Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5154
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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Il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall'art. 1168 cod. civ. per la proposizione dell'azione di reintegrazione nel possesso, va determinato con riferimento alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza la reazione all'atto illecito, mentre irrilevanti sono al riguardo la data della sua notifica o quella in cui sia stato notificato l'atto di chiamata in causa del terzo, successivamente individuato, in base alle difese del convenuto o alle risultanze processuali, quale autore dello spoglio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5154
    Data del deposito : 3 aprile 2003

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