Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di riesame della convalida del sequestro, la "diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro" (che costituisce termine alternativo ai dieci giorni dalla notifica del decreto) non può essere appurata per via di procedimento indiziario: ne consegue che, al di fuori della notifica del decreto, costituisce notizia certa solo un fatto materiale inequivocabilmente significativo della conoscenza (per esempio: la presenza all'esecuzione del sequestro), ovvero un fatto formale da cui possa trarsi la medesima conclusione (per esempio: la notifica di un diverso atto che presupponga il sequestro o che ne dia notizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2005, n. 19354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19354 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano Presidente del 17/02/2005
Dott. MARZANO Francesco rel. Consigliere SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 405
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore Consigliere N. 23031/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IO HE N. IL 10/02/1957;
avverso ORDINANZA del 22/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
IO HE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 22 aprile 2004 del Tribunale di Taranto, sezione per il riesame, che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza 18 dicembre 2003 della terza sezione di questa Corte - che aveva annullato l'ordinanza 19 giugno 2003 del medesimo Tribunale che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame del provvedimento di convalida del sequestro probatorio, operato dalla polizia giudiziaria, di due apparecchi automatici da gioco - ha confermato la dichiarazione di inammissibilità.
Il Tribunale ha rilevato che la precedente ordinanza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per tardività non avendo, il ricorrente, documentato la tempestività dell'impugnazione. Questa pronunzia era stata censurata dal giudice di legittimità che aveva affermato che il termine per proporre l'istanza di riesame "decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del sequestro" e aveva precisato che in questa seconda ipotesi "si deve fare riferimento non alla data in cui l'interessato viene 'comunque' a conoscenza dell'avvenuto sequestro, ma a quella in cui abbia avuto notizia del 'sequestro convalidatò".
Dopo questa premessa il provvedimento impugnato ha rilevato che nessuna indicazione "ha fornito il ricorrente, neppure in termini meramente assertivi, circa la data di ricezione della notizia del sequestro convalidato"; ha precisato che era ragionevolmente da ritenere che il ricorrente avesse avuto notizia del provvedimento impugnato per iniziativa della persona alla quale i beni erano stati sequestrati e ha quindi concluso confermando la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza per tardività.
Con il proposto ricorso IO HE censura l'ordinanza impugnata perché non si sarebbe attenuta ai principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento della terza sezione di questa Corte. In particolare avrebbe violato il principio secondo cui non è consentito porre a carico dell'istante la prova della tempestività dell'impugnazione.
Il ricorso è fondato. Sia pure in termini meno netti il provvedimento oggi all'esame di questa Corte in realtà riproduce l'errore di diritto in cui era incorsa l'ordinanza annullata. Ribadisce infatti in più parti che il ricorrente non aveva fornito alcuna indicazione circa la data di ricezione della notizia del sequestro convalidato e ricostruisce su base indiziaria una presunta conoscenza di fatto del provvedimento di convalida in base ad una semplice congettura (che chi deteneva i videogiochi lo avrebbe avvertito del sequestro) violando quindi il secondo principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento del giudice di legittimità: quello secondo cui la conoscenza deve avere per oggetto non l'avvenuto sequestro ma il provvedimento di convalida del medesimo.
Ferma restando la palese violazione della regola stabilita dall'art. 627 comma 3 c.p.p. va comunque ancora precisato che se è vero che il termine per la proposizione della richiesta di riesame contro il decreto di convalida decorre (oltre che dalla data di notifica del provvedimento) dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro (art. 355 comma 3 c.p.p.) è altrettanto vero che la diversa conoscenza non può essere accertata con il procedimento indiziario. Al di fuori della notificazione dell'atto può quindi costituire notizia certa un fatto materiale inequivocabilmente significativo della conoscenza (per es. la presenza all'esecuzione del sequestro) ovvero un fatto formale da cui possa trarsi indiscutibilmente la medesima conclusione (per es. la notifica di un diverso atto che presupponga l'avvenuto sequestro o ne dia comunque notizia).
Una diversa soluzione contrasterebbe in modo inaccettabile con i principi di certezza che devono connotare i rapporti processuali. D'altro canto il decorso del termine per l'impugnazione da un momento diverso dalla notifica del provvedimento per un verso è ricollegata alla circostanza che gli interessati all'impugnazione non sono sempre preventivamente identificati e identificabili.
Sotto diverso profilo va ancora osservato che le norme in tema di misure cautelari reali (non solo il citato art. 355 comma 3 ma anche l'art. 324 comma 1 c.p.p.) - che fanno riferimento alla diversa notizia avuta dall'interessato ai fini del decorso del termine per la richiesta di riesame - hanno natura eccezionale come può evincersi dal rilievo che la disciplina di carattere generale in tema di termini per le impugnazioni (art. 585 comma 2 c.p.p.) non prevede una norma analoga.
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto che dovrà procedere alla trattazione della richiesta di riesame non potendosi più ipotizzare la tardività dell'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Taranto per l'esame del ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005.