Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2016, n. 48926
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Sentenza 21 ottobre 2016

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In tema di attività di integrazione probatoria disposta dal G.u.p., l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 422, comma terzo, cod. proc. pen. sulle modalità di conduzione dell'esame dei testimoni, determina la nullità relativa dell'atto, cosicchè la stessa deve essere eccepita immediatamente dopo il suo compimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso relativo alla nullità assoluta dell'esame testimoniale condotto dalle parti anziché dal giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2016, n. 48926
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48926
    Data del deposito : 21 ottobre 2016

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