Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2017, n. 29860
CASS
Sentenza 1 dicembre 2017

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Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il tribunale del riesame, rilevata la necessità di disporre la rinnovazione della notifica dell'udienza camerale all'indagato non essendovi prova in atti dell'esecuzione di tale adempiemento, disponga il rinvio ad altra udienza camerale fissa , sia perché la rinnovazione della notifica è prevista dall'art. 143 disp. att. cod. proc. pen, disposizione applicabile anche al procedimento davanti al tribunale del riesame, sia perché essa non determina alcuna stasi del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2017, n. 29860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29860
    Data del deposito : 1 dicembre 2017

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