Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2001, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
A 0 1 6 9 3 /0 1 E N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / A . I 4 R N / R T 6 - S 2 A I . B T G R . REPUBBLICA ITALIANA . R. G. N. 4910/98 E U L P . R L B D A I Слои 3611 . A L R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B E D T D A T I E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A S T Rep. 1 I N N 3 E R 1 S E E S I . SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- T E A N A Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 21/06/2000 M HE CANTILLO - Presidente - Enrico PAPA - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Giulio GRAZIADEI Richiesta copia studio Giuseppe FALCONE ✓ dal Sig. IL SOLE 24 C per diritti L. 3000 Antonino DI BLASI rel. >> | 12 FEB. 2001 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Cher sul ricorso n. 4910/98 R.G. proposto da AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro- DECETTO Auferta di Registro tempore, per legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Repime offlicable ingian: stone confipits pakcussure Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, finansoweto concesso istotorto beveorio.. hievous ferumprotors
- Ricorrente -
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contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., con sede in Roma, in terio feruaturat jostula uiderationen unico infesta- Кривељина оду destonatori ingiu mbul- persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. Emilio Zecca ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia n. 66 presso lo studio dell'Avv. Roberto CANCELLER A Tiegħi, Resistente Controricorrente per la Cassazione della sentenza n. 25/97 resa dalla Commissione Tributaria CG06938 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 59146 1230 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia stúdio dal Sig. ILE GHI 3000 per diritti L. 27 FEB. 2001 Regionale di Bari, Sezione n. 7 in data 01/07-08/11/97; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
CANCELLER A udito per il ricorrente, l'Avv. Volpe dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito per il resistente-controricorrente, l'Avv. Augusto Fantozzi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. 'd SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 20/11/93 il Presidente del Tribunale di Trani emetteva decreto con cui ingiungeva alla SOCEM S.p.A. ed ai suoi garanti, IN IC, CE, HE, CO e ER di pagare alla Banca Nazionale del Lavoro la somma di L. 715.922.730 oltre accessori. севе L'Ufficio del Registro di Trani ammetteva a registrazione detto decreto, previo pagamento della somma di L. 38.802.000, ivi incluse L. 26.100.000 per imposta proporzionale (3%) di registro, in relazione alla condanna anche dei fideiussori. La Banca ricorrente ritenendo che male avesse operato l'Ufficio nell'applicare l'imposta proporzionale di registro e che, invece, l'atto dovesse scontare la tassa fissa, in data 06/07/94 instava per il rimborso di quanto indebitamente pagato e, successivamente, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione, impugnava il silenzio-rifiuto a norma dell'art. 16 DPR n. 636 del 26/10/72. La Commissione Tributaria di primo grado di Trani, con sentenza n. 247/01/95 del 06/04/95, opinando che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria statuenti condanna al pagamento di somma di denaro per le operazioni di finanziamento di cui all'art. 1 DPR n. 636/72 n. 1, dovessero 2 essere registrate a tassa fissa, avuto riguardo al principio di alternatività tra l'IVA e l'imposta proporzionale di registro, di cui all'art. 40 DPR n. 131 del 26/04/86 ed all'inequivoca disposizione della nota II all'art. 8 del medesimo DPR, che espressamente prevede l'esclusione dall'imposta proporzionale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria che ordinano il pagamento di corrispettivi e prestazioni soggetti ad IVA, accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sezione n. 7, con la decisione in epigrafe indicata, rigettava l'appello proposto dall'Ufficio Registro di Trani rilevando come le censure con lo stesso sollevate non incrinassero la convincente motivazione della sentenza di primo grado e ribadendo che non era condivisibile la prospettazione difensiva del doppio criterio di tassazione dell'atto, a seconda che si tratti del debitore principale o ви del fideiussore, dovendo darsi rilievo assorbente all'oggetto della а prestazione, al titolo azionato nel procedimento monitorio ed al regime giuridico previsto per la registrazione dei provvedimenti adottati nel relativo ambito. L'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 13/03/98, ha chiesto la cassazione di tale decisione perché emessa con violazione e falsa applicazione degli artt. 40 DPR 26/04/86 n. 131 e della Nota II all'art. 8 lett. b), della Tariffa allegata allo stesso DPR, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 C.p.C.- Si deduce che l'imposta di registro è applicabile in misura fissa solo quando il titolo giudiziario concerna un rapporto soggetto alla disciplina fiscale dell'IVA e, poiché quello tra creditore e fideiussore non è riconducibile a tale regime, ne deriva che nei rapporti concernenti 3 quest'ultimo la disposizione agevolativa non può trovare ingresso e l'imposta di registro va applicata in misura proporzionale. La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. resiste, con controricorso notificato il 20/04/98, e chiede, con articolate argomentazioni, ulteriormente sviluppate con memoria 05/06/2000, dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va respinto in adesione ai principi già affermati da questa Corte con numerose sentenze, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi (Corte Cass. - Sez. I^ - n. 3572 del 07/04/98; n. 9007 del 27/07/92). овие È stato, in vero, rilevato che: “L'art. 8 let. b) della Tariffa allegata al Testo Unico sull'imposta di registro di cui al DPR 26/04/86 n. 131 sottopone alla tassazione proporzionale, con aliquota del 3%, il decreto ingiuntivo esecutivo che rechi condanna al pagamento di somma di denaro o di valori (ovvero ad altre prestazioni ed alla consegna di beni); La nota II, apposta in calce a detta disposizione dall'art. 23 del DL 02/03/89 n. 69 (convertito, con modificazioni, in Legge 27/04/89 n. 154), stabilisce che non si applica tale tassazione, e che si rende, quindi, esigibile la sola imposta fissa, per il caso in cui la condanna inerisca a corrispettivo soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 di detto Testo Unico;
Il fatto influente ai fini impositivi, per le riportate norme, è il conseguimento da parte del creditore di titolo esecutivo per il 4 soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dalla fonte del diritto stesso nel rapporto con l'intimato (separatamente tassabile, ove integri atti da registrare); La delineata natura del fatto tassabile comporta, come logico corollario, l'unicità del prelievo fiscale, anche quando la condanna sia impartita contro due o più condebitori in solido, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligazione di uno di essi discenda da contratto fideiussorio ed abbia connotazioni di sussidiarietà; Nella solidarietà passiva, infatti, senza eccezione per la predetta ipotesi, i coobbligati devono eseguire la medesima prestazione (art. 1292 Cod. Civ.), per cui ne deriva che l'ordine di adempimento, a loro carico impartito con provvedimento giudiziale, configura в е condanna ad un solo pagamento”. д È stato, pure, affermato che: "Decisiva in proposito è la posizione del creditore, dato che, come si è visto, la tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto;
Se il creditore abbia la qualità di "soggetto IVA", e se l'adempimento reclamato sia riconducibile nell'ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l'insorgenza del suo obbligo di pagare l'IVA con rivalsa nei confronti del "solvens", come appunto si verifica, per chi conceda un prestito, quando consegua la controprestazione dovutagli (ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 26/10/72 n. 633), il provvedimento giudiziale in discorso assume la 5 consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA medesima;
Tanto basta per l'operatività del canone della prevalenza dell'IVA sull'imposta proporzionale di registro, atteso che la relativa regola, come esattamente considerato dalla Commissione Tributaria Regionale, si ricollega al mero assoggettamento di quel pagamento all'IVA, mentre non risente dell'eventualità che il prestito goda dell'esenzione dell'art. 10 n. 1 DPR n. 633 del 1972, non essendo questa compresa fra le specifiche e tassative ipotesi di esenzione per le quali il menzionato art. 40 deroga da detta prevalenza;
Il principio, poi, dell'unicità della tassazione esige, a fronte del rientrare dell'ingiunzione di pagamento nella disciplina dell'IVA, di ritenere non conferente il rivolgersi dell'ordine giudiziale nei soli confronti, ovvero anche nei confronti di un obbligato in solido con il beneficiario del prestito, pure se la sua esposizione alla pretesa creditoria nasca da un rapporto distinto (quale il negozio costitutivo della fideiussione), perché la condanna ha sempre ad oggetto un versamento sottoposto ad IVA in ragione della sua natura di controprestazione del prestito accordato dalla Banca, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento (il beneficiario del prestito, od il terzo che abbia offerto garanzia)”. Ciò posto, ritiene questa Corte che la questione prospettata in ricorso abbia già avuto adeguata e sicura soluzione in una giurisprudenza che si sent ritiene di dover seguire (da ultimo, n. 6082 del 12/05/2000) e dalla quale non si ravvisano nuove e valide ragioni per 6 discostarsi ed alla cui stregua può riaffermarsi: ➤ che quando concorrono l'IVA ed il tributo proporzionale di registro, in ossequio al criterio di alternatività, fissato dall'art. 40 DPR n. 131 del 1986 e dalla nota II^ che lo richiama, va individuata un'unica imposta applicabile;
➤ che il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all'IVA, ai sensi ed agli effetti dell'art. 40 del DPR n. 131 del 1986 e della nota II^ dell'art. 8 della relativa tariffa di modo che va registrato a tassa fissa, non con aliquota proporzionale, senza che rilevi l'indirizzarsi dell'ingiunzione contro il solo debitore principale od il solo fideiussore, ovvero contro entrambi. Conclusivamente il ricorso va respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed avuto riguardo agli utili elementi di valutazione vanno liquidati, in favore della resistente, in complessive lire duemilionicinquecentomila.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in ragione di lire duemilionicinquecentomila. Così deciso in Roma il 21 giugno 2000. Il Presidente Dott. HE Cantillo Il Consigliere Relatore - Estensore - Dott. Antonin Di 7 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 TO pattista