Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2025, n. 27522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27522 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 10982/2024 Numero sezionale 2360/2025 Numero di raccolta generale 27522/2025 Data pubblicazione 15/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
LO RI
MA MO
CE CA
NO OL
IS AT
Presidente
Oggetto:
azione
restituzione
Ud. 02/10/2025
PU
R.G.N.
Cons. Rel. Consigliere Consigliere 10982/2024 Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 10982/2024 R.G. proposto da: LO PIERO, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7;
contro
- ricorrente -
LL LI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44 presso lo studio dell'avvocato ORNELLA GREGANTI che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
DE IS ELEONORA;
-controricorrente-
-intimata-
avverso la sentenza n. 2271/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 28/03/2024;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2025 dal consigliere dr. MA MO. Udito il Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone.
Udito l'avv. IE OR per il ricorrente.
di
Firmato Da: LO RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5536b481701ecc88 - Firmato Da: MA MO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 991df615105d123
FATTI DI CAUSA
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L'avvocato IE OR convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'avvocato IU ET nonché ON De IS, chiedendo che le predette fossero condannate alla restituzione di due orecchini e di due anelli prelevati presso il domicilio dell'attore dalla figlia minore VE oltre alla condanna, in via subordinata, al risarcimento dei danni. Le convenute si costituirono in giudizio contestando nel merito la domanda attorea ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità, perché identica a quella proposta dinanzi al Tribunale di Roma dallo stesso OR;
chiesero in ogni caso la condanna dell'attore al ritiro dei beni, ove custoditi, ai sensi dell'art. 1774 c.c. In seguito alla pronuncia della sentenza di cui al giudizio su menzionato, le stesse convenute modificarono le conclusioni, chiedendo di dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem. Il Tribunale disattese le richieste istruttorie formulate dall'attore, ritenendo sufficienti le acquisizioni documentali in atti, e rigettò la domanda. La Corte d'appello di Roma confermò la decisione di primo grado con motivazione di fatto conforme a quella del Tribunale. Per quel che qui ancora rileva, i giudici di secondo grado, esaminati congiuntamente i primi sette motivi di gravame proposti dall'avvocato OR, ritennero infondate le censure mosse da quest'ultimo, confermando le conclusioni del Tribunale in merito all'individuazione dei beni oggetto della domanda e all'onere probatorio gravante sull'attore. Osservarono che la prova dei fatti storici posti a fondamento della domanda non potesse essere desunta dalla perizia di parte, trattandosi di mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio, né dalla documentazione fotografica;
la carenza probatoria dei suddetti documenti non avrebbe potuto
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altresì essere colmata dall'ammissione della prova orale richiesta dall'attore, vista la generica formulazione dei capitoli di prova dal medesimo articolati nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. Ad avviso della Corte d'Appello, la sentenza di primo grado, pertanto, meritava di essere confermata nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere provati i fatti storici posti a fondamento delle pretese risarcitorie e restitutorie azionate dal OR. La Corte d'appello ritenne altresì inammissibile l'ottavo motivo d'appello proposto dall'odierno ricorrente, relativo alla querela di falso, volta ad accertare il carattere apocrifo della firma apposta dall'avvocato IU ET sul mandato alle liti conferito all'avvocato Livia Di Taranto, stante l'assenza della necessaria specificità dei mezzi di prova offerti per l'accertamento della falsità e dell'irrilevanza della richiesta ai fini della decisione della causa e della valida costituzione del rapporto processuale, in quanto nel corso del giudizio di primo grado la convenuta aveva revocato il mandato all'avvocato Di Taranto e si era costituita con nuovo difensore. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione IE OR sulla scorta di tredici motivi. Resiste con controricorso IU ET. E' rimasta intimata ON De IS. Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del dodicesimo motivo ed assorbimento dell'ultimo, con rigetto dei restanti. In prossimità della pubblica udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con la prima doglianza, il ricorrente assume la violazione degli artt. 40, 112 e 115 c.p.c., avendo la Corte d'appello errato nell'esaminare
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congiuntamente i primi sette motivi di gravame nonostante non sussistessero le invocate ragioni di connessione logica e giuridicasone 15/10/2025 così facendo i giudici di secondo grado avrebbero violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il principio della domanda.
Il motivo è inammissibile.
Non viene in alcun modo spiegata la ragione dell'asserita violazione del "principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato ed il principio della domanda". Come è noto, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne deriva che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Sez. 3, n. 26419 del 20 novembre 2020; Sez. 1, n. 23638 del 21 novembre 2016).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente assume la violazione degli artt. 163, 112 e 115 c.p.c., avendo la Corte d'appello errato nel ritenere che il OR non avesse indicato puntualmente gli specifici monili, oggetto della domanda risarcitoria e restitutoria. Invero lo stesso ricorrente li avrebbe indicati dettagliatamente, circostanza tra l'altro confermata dai giudici di secondo grado nella sentenza gravata. Il rilievo è in parte inammissibile e in parte infondato. E' inammissibile giacché, pur essendo consentito l'accesso agli atti in ragione del rilievo procedurale della doglianza avanzata, occorre pur sempre rispettare l'onere di specificità del motivo, onere non assolto, non essendo riportato, nemmeno per estratto, l'esatto contenuto della domanda iniziale, onde consentire lo scrutinio circa
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la sufficientemente esatta individuazione del bene della vita richiesto con l'atto introduttivo del giudizio. E' comunque infondato, giacché la Corte d' Appello si è limitata ad applicare il consolidato insegnamento di codesta Corte circa la necessaria specificazione del contenuto della domanda introduttiva, senza che l'oggetto del contendere possa essere rimesso alla fase esecutiva, meramente volta all'allineamento della realtà fattuale a quella giuridica, già mutata a seguito della conclusione della fase cognitiva. Né appare illogica l'affermazione, in fatto, circa l'insufficienza del riferimento a due orecchini pendenti Venezia Luce di OM e due anelli a nove fasce collezione Melody di OM Picasso, marca Tiffany e in argento in quanto, come osservato in controricorso, parte istante avrebbe dovuto specificare nell'atto introduttivo esattamente quali orecchini e anelli fossero stati prelevati nel proprio domicilio.
3. Attraverso la terza censura, il OR denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., avendo la Corte d'appello errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio da parte del ricorrente. Invero i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto in alcuna considerazione la circostanza che il fatto storico generante il giudizio de quo fosse incontroverso a fronte delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dall'avvocato ET, dichiarazioni aventi peraltro natura confessoria e non impugnate dalle convenute. I fatti posti a fondamento della domanda attorea dovevano considerarsi provati non tanto e non solo in base alla perizia di parte e dalla ulteriore documentazione versata in atti, ma soprattutto in base alle predette dichiarazioni.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha affermato (pagg. 10 e ss.). "Correttamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto, in applicazione delle regole vigenti nel nostro ordinamento in materia di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che fosse onere di IE OR
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provare, già nel presente giudizio di cognizione, che erano stati prelevati dalla figlia minore, all'interno del suo domicilio, due orecchini pendenti Venezia Luce di OM e due anelli a nove fasce collezione Melody di OM Picasso, marca Tiffany e in argento, che successivamente sarebbero stati consegnati alla de IS, la quale a sua volta li avrebbe affidati all'avv. ET per la restituzione al OR, essendo state le relative circostanze contestate dalle convenute negli scritti difensivi depositati nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Orbene, in linea con quanto affermato dal giudice di primo grado e contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la prova dei fatti storici posti a fondamento della domanda dell'attore non può essere desunta dalla perizia di parte e dalla documentazione fotografica dal medesimo prodotta, né può essere fornita con l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'avv. OR nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., che sono state reiterate in appello. Condivisibilmente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la perizia stragiudiziale prodotta da IE OR costituisse una mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova e potendosi, quindi, ad essa riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (ex plurimis, Cass. 11 febbraio 2002, n. 1902........). Si rileva, inoltre, che la valenza indiziaria della suddetta perizia di parte non sarebbe stata utilmente integrabile neanche con l'assunzione della testimonianza dello stimatore che la ha sottoscritta, non avendo questi una conoscenza diretta dei fatti di causa e non potendo, quindi, lo stesso confermare che vi è coincidenza tra i preziosi oggetto di stima e quelli per cui è causa". La doglianza manca dunque di confrontarsi con la predetta motivazione, che non ha posto a base della decisione le sommarie informazioni rese dall'avv. ET in sede penale, valorizzando piuttosto altri
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elementi, tanto più in considerazione della libera stesse (Sez. 2, n. 18025 del 4 luglio 2019).
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apprezzabilità delle Numero di raccolta generale 27522/2025 Data pubblicazione 15/10/2025
In punto di diritto, va aggiunto che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Sez. 3, n. 13395 del 29 maggio 2018).
4.-5.-10. Con il quarto ed il quinto motivo, si impugna la sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., avendo la Corte d'appello errato nel ritenere che la perizia di parte e le foto prodotte dal ricorrente non fossero idonee all'identificazione dei beni oggetto della domanda. Con la decima censura, il OR lamenta la violazione degli artt. 112, 115 e 183 c.p.c., avendo la Corte d'appello errato nel considerare non ammissibile la CTU estimativa richiesta dal ricorrente. I predetti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente perché avvinti dai medesimi presupposti logico-giuridici, sono inammissibili. A ben vedere, le doglianze si risolvono in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente
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estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n.
24148 del 25 ottobre 2013).
E' allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023) Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie.
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D'altronde, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare altresì che il giudice, in contraddizione espressalica@one 15/10/2025 implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre - come detto - è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). Quanto infine al vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., lo stesso ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Sez. 5, n. 27551 del 23 ottobre 2024). Nessuna delle predette ipotesi ricorre nella specie. È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
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6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 244 e 183 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e 24 Cost., avendo i giudici di secondo grado ritenuto erroneamente che i capitoli di prova dedotti dall'attore nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. fossero stati formulati genericamente e comunque non fossero utili ai fini del superamento delle carenze probatorie della perizia di parte e della documentazione fotografica versata in atti. Invero, a dire del ricorrente, i capitoli di prova erano stati puntualmente e specificatamente formulati. Inoltre, contrariamente a quanto detto in sentenza, l'individuazione dei monili era un'operazione afferente alla fase esecutiva, deputata al Giudice dell'esecuzione ed all'ufficiale giudiziario, mentre il petitum del presente giudizio era costituito dalla pronuncia giudiziale volta ad accertare il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione degli oggetti da parte dell'avvocato ET.
Il motivo è infondato.
Rientra nei poteri del giudice di merito valutare la ammissibilità della prova e, nel caso in esame, la Corte d'appello ha rilevato come "I suddetti capitoli di prova, volti ad accertare il diritto di proprietà di IE OR sui beni per cui è causa, il loro prelievo dal domicilio dell'appellante e la successiva consegna, prima alla De IS e, poi, alla ET per la loro restituzione al OR, vertono su circostanze generiche, non collocate univocamente nel tempo e nello spazio, come richiesto dall'art. 244 c.p.c." 7.-8.-11. Con la settima censura, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1766 c.c. avendo i giudici di seconde cure errato nel non considerare che l'avvocato ET "non ha ad oggi provveduto alla restituzione dei gioielli in sua detenzione autonominandosi peraltro custode....senza alcuna nomina in tal senso provenienti né dal legittimo proprietario né dall'A.G." (cfr. pag. 15 ricorso). Con l'ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1766 e 2697 c.c. avendo la Corte d'appello omesso di rilevare che
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Numero sezionale 2360/2025 erano state le resistenti a non aver assolto l'onere della prova sulle Numero di raccolta generale 27522/2025 stesse gravante ovverosia di aver provveduto alla restituzione deione 15/10/2025 gioielli o per lo meno di aver provato a liberarsi dall'obbligo restitutorio attraverso la procedura dell'offerta a cui non erano invece ricorse. Con l'undicesimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1882, 1766, 1703 e 1774 c.c. non corrispondendo al vero quanto detto nella sentenza gravata, ossia che l'avvocato ET avesse offerto al OR la restituzione dei monili e quest'ultimo si fosse rifiutato di ritirarli. I predetti motivi, avvinti da un identico presupposto logico-giuridico, sono inammissibili. Allorquando si affermi una violazione di legge, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020). Tali principi non sono stati osservati dal OR. Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, la denuncia di un error in iudicando, per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimità di effettuare, una verifica in
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ordine alla correttezza giuridica della decisione ed alla sufficienza e logicità della motivazione, sulla base del solo esame della sentenzaone 15/10/2025 impugnata (Sez. 1, n. 24856 del 22 novembre 2006). In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). Nella specie, le critiche si appuntano nei confronti di un accertamento di fatto operato dalla Corte d'appello, con motivazione del tutto plausibile.
9. Con il nono motivo, il ricorrente si duole altresì della violazione dell'art. 1703 c.c. poiché oltre all'obbligo di restituzione connesso al deposito di cui al motivo che precede sarebbe sorto in capo all'avvocato ET anche l'obbligo di restituire i gioielli sulla base del contratto di mandato ex art. 1703 c.c. intercorso tra la stessa e la De IS. Da ciò discenderebbe la fondatezza della richiesta risarcitoria sia in forma specifica che per equivalente. Il motivo è privo di fondamento. E' sufficiente considerare, oltre a quanto già affermato in tema di violazione di legge, la circostanza che il contratto di mandato invocato è, rispetto al OR, res inter alios acta. 12. Con il dodicesimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 221 ss. c.p.c. avendo i giudici di secondo grado errato nel dichiarare inammissibile la richiesta di querela di falso della firma dell'avvocato ET, apposta sul mandato ad litem della comparsa di costituzione e risposta redatta dall'avvocato Livia Taranto. Invero, a dire del ricorrente, la competenza in materia di querela di falso
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spetterebbe al Tribunale in composizione collegiale e non già alla Corte d'appello; quest'ultima, dunque, avrebbe dovuto acquisire one 15/10/2025 l'originale del documento oggetto di querela, chiedere al querelante di indicare i mezzi di prova necessari per l'accertamento della falsità, sospendere il giudizio di appello e trasmettere gli atti al Tribunale. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di seconde cure, la richiesta predetta doveva considerarsi rilevante al fine di decidere, poiché se la querela di falso fosse stata accolta avrebbe posto nel nulla le difese dell'avvocato ET "con conseguente assai verosimile accoglimento delle domande restitutorie e risarcitorie dell'attore".
Il motivo è inammissibile.
Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le varie, Sez. 5, n. 11493 dell'11 maggio 2018; Sez. 3, n. 5102 del 26 febbraio 2024). La sentenza impugnata ha affermato (pagg. 14/16): "nel caso di specie la querela di falso è stata proposta incidentalmente dall'avv. OR con l'atto di citazione in appello notificato alle controparti. IE OR non ha, tuttavia, indicato con la necessaria specificità i mezzi di prova offerti per l'accertamento della falsità e per privare di efficacia il documento impugnato, essendosi limitato a indicare <<come scritture di comparazione le firme apposte su atti pubblici e come mezzi di prova la consulenza grafologica e prova per testi ed interrogatorio formale dell'avv. IU ET», senza individuare gli estremi degli atti pubblici da utilizzare come scritture
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di comparazione e senza indicare le circostanze che dovrebbero formare oggetto della prova per testi e per interpello A riguardo è opportuno aggiungere che il suddetto obbligo non può ritenersi assolto sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, desumibili dal fatto che, in altre occasioni, sarebbe stato accertato "uso improprio ed illecito della procura della De IS" utilizzata dall'avv. Di Taranto per attivare esecuzioni mobiliari e immobiliari e presentare denunce e querele a carico del OR, riguardando le relative considerazioni diversi giudizi e non il contenzioso in esame e la questione dell'autenticità della firma di IU ET, § 3.2.3. Sotto altro profilo, osserva, altresì, il Collegio che la querela di falso nella specie non sarebbe rilevante ai fini della decisione della causa e della valida costituzione del rapporto processuale, né travolgerebbe la domanda di condanna al pagamento delle spese di giudizio formulata da IU ET, in quanto nel corso del giudizio di primo grado la ET ha revocato il mandato all'avv. Livia Di Taranto e si è costituita con un nuovo difensore (l'avv. Cristina Bonanno) in virtù di un distinto mandato;
difensore che, nel riportarsi alle precedenti difese della propria assistita, ha legittimamente chiesto la condanna dell'attore al rimborso delle spese processuali". La Corte di merito ha dunque utilizzato due autonome rationes decidendi: la prima incentrata sulla mancanza di specificità dei mezzi di prova (pagg. 14 e 15 sub 3.2.2) e la seconda sulla irrilevanza della querela (pagg. 15 e 16 sub 3.2.3). Ebbene, la critica sulla seconda ratio (quella fondata sulla irrilevanza della querela) è infondata perché non considera che la Corte di merito ha valorizzato la difesa svolta dall'avv. Cristina Bonanno, difensore subentrato all'avvocato Di Taranto dopo la revoca del mandato e quindi non può ritenersi affatto "assai verosimile" che, una volta posta nel nulla la difesa della Camilletti, sarebbe derivato l'accoglimento della domanda dell'attore.
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La ritenuta infondatezza della censura sulla suddetta ratio rende - in applicazione del citato principio inammissibile per difetto di interesse la censura sull'altra ratio (quella sui mezzi di prova offerti per l'accertamento della falsità). 13. Con l'ultimo motivo, infine il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. non condividendo le statuizioni, sia del giudice di prime cure che della Corte d'appello, in merito alla condanna alle spese di giudizio. Il mezzo d'impugnazione è infondato. I giudici romani affermano "Il motivo è, in particolare, infondato nella parte in cui si sostiene che il suddetto importo sarebbe superiore a quello massimo liquidabile in base alle vigenti tariffe professionali, posto che, in base alle suddette tariffe, approvate con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, il Tribunale avrebbe potuto riconoscere alle convenute un importo massimo ancora maggiore di quello in concreto liquidato loro, come si evince dal seguente prospetto: Fase di studio della controversia: € 1.575,00 Fase introduttiva del giudizio: € 1.332,00 Fase istruttoria e/o di trattazione: € 3.200,00 Fase decisionale: € 2.912,00 Compenso tabellare: € 9.012,00 Aumento 30% per presenza di un'altra parte: € 2.706,90 Compenso maggiorato comprensivo dell'aumento: € 11.729,90. Il motivo è infondato, inoltre, anche nella parte in cui si sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto liquidare alle convenute i compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta detta fase, risultando tale affermazione smentita per tabulas......Il motivo è, infine, inammissibile nella parte in cui IE OR sostiene che la somma liquidata non è «giustificabile alla luce dei parametri professionali».....la censura di IE OR non risponde ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c., perché l'appellante si è limitato a dedurre che l'importo liquidato è abnorme, senza peraltro indicare quali sarebbero i parametri per la determinazione dei compensi in sede giudiziale di cui all'art. 4 del
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d.m. 10 marzo 2014, n. 55 che sarebbero stati sarebbero le ragioni a sostegno di tale affermazione.
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Sotto tale profilo va, pertanto, ritenuta l'inammissibilità della censura de qua". Pertanto, non essendo stati violati i limiti tariffari, secondo l'accertamento della sentenza impugnata, non sussiste alcuna violazione di legge. In particolare, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Sez. 6-3, n. 14459 del 26 maggio 20231; Sez. 1, n.19613 del 4 agosto 2017). La sentenza della Corte d'appello di Roma si è attenuta ai predetti principi di diritto. Al rigetto del ricorso segue la condanna del OR alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente IU ET. La Corte dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente.
P.Q.M.
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La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il
ricorso.
Data pubblicazione 15/10/2025
Condanna IE OR al pagamento delle spese processuali a favore di IU ET, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che IE OR è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025, nella pubblica udienza della 2 Sezione Civile.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
UR CI
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IL PRESIDENTE
OR IA
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