Sentenza 21 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di attività di integrazione probatoria disposta dal G.u.p., l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 422, comma terzo, cod. proc. pen. sulle modalità di conduzione dell'esame dei testimoni, determina la nullità relativa dell'atto, cosicchè la stessa deve essere eccepita immediatamente dopo il suo compimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso relativo alla nullità assoluta dell'esame testimoniale condotto dalle parti anziché dal giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2016, n. 48926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48926 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2016 |
Testo completo
48 9 2 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente N.- 2668 Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - - Consigliere - N. 21792/2015 REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA PELLEGRINO Rel. Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR LE N. IL 17/06/1991 avverso la sentenza n. 3807/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/09/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI Frame Гассо Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. na che ha concluso per il del ricons Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25.9.2014, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 3.2.2014, confermava l'affermazione di penale responsabilità di OR LE in relazione al reato di rapina aggravata in concorso ma, concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena e concedeva la sospensione condizionale della stessa.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, ma modificava il trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge in relazione all'art. 441 comma 5 cod. proc.pen.; Evidenzia, al riguardo, che il GUP ha provveduto ad attività di integrazione istruttoria non consentita perchè diretta ad accertare elementi relativi alla integrazione del fatto ed alla responsabilità dell'imputato.
2.2. violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla esposizione delle ragioni per le quali è stato esercitato il potere di integrazione istruttoria.
2.3. violazione di legge in relazione all'art. 422 comma 3 cod.proc.pen. poichè l'esame dei testi effettuato in sede di integrazione probatoria è stato condotto dalle parti e non dal Giudice.
2.4. vizio di motivazione, in relazione al merito della decisione, sotto i profili che così possono riassumersi: -omesso rilievo della scarsa attendibilità, per contraddizione interna, delle dichiarazioni rese dal teste NN al giudice, contrastanti con quelle rilasciate dinanzi agli inquirenti;
- illogicità della motivazione in relazione alle modalità di riconoscimento;
- omesso rilievo della contraddizione esistente tra le affermazioni del NN con quelle della teste Mazzeo;
omessa adeguata valorizzazione dell'alibi, - al cui riguardo la Corte di appello non argomenta nulla di più di quanto detto dal primo giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato .
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 441 comma 5 cod.proc.pen. in relazione alla disposta integrazione istruttoria. ? Deve al riguardo rilevarsi che il ricorso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che questo collegio interamente condivide. Infatti, nel giudizio abbreviato il giudice può esercitare un potere di integrazione officiosa delle prove identico a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento e non incontra, quindi, alcun ostacolo nell'acquisizione delle prove ritenute necessarie, essendo, in questa prospettiva, irrilevante che l'azione penale sia stata esercitata in via ordinaria o nella forma della richiesta di giudizio immediato (Sez. 2, n. 40724 del 18/09/2013, Rv. 256730). Invero, il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall'art. 441 c.p.p., comma 5 - per il quale quando il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti assume, anche, d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono Presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 4648 del 19.12.2005 dep.
3.2.2006 rv 233632). Tale potere del giudice è conseguente al principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. che implica il controllo del giudice sull'attività del P.M. e poteri sostitutivi in caso di inerzia del P.M. o di incompletezza delle indagini preliminari. Nessuna lesione dei diritti della difesa è ipotizzabile dal momento che, allorché l'imputato richiede il giudizio abbreviato, non può non considerare da un lato anche la possibilità, prevista dalla legge, che il giudice acquisisca nuovi elementi e dall'altro che sopravvengano nuove prove. L'opposta valutazione implica una discrezionalità dell'azione penale, smentita dall'art. 112 Cost., con impossibilità del giudice di intervenire in presenza di carenze probatorie da parte del P.M., che è estranea all'ordinamento vigente. Se la tesi fosse fondata, il giudice non potrebbe intervenire neppure in caso di conclamata fraudolenta intesa fra P.M. ed imputato, finalizzata a consentire, con una richiesta di rinvio a giudizio priva di supporto probatorio ed una richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, l'assoluzione dell'imputato pur in presenza di prove acquisibili e non acquisite. Rimane inoltre integra la disposizione di cui all'art. 326 cod. proc. pen., secondo la quale le indagini preliminari sono svolte "per le determinazioni 2 R inerenti all'esercizio dell'azione penale", senza alcun obbligo di completezza probatoria delle stesse. Una volta esclusa la impossibilità di integrazione probatoria da parte del giudice, del resto espressamente prevista per il giudizio di primo grado dall'art. 441 cod. proc. pen., non vi può essere, a parere del Collegio, ostacolo alcuno all'acquisizione di prove da parte del giudice.
2. Passando al secondo motivo di ricorso, relativo alla necessità di motivazione da parte del GIP in relazione alla sua attività di integrazione istruttoria, osserva il Collegio che dall'esame della sentenza del primo grado emerge la presenza di motivazione implicita in relazione all'utilizzo del potere integrativo, ravvisabile nel passaggio nel quale, dopo aver illustrato i forti elementi a carico emersi a seguito della perquisizione dell'abitazione del ricorrente, il giudice ha ritenuto necessario raggiungere una maggiore certezza tramite l'ulteriore attività istruttoria espletata. Peraltro, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio (cfr. Sez. 1, n. 47710 del 18/06/2015, Rv. 265422).
3. Con riferimento al terzo motivo, inerente alla modalità con la quale è stato effettuato l'esame dei testi, condotto dalle parti e non dal giudice, si rileva, conformemente a quanto già risposto dalla Corte di appello, che la previsione di cui all'art. 422 comma 3 non è presidiata da alcuna previsione di nullità avente carattere di assolutezza (e tanto è stato correttamente ritenuto dai giudici di seconde cure), sicchè siffatta patologia, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., doveva essere eccepita immediatamente dopo il suo compimento. Di tale eccezione non vi è indicazione.
4. In ordine al quarto motivo, nei differenti profili sopra evidenziati, tutti attinenti ad un preteso vizio di motivazione relativo alle valutazioni rilasciate dal teste NN, trattasi di apprezzamenti di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Per giunta, la doglianza riproduce 3 pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. Invero la Corte territoriale ha adeguatamente considerato la questione, prospettata nei motivi di appello, della modalità e attendibilità della individuazione di persona operata dalla persona offesa, ma è pervenuta ad escludere ogni dubbio in merito sulla base di una valutazione in fatto priva di illogicità manifesta e, pertanto, incensurabile in questa sede;
in tal senso si è, in primo luogo, ritenuto di dover valorizzare il quadro probatorio derivante dalla genuinità del primo riconoscimento (quando il NN, a soli due giorni dal fatto, ha riconosciuto il rapinatore, incontrandolo casualmente negli uffici dei Carabinieri) e dagli esiti della perquisizione domiciliare a carico del SA, già sufficientemente eloquenti.
4.1. Lo scrupolo di approfondimento istruttorio ha portato a chiarire ancor meglio la attendibilità del riconoscimento, raccogliendo le dichiarazioni relative ai momenti nei quali il NN, che aveva sempre detto di aver visto bene in volto il rapinatore, ha precisato di aver potuto osservarlo con più attenzione in alcuni frangenti -quando il SA si è chinato a terra per raccogliere il portafogli e quando ha acceso il motorino- nei quali, evidentemente, gli occhi dell'aggressore non erano rivolti verso la vittima, che quindi ha potuto fissarlo senza timore di indispettirlo. Nulla di illogico emerge, per il vero, da siffatto ragionamento .
4.2. Quanto al preteso contrasto con le dichiarazioni dell'altra vittima, la teste Mazzeo, non pare al Collegio di ravvisare contrasto alcuno, posto che la stessa ha semplicemente affermato di non essere in grado di effettuare riconoscimenti (e ciò è astrattamente riconducibile ad una grande varietà di fattori, che spaziano dagli ambiti soggettivi, quali ansia o spavento, ad aspetti oggettivi, quali la posizione fisicamente occupata dalla vittima rispetto a quella dell'aggressore). Nè può considerarsi dirimente, al fine del proscioglimento, l'indicazione relativa al tipo di casco utilizzato dai rapinatori (che alla Mazzeo sarebbero parsi integrali), posto che nella concitazione dei frangenti in esame è assai difficile, in realtà, percepire le differenze esistenti tra un casco integrale ed un casco con visiera scura abbassata (nel caso del correo rimasto ignoto).
4.3. Quanto, infine, alla questione dell'alibi, la Corte argomenta che non vi è 4 alcuna certezza sui tempi e durate degli spostamenti dell'imputato dall'autofficina. Aspetto che, evidentemente, è sufficiente a ritenerlo sostanzialmente inutile.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 ottobre 2016 Consigliere estensore Il Presidente Fristallar Dr. Stefano Filippini Dr. Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 NOV. 2016 IL Cancelliere E CANCELL R P E L U I Claudia Planelli S O T N R O E ски C 50