemente attendibili per la diversità della descrizione della persona fisica della donna che li aveva derubati. Con riguardo al quantum, ha liquidato la somma sulla base dei parametri aritmetici ritenendo che nella specie non risultassero provati e neppure allegati danni patrimoniali da mancato guadagno né specificati danni sotto il profilo personale. 2. Avverso detta ordinanza NG NC, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la mancata valutazione del danno alla persona per l'ingiusta detenzione e la motivazione illogica. Assume che la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre una perizia al fine di valutare l'entità del danno post traumatico da stress. Con il secondo motivo deduce l'insorgenza del danno alla persona come disturbo post traumatico da stress medio tempore rispetto al ricorso presso la Corte d'appello, danno che è insorto con la detenzione ma che si è palesato in tutta la sua gravità in ragione dello stato detentivo. 2 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa della ricorrente ha depositato relazione di consulenza psicologica e psicodiagnostica sulla persona di NG NC datata 24.5.2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono inammissibili. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, è ormai consolidata nell'affermare (cfr. per tutte Sez. U., n. 24287 del 9/5/2001, Rv. 218975) la necessità di contemperare il parametro aritmetico- costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, co. 2, cod. proc. pen., (euro 516.456,90) e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, co. 4, lett. c), cod. proc. pen. espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita- con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può però mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (vedi, oltre alle citate Sezioni Unite 24287/2001 in senso conforme Cass. Sez. 3, n. 5657 del 13/12/2001 dep. 2002, Vittoriano, Rv. 221119; Cass. Sez. 4, n. 15463 del 20/3/2002, Pesacane, Rv. 221314; Cass. Sez. 3, n. 9056 del 22/1/2003, Criniti, Rv. 223614; Cass. Sez. 3, n. 28334 del 29/4/2003, Porfidia, Rv. 225963; Cass. Sez. 3, n. 45682 del 22/10/2003, Sirianni, Rv. 226555; Cass. Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940). In più pronunce si è affermato che la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà (così Sez. 4, n. 40906 del 6/10/2009, Mazzarotto, Rv. 245369, che, in applicazione di detto principio, ha confermato la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto non soltanto dei parametri aritmetici, ma anche delle sofferenze morali patite e della lesione della reputazione conseguente allo "strepitus fori"; conf. Sez. 4 n. 34857 del 17/6/2011, Giordano, Rv. 251429; Sez. 4, n. 46772 del 24/10/2013, Marinkovic, Rv. 257635, Sez. 4, 3 iTY n. 23119 del 13/05/2008, Zaccagni, Rv. 240302). Nel liquidare l'indennità, dunque, va ribadito, il giudice è vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto (cfr. Sez. 4, n. 23119 del 13/5/2008, Zaccagni, Rv. 240302; Sez. 4, n. 30317 del 21/6/2005, Bruzzano, Rv. 232025). Tale meccanismo offre, perciò, solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto (Sez. 4, n. 23319 del 13/5/2008, Zaccagni, Rv.240302). Si è, perciò, precisato che il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 34857 del 17/6/2011, Giordano, Rv. 251429). Il punto di approdo giurisprudenziale è, dunque, nel senso che il "quantum" dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso (cfr. Sez. 4, n. 18361 del 11/1/2019, Piccolo, Rv. 276259). Ebbene, così perimetrato il quadro giurisprudenziale di riferimento, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato ne abbia fatto buon governo e pertanto sia immune da censure laddove ha chiarito che non sono risultati provati e neppure allegati danni ulteriori sotto il profilo personale oltre a quelli normalmente collegati alle misure custodiali. A fronte di tale tessuto argomentativo, le censure articolate nel ricorso si sostanziano in una critica generica alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale del danno biologico senza misurarsi con le statuizioni dell'ordinanza impugnata. 2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis il 9.6.2023 Il Con stensore IL Presidente Marin RA iampi
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38397 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NG NC in relazione alla ingiusta detenzione patita in regime di custodia cautelare in carcere dal 25/11/2019 al 30/3/2020 e fino al 29.5.2020 in regime di arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Siena in data 7.5.2019 in quanto gravemente indiziata di una serie di furti aggravati dalla destrezza dell'azione e dalla condizione di minorata difesa delle vittime commessi in Siena, Monteriggioni e Poggibonsi nelle date del 23 e 24 marzo 2019 (capi B) ed A)), del 5 e del 10 aprile 2019 (capo D) e C)) e del 7 luglio 2019 (capo E). Quanto al merito, con sentenza del Tribunale di Siena in data 22.6.2021, definitiva in data 16.11.2021, la NG veniva assolta dai reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen.,ha ritenuto che la domanda dell'istante fosse fondata atteso che nella specie deve escludersi un contributo colposo, anche solo concorsuale, della NG ai fini dell'applicazione e del mantenimento delle misure custodiali dato che la stessa é stata sottoposta alla misura cautelare sulla base dei riconoscimenti delle persone offese raccolti dalla polizia giudiziaria, poi reputati dal giudice .del dibattimento non sufficientemente attendibili per la diversità della descrizione della persona fisica della donna che li aveva derubati. Con riguardo al quantum, ha liquidato la somma sulla base dei parametri aritmetici ritenendo che nella specie non risultassero provati e neppure allegati danni patrimoniali da mancato guadagno né specificati danni sotto il profilo personale. 2. Avverso detta ordinanza NG NC, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la mancata valutazione del danno alla persona per l'ingiusta detenzione e la motivazione illogica. Assume che la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre una perizia al fine di valutare l'entità del danno post traumatico da stress. Con il secondo motivo deduce l'insorgenza del danno alla persona come disturbo post traumatico da stress medio tempore rispetto al ricorso presso la Corte d'appello, danno che è insorto con la detenzione ma che si è palesato in tutta la sua gravità in ragione dello stato detentivo. 2 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa della ricorrente ha depositato relazione di consulenza psicologica e psicodiagnostica sulla persona di NG NC datata 24.5.2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono inammissibili. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, è ormai consolidata nell'affermare (cfr. per tutte Sez. U., n. 24287 del 9/5/2001, Rv. 218975) la necessità di contemperare il parametro aritmetico- costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, co. 2, cod. proc. pen., (euro 516.456,90) e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, co. 4, lett. c), cod. proc. pen. espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita- con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può però mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (vedi, oltre alle citate Sezioni Unite 24287/2001 in senso conforme Cass. Sez. 3, n. 5657 del 13/12/2001 dep. 2002, Vittoriano, Rv. 221119; Cass. Sez. 4, n. 15463 del 20/3/2002, Pesacane, Rv. 221314; Cass. Sez. 3, n. 9056 del 22/1/2003, Criniti, Rv. 223614; Cass. Sez. 3, n. 28334 del 29/4/2003, Porfidia, Rv. 225963; Cass. Sez. 3, n. 45682 del 22/10/2003, Sirianni, Rv. 226555; Cass. Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940). In più pronunce si è affermato che la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà (così Sez. 4, n. 40906 del 6/10/2009, Mazzarotto, Rv. 245369, che, in applicazione di detto principio, ha confermato la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto non soltanto dei parametri aritmetici, ma anche delle sofferenze morali patite e della lesione della reputazione conseguente allo "strepitus fori"; conf. Sez. 4 n. 34857 del 17/6/2011, Giordano, Rv. 251429; Sez. 4, n. 46772 del 24/10/2013, Marinkovic, Rv. 257635, Sez. 4, 3 iTY n. 23119 del 13/05/2008, Zaccagni, Rv. 240302). Nel liquidare l'indennità, dunque, va ribadito, il giudice è vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto (cfr. Sez. 4, n. 23119 del 13/5/2008, Zaccagni, Rv. 240302; Sez. 4, n. 30317 del 21/6/2005, Bruzzano, Rv. 232025). Tale meccanismo offre, perciò, solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto (Sez. 4, n. 23319 del 13/5/2008, Zaccagni, Rv.240302). Si è, perciò, precisato che il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 34857 del 17/6/2011, Giordano, Rv. 251429). Il punto di approdo giurisprudenziale è, dunque, nel senso che il "quantum" dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso (cfr. Sez. 4, n. 18361 del 11/1/2019, Piccolo, Rv. 276259). Ebbene, così perimetrato il quadro giurisprudenziale di riferimento, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato ne abbia fatto buon governo e pertanto sia immune da censure laddove ha chiarito che non sono risultati provati e neppure allegati danni ulteriori sotto il profilo personale oltre a quelli normalmente collegati alle misure custodiali. A fronte di tale tessuto argomentativo, le censure articolate nel ricorso si sostanziano in una critica generica alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale del danno biologico senza misurarsi con le statuizioni dell'ordinanza impugnata. 2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis il 9.6.2023 Il Con stensore IL Presidente Marin RA iampi