Sentenza 10 luglio 1999
Massime • 1
Il principio secondo cui il regolamento per il personale del Banco di Napoli ha la natura negoziale dei regolamenti aziendali oppure dei contratti collettivi aziendali, con la conseguenza che l'interpretazione delle sue disposizioni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione, è applicabile anche all'art. 77, relativo al procedimento disciplinare, benché lo stesso sia modellato secondo il disposto dell'art. 120, primo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 (t.u. in materia di statuto degli impiegati dello Stato), relativo all'estinzione per inattività del procedimento disciplinare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/1999, n. 7311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7311 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI n.88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE FATIGATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n.62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO BALLETTI, FILIPPO BARBAGALLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2846/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 14/10/96, R.G.N. 45452/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato Giulio PROSPERETTI;
udito l'Avvocato Bruno BALLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello del sig. DO CA e confermato la sentenza del Pretore della stessa sede che, in accoglimento della domanda del Banco di Napoli s.p.a. , aveva dichiarato la legittimità del licenziamento (denominato "revoca dall'impiego" ai sensi delle disposizioni del regolamento dell'impresa bancaria), intimato allo stesso CA dalla predetta società, sua datrice di lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto che, nella fattispecie, dovesse farsi applicazione dell'art. 77 del regolamento del personale, che prevede l'estinzione del procedimento disciplinare, qualora siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto del procedimento medesimo senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
Il Tribunale ha accertato in fatto, che -iniziato il procedimento disciplinare nei confronti del CA e disposta nei riguardi di costui, in data 27 maggio 1992, la sanzione della revoca dall'impiego su iniziativa dell'amministratore delegato in forza dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di amministrazione del 1^ luglio 1991, sanzione, peraltro, comunicata al dipendente con lettera pervenutagli il 23 luglio 1991, non erano decorsi novanta giorni senza che fosse stato compiuto alcun atto del procedimento disciplinare.
Ha ulteriormente osservato il giudice di merito che i fatti addebitati ed accertati a carico del CA avevano giustificato la reazione della datrice di lavoro, poiché avevano leso "irreparabilmente" il rapporto di fiducia - tra le parti - "necessario per la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, considerato anche la particolare natura dei compiti svolti nel settore bancario".
La cassazione della sentenza di appello del 14 febbraio - 14 ottobre 1996, è chiesta dal sig. DO CA con ricorso articolato in tre motivi.
Resiste, con controricorso, il Banco di Napoli s.p.a. Le parti hanno presentato memorie illustrative (art. 378 c.p.c.). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 regolamento del personale (art. 360, n.3 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo: a)
che non ogni atto del Banco di Napoli costituisce atto del procedimento disciplinare "ma solo esclusivamente gli atti provenienti dall'Organo davanti il quale è in corso il procedimento stesso"; b) che in data 13 novembre 1991, il Banco contestò al dipendete gli addebiti disciplinari. Tale atto, sebbene proveniente dalla Direzione dell'Istituto bancario, è atto del procedimento disciplinare poiché l'art. 76 del regolamento del personale demanda al Direttore Generale il compito di contestare gli addebiti nei confronti dei dipendenti di grado superiore al 5^; c) che, nella seduta del 23 gennaio 1992, la Commissione di disciplina, analizzate le risultanze acquisite agli atti, deliberò di proporre la sanzione della revoca dello impiego;
d) che tale seduta rappresenta l'ultimo atto della Commissione e, quindi, del procedimento disciplinare. Da quella data sono trascorsi più di novanta giorni "prima che intervenisse il successivo atto della Commissione e cioè la seduta del 14.05.1992, in cui si è riesaminato il caso CA". Il primo motivo è infondato.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il regolamento del Banco di Napoli ha natura negoziale (di regolamento aziendale o contratto collettivo aziendale), per cui, sebbene la norma regolamentare applicata dalla sentenza impugnata sia modellata secondo il disposto dell'art. 120, comma 1, del t.u.n. 3 del 1957 ("Statuto degli impiegati civili dello Stato"), l'interpretazione è riservata al giudice di merito ed è sindacabile nel giudizio di legittimità soltanto per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seg. Cod.Civ. e vizio di motivazione (per tutte: Cass. n. 4200/84; n. 7093/90; n. 3097/96). Muovendo da tale premessa, il Tribunale campano ha ritenuto che non sono stati mai "disposti ulteriori accertamenti", dal momento che al CA era stato concesso di esibire - su una richiesta - nuova documentazione, e di poter essere ascoltato a sua difesa "in sede di riesame del caso" da parte della Commissione di disciplina. Coerente con tale affermazione è quella concernente l'esclusione del superamento- nel corso di tutto il procedimento - del limite di novanta giorni "tra un atto e il successivo". Orbene, a fronte di una congrua e motivata interpretazione della norma regolamentare (art. 77) e dell'accertamento, in fatto, operato dal Tribunale, il ricorrente, per un verso, circoscrive le sue censure alla prospettazione di una diversa (a sè favorevole) interpretazione dell'anzidetta norma, senza indicare - neppure genericamente - i canoni ermeneutici (art. 1362 e segg. cod.civ.) che in concreto non sarebbero stati osservati, ne' il modo in cui il Tribunale si sia da essi distaccato (cfr. Cass. n. 7738/97). Per converso, deduce elementi di fatto inammissibili in questa sede, in quanto non denuncia neppure il vizio di motivazione. Proprio in relazione alla censura prospettata con il primo motivo, invano il ricorrente invoca anche in suo favore l'affermazione contenuta nella sentenza n. 3097 del 3 aprile 1996 di questa Corte che, nel cassare la decisione in data 21 ottobre 1993 del Tribunale di Foggia, il quale aveva dichiarato la nullità del licenziamento ("revoca dall'impiego") intimato dal Banco di Napoli al sig. OT TA ("corresponsabile" insieme con il CA dei fatti posti a base del recesso), ha rilevato un difetto di interpretazione della normativa contrattuale "nel senso di fissare un termine perentorio entro il quale deve concludersi il procedimento con l'adozione dell'atto finale".
Invero il ricorrente - nel corso della discussione orale alla pubblica udienza del 10 novembre 1998 - ha prospettato (inammissibilmente) una questione nuova, non dedotta con il motivo di ricorso, con il quale - viceversa - egli si è limitato a denunciare esclusivamente la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
Con il secondo motivo, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n.5 cod.proc.civ., il ricorrente assume che il Tribunale non si è pronunciato "su una questione assolutamente rilevante ai fini della decisione della controversia", sulla violazione, cioè, dell'art. 74, secondo comma, Reg. Pers. a norma del quale la sospensione dal servizio con privazione del trattamento economico e la revoca sono inflitte dal Comitato Esecutivo, mentre la lettera di revoca dall'impiego del CA "non fu sottoscritta dal Comitato Esecutivo ma da soggetti non legittimati".
La seconda censura è inammissibile in quanto nuova, posto che con il ricorso in appello la questione non ha formato oggetto di gravame, avendo il CA delimitato - in quella sede - le sue censure alla "mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati" e alla "mancata affissione del codice disciplinare". Ugualmente inammissibile per novità della questione prospettata è il terzo motivo, con cui il ricorrente - nel denunciare la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 legge n.604 del 1966, come modificato dall'art. 2 legge n.108/1990 (in relazione all'art.360, n.3, c.p.c.) - sostiene che la comunicazione scritta del licenziamento "non è mai pervenuta al sig. CA". La questione di cui kl terzo motivo non ha, infatti, formato oggetto di gravame con l'atto di appello.
In conclusione, il ricorso del CA va rigettato. Il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso, in favore della società resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della società resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in L. 39.500, oltre a L.5.000.000 (cinquemilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1999