Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBB00 69 6 / 0 1 E N IO Z A D R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T 3 7 IS WEZIONE PRIMA CIVILE . G T E R LA COR REMA DI CASSAZIONE R 'A Oggetto L A L D E 198 D E I 5- T S 14- N N E E GE S dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S G E R E A L Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente R.G.N. 11985/98 - Rel. Consigliere 14109/98 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Ugo VITRONE Consigliere- Cron.1343 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere - Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud.04/04/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 349 SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, l'avvocato D'ANNIBALE ENRICO, rappresentato e presso dall'avvocato BARONE EDOARDO, giusta mandato a difeso CANCELLERIA margine del ricorso;
ricorrente
contro
CC57523 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona del legale e rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO Richiesta copia studio2000 dal Sig. REZ per diritti L. Goo600 751 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
30 GEN. 2001 -1- IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RESISTENTE UFFICIO COPIE -(controricorrente Rilasciata copia legale al Sig AW. GEN. STATO contro per diritti L. ✓ RA IA;
12·0 FEB 2001 IL CANCELLIERE - intimato e sul 2° ricorso n° 14109/98 proposto da: RA IA quale procuratore di RA CORNELIA nonchè cessionario del credito, elettivamente LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 presso domiciliato in ROMA l'avvocato GREZ G. M., rappresentato e difeso dagli avvocati SCALA GIORGIO, BRANCA CARLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale ·
contro
DI NAPOLI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI COMUNE MINISTRI;
- intimati. avverso la sentenza n. 268/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni E VARIE DCV O LOSAVIO;
udito per il ricorroente, l'Avvocato D'Annibale, che 10111110 ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il E VARIE DCV rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, I -2- RR, l'Avvocato Scala, che ha chiesto il rigetto del A primo motivo e l'inammissibilità delò secondo motivo del ricorso principale o l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con l'assorbimento del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 6 febbraio 1998, confermava la decisione del (rigettando l'appello Tribunale di Napoli principale di NE RR e quello incidentale del Comune di Napoli) che aveva accolto la domanda della RR nei confronti del Comune di Napoli e aveva perciò condannato il Comune al pagamento di a titolo di oltre interessi lire 1.778.923.204 - - l'occupazione risarcimento del danno per illegittima del fondo di proprietà della RR, continuata nel periodo dal 30 novembre 1988 al 21 marzo 1995; mentre aveva rigettato la stessa domanda proposta anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile. Riteneva al riguardo la fosse stata Corte di merito che correttamente affermata la responsabilità esclusiva del Comune di Napoli, il quale aveva inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 6 della legge 18 aprile 1984 n.8 (espropriazione da parte dei Comuni delle aree già occupate di urgenza dai sindaci in virtù di delega del commissario straordinario e in funzione di insediamenti provvisori delle popolazioni colpite dal terremoto), con delibera di bosalla 3 giunta 11 aprile 1985 aveva promosso il procedimento di espropriazione determinando anche l'indennità dovuta ai sensi della legge 219/1981, ma non aveva poi concluso il procedimento, essendosi protratta nell'interesse del così l'occupazione solo Comune. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Napoli, deducendo due motivi di impugnazione illustrati con memoria. Resiste con controricorso NE RR (rappresentata in giudizio dal procuratore generale RI RR) che propone ricorso incidentale con un unico motivo di impugnazione illustrato con memoria. La intimata Presidenza del Consiglio non ha contraddetto con controricorso (e con atto 23 agosto 1999 della Avvocatura dello Stato non notificato ai ricorrenti ha dichiarato di costituirsi in giudizio). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti.
2. Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Napoli deduce "errata individuazione del soggetto responsabile dell'occupazione Loseved giuntaabusiva", giacchè la delibera della 4 aveva promosso la proceduramunicipale che espropriativa ai sensi dell'art. 6 legge n.80 del 1984, come atto meramente interno e non seguito dal provvedimento di espropriazione, non poteva valere a trasferire il possesso dell'area al Comune, né la stessa legge 80/1984 prevedeva "la possibilità di preventiva occupazione" del bene (già requisito dal sindaco su delega del Commissario straordinario) "finalizzata all'esproprio". Con il secondo motivo il Comune di Napoli deduce "mancata applicazione dell'art. 5 bis legge 359/1992 per la determinazione della indennità di occupazione" e lamenta che la Corte di merito -disattendendo il più recente indirizzo delle sezioni unite di questa Corte - abbia assunto a base del calcolo il valore di mercato dei terreni e non la indennità di espropriazione che sarebbe stata liquidata se il procedimento fosse stato concluso (essendo la occupazione imputata al Comune funzionalmente collegata alla espropriazione). .
3. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
3.1. Le occupazioni di urgenza attuate, a seguito del terremoto del novembre 1980, al fine di consentire insediamenti provvisori delle hesaved popolazioni colpite, furono disposte dai sindaci, in virtù di delega del Commissario straordinario, a nome e per conto dello stesso (che operava in forza della generale potestà di organizzazione dei soccorsi conferita alla amministrazione centrale dal d.l. n.776 del 1980 convertito nella legge n.874 del 1980) ed ebbero natura di requisizione, non essendo finalizzate alla espropriazione. Per effetto dell'art. 6, comma 3, legge 18 aprile 1984, n.80, che ha previsto l'espropriazione da parte dei comuni delle aree requisite a quel fine, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fu mutato il titolo della occupazione (e fu prorogato con efficacia retroattiva - l'ordinario limite biennale della occupazione d'urgenza), da quel momento finalizzata alla espropriazione (Cass. nn.12649 e 4699 del 1997). Con la conseguenza che la indennità di occupazione, precedentemente dovuta dalla amministrazione centrale delegante, fu posta a carico del comune da quella medesima data, fino alla scadenza della occupazione legittima (il termine per gli espropri fu poi prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 1, primo comma, n, 3 d.l. 48/1986, convertito nella legge 119/1986). L'art. hosuns 6 comma 3, legge 80/1984 stabiliva dunque non una 6, facoltà o una prerogativa per i comuni, bensi un dovere, e un simile automatismo suscitò sospetti di illegittimità costituzionale pure sotto il profilo l'intervento espropriativo, svincolato dal che quadro della pianificazione territoriale, finiva per incidere sulla potestà pianificatoria spettante agli organi comunali e regionali, con prospettato contrasto con l'art. 118, commi 1 e 3 Cost. (Tale sospetto fu dissipato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.521 del 1995 che giudicò il vincolante sviluppo di trasferimento delle aree ai comuni - configurato nell'art. 6 legge 80/1984 - come diretto al perseguimento di finalità conformi alle previsioni urbanistiche in atto).
3.2. Ciò premesso in linea generale, non nella specie controverso che il Comune di Napoli intese dare tempestiva attuazione al disposto dell'art. 6, terzo comma, legge 80/1984 e con deliberazione della giunta municipale 11 aprile 1985 promosse il procedimento di espropriazione, deliberazione 20 provvedendo con successiva novembre 1985 anche alla determinazione della indennità dovuta ai sensi della legge 219/1981. Ma non alla deliberazione dell'11 aprile 1985 deve holars 7 essere riferita la modificazione del titolo della per la ragione qui sopra occupazione, bensì alla entrata in vigore della legge indicata 80/1984, per effetto della quale il Comune, cessata la requisizione eseguita su delega della amministrazione centrale, manteneva la occupazione delle aree in funzione della espropriazione a proprio favore, dovendo il procedimento relativo (così prorogato) del 31 concludersi nel termine dicembre 1986. E la indennità di occupazione legittima (scaduta il 31 dicembre 1986) gravò dunque in via esclusiva sul Comune di Napoli, che, non avendo compiuto il procedimento espropriativo nel prescritto termine ed avendo mantenuto la occupazione di fatto delle stesse aree (divenuta, priva di titolo, illegittima) si espose poi alla conseguente responsabilità per la lesione del diritto dei proprietari, venuta meno la ragione della sua compressione. Con sicuro fondamento dunque la Corte di merito ha affermato la responsabilità esclusiva del Comune di Napoli in ordine alla occupazione di fatto mantenuta senza titolo dal Comune stesso oltre il termine entro il quale doveva essere compiuto il procedimento espropriativo. Con la entrata in vigore della legge Losow 80/1984 la vicenda di requisizione delle stesse aree - in funzione della quale il Comune aveva operato per delega della amministrazione centrale era definitivamente conclusa e al successivo sviluppo della distinta vicenda espropriativa, cui il Comune era tenuto per la previsione della medesima legge, 1'amministrazione centrale rimase necessariamente estranea e non può quindi essere chiamata a rispondere delle conseguenze dannose del mancato compimento del procedimento espropriativo, al solo Comune imputabile.
4. Come rileva il controricorrente, il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, poiché il Comune di Napoli con esso pone una questione che non aveva formato oggetto della impugnazione dallo stesso Comune proposta (in via incidentale) contro la sentenza del Tribunale di Napoli, motivata esclusivamente in ordine all'asserito difetto della propria legittimazione passiva: sicchè sul punto si è determinata la insuperabile preclusione di cui all'art. 346 c.p.c.. 5. Infondato - infine è l'unico motivo del ricorso incidentale con il quale il RR prospetta la congiunta responsabilità di Comune di Napoli e Amministrazione dello Stato in ordine alla illegittima occupazione delle aree già oggetto di requisizione, valendo al riguardo le medesime ragioni che hanno indotto al rigetto del primo motivo del ricorso principale.
6. Il Comune di Napoli, totalmente soccombente nei confronti di RI RR, è tenuto verso di lui al rimborso delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi li rigetta e condanna il Comune di Napoli al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, a favore di RI RR, liquidate in complessive lire Mh.430.000 delle quali lire 14.500.000 per onorari di Jangan avvocato. Roma, 4 aprile 2000 siamun bosava, est, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Lujsa Passingt Depositato in Cancelleria 1.8 GEN. 2001 E IL GANCELLIERE"Ture how mor N LA IO L Z E A D R T 3 19 IS 7 . 2 G T . E R N R 'A 1 L A 8 L D 9 E -1 D E -5 I T 4 S N 1 N E E E S S E G I G A E L 10