Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10682 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
O N T I O F O R D I S E W N 4 ) 7 3 E . C N , A 1 P 9 I 9 D 1 - 1 E 1 REPUBBLICA ITALIANA - C I 1 2 1068 2 /01 D . U L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. I 9 G 1 E E LA CORT SU N 4 . 4 T S T I ( A S composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 19226/99 dott. Manfredo GROSSI Consigliere Rep. dott. Ernesto LUPO Cron. 23 300 Consigliere dott. Roberto PREDEN Ud. 26.4.2001 Consigliere dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere rel.dott. Michele LO PIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AS NZ, elettivamente domiciliata in Roma, via Catta- ro n. 28, presso lo studio dell'avv. Piero Schifone, difesa dall'avv. Roberto Dell'Aquila, giusta delega in atti. ricorrente
contro
NC RC - LA S.p.A. - SAI S.p.A. intimati avverso la sentenza n. 11332/98 del Giudice di pace di Napoli, emessa il 9 luglio 1998 e depositata il 17 luglio 1998 (R.G. 21746/98 +22609/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 813/2001 Oggetto: Risarcimento danni aprile 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. NZ Mac- carone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Alle ore 23,30 del 7 gennaio 1997, all'incrocio tra le vie Santa Chiara e Benedetto Croce di Napoli, si scontrarono l'autovettura Peugeot 205 di AS NZ, assicurata per la r.c.a. con la SA UR S.p.A., e l'autovettura Opel Calibra di NC RC assicurata per la r.c.a. con la LA UR S.p.A. A seguito del sinistro la AS propose azione per il ri- sarcimento dei danni nei confronti del NC e della LA;
lo stesso fece il NC nei confronti della AS e della SA. Le due cause furono riunite davanti al Giudice di pace di Na- poli, che, con sentenza del 9 luglio 1998, respinse la domanda della AS, mentre condannò quest'ultima, in solido con la SA, al ri- sarcimento dei danni in favore del NC. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso la AS. Gli intimati, NC RC, LA UR S.p.A. e SA UR S.p.A., non hanno svolto attività difensi- va. Motivi della decisione L'auto della AS, secondo l'accertamento di merito, impegnò l'incrocio provenendo da destra rispetto alla direzione di marcia dell'auto del NC. Il Giudice di pace, valutate la testimonianza di NA 2 NZ, il quale viaggiava a bordo dell'auto del NC e quella di Di UN LT, che si trovava a bordo dell'auto della Sebastia- no, e tenuto conto della localizzazione dei danni, ha ritenuto che la colpa esclusiva del sinistro fosse da attribuire alla AS, in considerazione del fatto che lo scontro tra le due auto era avvenuto allorquando l'auto del NC “aveva già superato l'incrocio che aveva evidentemente trovato libero", mentre il comportamento della AS appariva connotato da imprudenza e imperizia per non avere rallentato in prossimità dell'incrocio e non avere prestato la dovuta attenzione. Con il primo motivo del ricorso si denuncia vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360) n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 116 Ли c.p.c.)". Si deduce che, in contrasto con il dovere di valutare le prove nel loro complesso, il giudice di pace ha tratto il convincimento della esclusiva responsabilità della AS unicamente dal fatto che l'auto del NC era stata attinta nella parte posteriore, trascurando di valutare le altre risultanze istruttorie e, in particolare, la deposi- zione resa dal teste Di UN il quale aveva riferito che l'auto del NC aveva affrontato l'incrocio a velocità non moderata e senza fermarsi. Con il secondo motivo si denuncia: "violazione e falsa appli- cazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 145 n. 2 del codice della strada)". 3 Si deduce che non erano stati provati gli estremi per il ricono- scimento della sussistenza di una precedenza di fatto a favore del NC, ché anzi gli elementi di prova raccolti, deponevano in senso contrario alle conclusioni raggiunte dal giudice di pace. Le censure non possono trovare accoglimento. Risolvendo un contrasto manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che a segui- to della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nella de- cisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla fa- cendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o sostitu- tiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice di- chiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di leg- ge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme proces- 4 suali (art. 360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c.p.c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria e tale interpretazione non A mentre la pronunzia secondo equità non contrasta con l'art. 24 cost. - esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi del- l'art. 360 n. 5 c.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). Pacifico quanto precede, è evidente che i proposti motivi di ricorso non possono trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili Nu in cui si articolano. Quanto al primo motivo, con il quale si lamenta «omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia», a prescindere da ogni altro pur pertinente rilievo (nella parte espositiva della deduzione in parola parte ricorrente lungi dal prospettare un vizio della motivazione della sentenza grava- ta, rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., si limita, inammissibilmente, a denunciare: a) la discrezionale valutazione delle risultanze di causa compiuta dal giudice del merito e a solleci- tare una vietata in sede di legittimità - nuova diversa valutazione di quegli stessi elementi;
b) la omessa valutazione di deposizioni testi- 5 moniali, invece prese in considerazione dal giudice) si osserva che lo stesso è inammissibile, poiché, come anticipato, i vizi della motiva- zione della sentenza del Giudice di pace, in controversia di valore inferiore a lire due milioni, denunciabili in cassazione, sono esclusi- vamente, da un lato, la inesistenza della motivazione, dall'altro la enunciazione di un criterio di equità inficiato da un vizio che, atte- nendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione. Atteso che nella specie non si deduce né una violazio- ne, né l'altra, è evidente la inammissibilità della censura. Quanto al secondo motivo, il ricorrente lungi dal denunziare la violazione da parte del giudice del merito - di norme costituzionali, - o comunitarie, si hmita a censurare la pretesa erronea violazione, da parte del giudicante, di norme del codice della strada (decreto legi- slativo 30 aprile 1992, n. 285), ed è evidente - pertanto - la inam- missibilità della censura. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia va adottata sulle spese atteso che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 26 aprile 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Depositata in Canceller Cellophans IL CANCELLIERE C1' Giovanni Giambattista ogci, l 3. AGO 2001- IL CANCELLIERE Giovanni Giambatti