Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 497 bis cod.pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) - introdotto dall'art. 10, comma quarto, D.L. 27 gennaio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 - il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, considerato che la carta di identità, ex art.1 L. n. 224 del 1963, ulteriormente modificata dall'art. 10 D.Lgs. n. 52 del 2002, è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, sicchè la sua falsificazione integra la fattispecie incriminatrice predetta, ed, a tal fine, è del tutto irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all'interno della cosiddetta area di Schenghen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2007, n. 35885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35885 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 14/06/2007
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 968
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 002706/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PISTOIA;
nei confronti di:
1) AL RI, N. IL 16/01/1950;
avverso ORDINANZA del 12/01/2007 GIP TRIBUNALE di PISTOIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del tribunale di Pistoia, con ordinanza del 12.1.2007, non convalidava l'arresto di GA IO eseguito il 9.1.2007, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 497 bis c.p. perché l'indagato era stato sorpreso in possesso di tre carte di identità valide per l'espatrio contraffatte con l'apposizione di fotografie di persone diverse dagli intestatari. Aderendo alle argomentazioni contenute in una circolare della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, il giudice ha ritenuto che le carte di identità non fossero documenti validi per l'espatrio, dal momento che il loro possesso non sarebbe essenziale per la libera circolazione all'interno dell'area cd. Shenghen, mentre per superare tale area sarebbe necessario il possesso del passaporto. Ricorrerebbero invece gli estremi della fattispecie prevista dagli artt. 477-482 c.p., previsione generale rispetto a quella speciale dell'art. 497 bis c.p.. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pistoia chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
Sostiene che la carta di identità continua ad essere documento valido per l'espatrio per i paesi all'esterno della cd. area di Shenghen in virtù di accordi bilaterali o di atti unilaterali. Pur essendo stato eliminato alle frontiere il controllo, i cittadini non sono esonerati dal dovere esibire il passaporto o altro documento equipollente.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che l'ordinanza venga annullata con rinvio, ritenendo fondate le argomentazioni svolte dal ricorrente.
Il difensore dell'imputato il 13.6.2007 ha fatto pervenire una memoria nella quale sostiene invece la correttezza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. Ritiene questa Corte che il provvedimento impugnato debba essere annullato con rinvio al GIP del tribunale di Pistoia per nuovo esame. Ai sensi dell'arti della L. 18 febbraio 1963, n. 224, che ha modificato il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3 (T.U. di P.S.), "la carta di identità vistata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza è titolo valido per l'espatrio nei Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali".
Ai sensi del D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 52, art. 10 la norma è stata ulteriormente modificata in questi termini "La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati Membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali".
Anche attualmente, quindi, la carta d'identità mantiene la sua validità per l'espatrio a prescindere dalla possibilità di libera circolazione delle persone all'interno della cd. area Shenghen e la sua falsificazione concreta gli estremi del reato previsto dall'art.497 bis c.p..
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al GIP del tribunale di Pistoia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007