Sentenza 3 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2012, n. 42493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42493 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 03/10/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1377
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 16886/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE AN N. IL 27/04/1986;
avverso la sentenza n. 29/2009 GIUDICE DI PACE di CLUSONE, del 13/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. TINDARI Baglione che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
EZ AN, a seguito di querela presentata da US RO, veniva tratta a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di elusone per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme del codice della strada, aveva procurato a US RO lesioni personali da cui era derivata una malattia giudicata guaribile in un periodo superiore a 40 giorni;
in particolare, alla guida dell'autovettura Citroen C2 targata CW171AH, mentre procedeva secondo la direzione di marcia Leffe - Fiorano al Serio aveva effettuato una svolta a sinistra omettendo di accertarsi di potere compiere la manovra senza creare pericolo, così entrando in collisione con il ciclomotore Ducati targato DA29489 condotto dal US - che sopraggiungeva dalla direzione di marcia opposta - il quale, a causa dell'impatto, era caduto rovinosamente a terra riportando lesioni personali;
con l'aggravante di aver commesso il fatto in violazione degli artt. 140 e 154 C.d.S.; fatto avvenuto in Casnigo (BG), in data 12.05.2007.
Il giudicante, all'esito dell'istruttoria dibattimentale - nel corso della quale era stata espletata anche perizia tecnica - affermava la penale responsabilità della EZ condannandola alla pena di Euro 600,00 di multa, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, ritenendo configurabile a carico della parte lesa un concorso di colpa quantificato nella misura del 30%. Il Giudice di Pace dava conto del proprio convincimento richiamando le acquisizioni probatorie - con particolare riferimento alle conclusioni della perizia - e seguendo un percorso argomentativo che può così sintetizzarsi: la EZ avrebbe potuto evitare sul nascere l'incidente se si fosse fermata sul margine sinistro della propria semicarreggiata e avesse concesso la dovuta precedenza al motociclista, senza invadere in anticipo la semicarreggiata d'opposta percorrenza e senza dare l'impressone di volere effettuare la svolta con una manovra continua;
il US, viaggiando alla guida della sua moto verso Leffe, era giunto sul luogo dell'incidente con una velocità di circa 75 km/h e più o meno con la stessa velocità era giunto nel punto d'urto, mentre cadeva al suolo dopo aver perso il controllo della moto nel frenare in fase di deviazione di emergenza;
a sua volta il US avrebbe forse potuto evitare lo scontro se avesse mantenuto una velocità più adeguata alla situazione del luogo e tale da consentirgli di non perdere il controllo della moto;
la velocità mantenuta dal motociclista era risultata in rapporto causale con l'evento perché se il motociclista avesse tenuto una velocità inferiore, compresa per esempio tra i 40 e 45 km/h, avrebbe fatto in tempo a fermarsi o deviare evitando l'urto; lo scontro era avvenuto fra la parte frontale superiore del motociclo e la parte frontale inferiore mediana destra dell'autovettura mentre il motociclo iniziava a strisciare al suolo sul fianco destro e mentre l'autovettura curvava a sinistra: il motociclista, disarcionato dalla moto, e cadendo da un' altezza maggiore, era andato a sbattere con la parte destra del corpo contro la parte sinistra del cofano anteriore dell'autovettura, procurandosi in questa fase le gravi lesioni al torace e agli arti;
il US aveva "piegato" a sinistra più di quanto lo richiedesse la curva che stava affrontando, e ciò per dare più tempo ad una prima auto - che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto, precedendo l'auto della EZ - di svoltare a sinistra verso il parcheggio: immediatamente dopo però si era reso conto che vi era una seconda auto (quella della EZ) che stava attraversando la linea di mezzeria in procinto di svoltare verso il parcheggio e, temendo che gli avrebbe tagliato la strada, aveva deciso istintivamente di curvare a destra e di frenare, tuttavia senza poterlo fare immediatamente;
la EZ, mentre iniziava a curvare, non avendo più la visuale ostacolata dall'auto che la precedeva, aveva visto arrivare il motociclo al quale avrebbe dovuto cedere la precedenza: percependo una prima sensazione di pericolo, aveva deciso istintivamente di raddrizzare per rientrare nella propria semicarreggiata e di frenare con più decisione per fermarsi e lasciar passare il mezzo antagonista, ma non aveva potuto farlo istantaneamente;
appariva inoltre assai verosimile che il motociclista avesse perso il controllo della moto e fosse caduto prima della collisione in conseguenza dello spavento e della reazione istintiva alla percezione di pericolo;
dalla perizia era emerso inoltre che lo spostamento del motociclista verso il centro della strada e la successiva caduta potevano spiegarsi solo con la presenza di un'auto che precedeva nella svolta a sinistra quella dell'imputata e non, come sostenuto dal consulente di parte, al traffico intenso, all'andamento della strada nonché all'intenzione del centauro di prepararsi ad un sorpasso;
il perito aveva dimostrato che la EZ aveva certamente invaso la corsia opposta, nel tentativo di svoltare a sinistra e questo comportamento era risultato in rapporto causale con il sinistro atteso che aveva determinato la frenata da parte del motociclista e la perdita di controllo del motociclo, con la successiva caduta e, dunque, appariva evidente che l'imputata aveva violato l'art. 154 C.d.S., come rilevato dai Carabinieri intervenuti dopo l'incidente: dalle risultanze istruttorie era emerso che l'urto fra i mezzi era avvenuto sul margine sinistro della semicarreggiata di pertinenza del motociclo;
nella condotta dell'imputata apparivano, quindi, certamente ravvisabili entrambi i profili di colpa evidenziati avendo la stessa effettuato irregolarmente la manovra di svolta a sinistra, omettendo di accertarsi di poter compiere la manovra senza creare pericolo così entrando in collisione con il motociclo condotto dal US, il quale sopraggiungendo dalla opposta direzione di marcia, era caduto rovinosamente al suolo, dopo aver perso il controllo del motociclo, nel frenare in fase di deviazione d'emergenza, riportando le gravi lesioni di cui al capo di imputazione, con l'impossibilità di effettuare una qualsiasi manovra di fortuna per evitare la collisione;
la EZ avrebbe dovuto fermarsi sul margine sinistro della propria semicarreggiata, senza invadere quella d'opposta percorrenza e senza dare l'impressione di volere effettuare la svolta con manovra continua, e questo suo comportamento era risultato in rapporto causale con l'evento in quanto aveva determinato la frenata da parte del motociclista e la perdita di controllo del motociclo, con la successiva caduta.
Ricorre per cassazione l'imputata, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 2, parte 1, (trattandosi di impugnazione di una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria), con atto sottoscritto personalmente, articolando i seguenti motivi di censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione: 1) l'incidente per cui è causa non avrebbe visto alcun urto causale tra la motocicletta condotta dal US e l'autovettura dell'imputata, nel senso che il US, persona offesa, era pacificamente già rovinato a terra molto prima che la motocicletta da lui condotta, e lui stesso, in scivolata, andassero a collidere contro la vettura dell'imputata, ferma al lato sinistro della propria carreggiata in attesa di poter svoltare a sinistra;
il Giudice di Pace avrebbe ricostruito il nesso causale in modo erroneo, anche sulla base della natura ampiamente deduttiva della perizia tecnica sul punto, attribuendo il comportamento del US, persona offesa, vale a dire la perdita di controllo della moto - in "conseguenza dello spavento e della reazione istintiva alla percezione di pericolo" - alla vista della vettura dell'imputata in fase di improvvisa svolta: si tratterebbe di ricostruzione assolutamente illogica ed errata non avendo tenuto conto dell'altro elemento fondamentale, pur evidenziato dallo stesso giudice di pace, e cioè che davanti alla vettura della EZ ve ne era un'altra che in prossimità dell'arrivo del motociclista aveva svoltato a sinistra prima dell'imputata: proprio in ragione della percezione che il US aveva avuto della svolta della prima autovettura, lo stesso, che procedeva a velocità sostenuta e superiore al limite consentito dalla normativa stradale e dallo stato dei luoghi (più di 75 km all'ora, invece che entro il limite di 50, ed oltretutto in "piega" su di un potente motociclo) aveva effettuato una frenata di emergenza improvvisa e pericolosa in conseguenza della quale era stato sbalzato dalla sella andando a sbattere contro la vettura della EZ;
in applicazione dell'art. 40 c.p., il giudice avrebbe dovuto considerare l'effettiva inefficienza causale della condotta dell'imputata, del tutto inerte a differenza degli altri mezzi coinvolti (la prima autovettura e il motociclo), realizzando, nella giusta interpretazione, che, al limite, lo spavento della persona offesa dovesse considerarsi conseguenza della svolta della autovettura precedente e che comunque, non un urto bensì un coinvolgimento materiale dell'auto della EZ, si fosse sostanziato;
peraltro, lo stesso Pubblico Ministero aveva concluso per l'assoluzione; 2) la decisione del Giudice di Pace risulterebbe dei tutto contraddittoria e manifestamente illogica per la totale mancanza di motivazione in punto di efficienza causale della condotta dell'autovettura che precedeva quella della EZ, pur indicata più volte in sentenza e in perizia;
in sostanza il giudicante, pur avendo ritenuto, all'esito della prima camera di consiglio, di dover disporre una perizia cinematica, non si sarebbe poi minimamente curato di chiedere al perito di accertare, e considerare esso giudice, il rapporto di causalità nel fatto della svolta della prima autovettura, dando per scontato, in modo contraddittorio ed illogico, che la condotta di svolta della prima autovettura, accertata in atti ma mai analizzata, potesse solo concorrere nella causazione del fatto: il Giudice di Pace in sentenza ha ripartito la responsabilità in concorso tra la l'imputata e la persona offesa, così determinando un vulnus in sentenza poiché - una volta dato per accertato un fatto che, nella peggiore ipotesi anche solo in astratto, avrebbe di per sè potuto causare l'evento in via esclusiva - sarebbe stato dovere del giudice motivare la sua scelta di escluderlo dalle cause efficienti del sinistro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché basato su censure infondate nonché, in parte, anche tendenti sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4^, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte narrativa) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'incidente stradale oggetto del processo. Con le dedotte doglianze la ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte sostanzialmente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata dal giudice stesso. Va sottolineato, in proposito, che quest'ultimo, dimostrando di aver compiutamente anche vagliato le considerazioni difensive, ha esplicitamente ed espressamente richiamato le più significative risultanze probatorie. Neppure possono assumere rilievo, nella concreta fattispecie, le modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, (cd. Legge Pecorella) all'art. 606 del codice di rito.
A fronte dei motivi di ricorso così come formulati, compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se la ricorrente sia riuscita a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione dell'impugnata decisione;
incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente, detto giudice, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata. In realtà, le deduzioni della ricorrente non risultano in sintonia con il senso dell'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui (Sez. 6^, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri) la Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati con il ricorso e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. In definitiva: la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui detti atti non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2^, n. 19584 del 05/05/2006, Rv. 233775, imp. Capri ed altri).
Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale la ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua perplessa visione alternativa del fatto facendo riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e): pur asserendo di volere contestare l'omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, la ricorrente, in realtà, ha piuttosto richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dal giudice di merito. Il giudice di Pace, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti, pur riconoscendo un concorso di colpa della parte lesa (quantificato nella misura del 30%), ha attribuito rilievo decisivo nella determinazione causale dell'evento alla condotta colposa della ricorrente che violando ogni regola di prudenza, e la specifica norma del codice della strada, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra senza accordare la dovuta precedenza al motoveicolo che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto.
Il giudizio espresso sul punto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è conforme alle risultanze dell'istruttoria svolta, con particolare riferimento alle conclusioni del rapporto dell'incidente stradale redatto dai Carabinieri ed a quelle rassegnate dal perito. Tale giudizio attiene al merito dei fatti e non è sindacabile in sede di legittimità perché frutto di un apprezzamento delle emergenze processuali - in ordine alla condotta della ricorrente, ai profili di colpa in essa ravvisati ed alla loro incidenza sotto il profilo causale - del quale è stata data congrua e coerente giustificazione.
Le censure proposte sono dunque infondate perché si risolvono in asserzioni e in considerazioni di merito dirette a contestare il valore probatorio degli elementi utilizzati dal giudice per pervenire al convincimento di responsabilità e non tengono conto degli argomenti e delle indicazioni probatorie contenuti nella motivazione della sentenza impugnata. Mette conto evidenziare che la ricorrente ha glissato del tutto sulla circostanza sottolineata dal giudice circa la posizione dell'auto della EZ: quest'ultima aveva già invaso la corsia di marcia del motociclista e non si era invece fermata sul margine di sinistra della propria semicarreggiata, ed a nulla rileva quindi il fatto che non vi sia stata collisione tra i due mezzi, posto che la caduta del motociclista è stata conseguenza della frenata e della manovra di emergenza alla vista dell'auto della EZ che, volendo effettuare una manovra di svolta a sinistra, ingombrava la corsia di pertinenza del motociclista stesso;
orbene, giova ricordare che, secondo quanto condivisibilmente precisato da questa Corte, la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra sia, più ancora, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero, cosi, nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione (cfr. in tal senso, "ex plurimis", Sez. 4^, n. 12739 del 23/01/1980 Ud. - dep. 02/12/1980 - Rv. 146908). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2012