Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
Il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall'art. 1168 cod. civ. per la proposizione dell'azione di reintegrazione nel possesso, va determinato con riferimento alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza la reazione all'atto illecito, mentre irrilevanti sono al riguardo la data della sua notifica o quella in cui sia stato notificato l'atto di chiamata in causa del terzo, successivamente individuato, in base alle difese del convenuto o alle risultanze processuali, quale autore dello spoglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 128, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PIRO, difeso dall'avvocato MARIO MARTORELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMA SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore ED CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTASIO 67, presso lo studio dell'avvocato VINCENZA SALTARELLI, difeso dall'avvocato UBALDO LUCHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 686/99 del Tribunale di MACERATA, depositata il 04/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato Mario MARTORELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Macerata depositato il 9 gennaio 1990, BR DA, lamentando di aver scoperto nel febbraio 1989 - allorché si era recato sul posto dalla sua abituale residenza di Perugia - che su un suo appezzamento di terreno sito in San Genesio, loc. Pian di Pieca, erano stati costruiti abusivamente alcuni pozzi per la captazione di acqua, invocava la tutela possessoria nei confronti di CI GA, proprietaria del fondo confinante, sul quale erano stati realizzati altri simili pozzi, e nei confronti della ditta CI.PRE s.r.l., corrente in San Genesio, esecutrice delle opere. Il ricorrente lamentava anche che la ditta Ci.pre, per eseguire i pozzi, aveva occupato la sua confinante proprietà con inerti e breccia sistemata al fine di agevolare il transito di autocarri.
Instauratosi il contraddittorio, la CI si dichiarava estranea ai fatti, mentre la Ci.pre ammetteva di aver eseguito la sola apertura del tracciato - peraltro nel lontano 1983 - ma escludeva di aver proceduto alla escavazione dei pozzi, indicandone come responsabile la I.M.A. s.n.c.
Disposta la chiamata iussu iudicis della soc. IMA, questa si costituiva a mezzo del legale rappresentante IA DE - marito della CI e amministratore nel contempo anche della soc. Ci.Pre - ed ammetteva di aver eseguito l'escavazione dei pozzi sia nella proprietà della IO, sia nella proprietà del ricorrente, in data 18 gennaio 1989, eccependo il difetto di clandestinità e dell'animus spoliandi, in quanto i lavori erano stati eseguiti con il consenso del padre del ricorrente BR AN. Con ordinanza 2 maggio 1990 il pretore ordinava l'immediata sospensione dell'attività di sollevamento dell'acqua dai pozzi realizzati sul fondo del ricorrente e la rimessa in pristino dei luoghi, confermano poi il tutto con la sentenza 9/15 aprile 1993, con la quale condannava altresì la I.M.A al risarcimento dei danni, liquidati in lire 5.000.000.
Avverso la sentenza del pretore la I.M.A. s.n.c. proponeva appello al tribunale di Macerata eccependo: a) che il BR era decaduto dall'azione per essere decorso oltre un anno tra la data del preteso spoglio e la data di chiamata in causa della I.M.A., disposta con ordinanza del pretore 5.2.1990; b) che la domanda risarcitoria era stata introdotta in causa tardivamente;
c) che, infine, era irrituale la liquidazione equitativa ben potendo procedersi alla determinazione del suo preciso ammontare.
Con la sentenza 686/1999 il tribunale di Macerata, in totale riforma della sentenza pretorile, respingeva sia la domanda di reintegrazione che quella accessoria di risarcimento, siccome improponibile per tardività, e condannava il BR alla rifusione dei due gradi di giudizio.
Argomentava il tribunale che lo spoglio era avvenuto pacificamente il giorno 18 gennaio 1989 e che, data la presenza sul posto del padre del ricorrente, non poteva ritenersi che l'atto avesse i requisiti della clandestinità al fine di consentire la prova di una diversa data di conoscenza dello spoglio stesso. Inoltre assumeva il giudice d'appello che il termine annuale deve risultare rispettato con riferimento alla data in cui è evocato in giudizio l'autore dello spoglio, e tale data con riferimento alla ditta responsabile, era individuabile nell'ordinanza di chiamata in causa del pretore, a nulla rilevando che la società convenuta dal BR e quella chiamata in causa fossero legalmente rappresentate dalla stessa persona fisica.
Per l'annullamento della nominata sentenza propone ricorso il BR formulando due motivi.
Resiste la soc. I.MA. s.n.c. con controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 c.c. per avere il tribunale ritenuto che al fine di verificare il rispetto del termine annuale per l'esperimento dell'azione di reintegrazione sancito da detta norma dovesse aversi riguardo non già alla data del deposito del ricorso nell'ufficio del giudice, bensì - se diversa - a quella in cui il ricorso giunga a diretta conoscenza dell'autore dello spoglio. Assume il ricorrente che il primo giudice aveva correttamente risolto la questione richiamandosi alle pregressa corrispondenza intercorsa tra le parti e rilevando che non poteva andare a detrimento dell'attore il fatto che solo in sede giudiziale fosse emerso che autrice effettiva dello spoglio era una diversa società, anch'essa amministrata dal coniuge della proprietaria del fondo confinante, la quale, peraltro, alle richieste stragiudiziali del legale del ricorrente, non aveva dato chiarimenti sul punto. Con il secondo motivo il BR denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nella parte in cui il tribunale, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, non aveva ammesso la prova testimoniale - riproposta in sede di appello in via subordinata - diretta a dimostrare la data di effettiva conoscenza del patito spoglio da parte del ricorrente, prova non ammessa dal pretore sol perché ritenuta superflua ai fini della tempestività che risultava comunque acclarata.
Il primo motivo, che è assorbente del secondo, è fondato. Il termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c. va calcolato con riferimento alla data del deposito del ricorso, perché la ratio della norma è quella di porre un limite temporale alla tutela di una situazione di fatto, esigendo che la reazione all'atto illegittimo avvenga entro il suddetto lasso di tempo. Tale reazione può considerarsi attuata in modo certo quando viene sottoposto al giudice il fatto e viene chiesta la relativa tutela nei confronti di chi appaia ragionevolmente responsabile dello spoglio. Ne consegue che una volta fermato il decorso del previsto termine, come non assume rilevanza la data della notifica del ricorso con pedissequo decreto nei confronti della parte individuata in quel momento come autore dello spoglio - giacché la data di notifica costituisce una variabile non necessariamente dipendente dalla volontà del ricorrente spogliato - così non può avere rilevanza il fatto che una diversa o più esatta individuazione dell'autore dello spoglio possa essere avvenuta in un secondo tempo a seguito delle eccezioni proposte dall'originario convenuto o delle prove testimoniali acquisite. In tal caso non può dubitarsi che la chiamata in causa del responsabile non può essere frustrata dal preteso superamento del termine di decadenza, in quanto detta decadenza, con riferimento allo spoglio oggetto della causa tempestivamente introdotta, deve ritenersi definitivamente impedita.
D'altra parte è di tutta evidenza che una diversa soluzione si presterebbe a facili collusioni in danno dello spogliato con la possibilità che il convenuto - contestata la propria legittimazione passiva - abbia interesse a far emergere solo tardivamente l'identità del preteso spogliante o adotti altro utile espediente al fine di precludere allo spogliato il proficuo esperimento dell'azione.
Il ricorso deve, quindi, accogliersi.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla corte d'appello di Ancona, che giudicherà nel merito ritenendo l'azione di spoglio tempestivamente proposta, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte d'appello di Ancona. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003