Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2002, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 395/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIO Lavoro Composta dagli Illami Sig.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 19764/99 Consigliere Cron. 8188 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ER CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2001 5280 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 1197/98 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 26/10/98 R.G.N. 1025/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega AGOSTINI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore: Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Velletri confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 11 aprile/9 maggio 1997 – che, - aderendo alla relazione del c.t.u., aveva rigettato la domanda di CI ER volta ad ottenere la rendita d'inabilità, concessagli in dipendenza di infortuni sul lavoro (occorsigli il 20 gennaio 1989 ed il 14 11 1991) e "commisurata ad un grado d'invalidità dell'11% elevata al 13% a seguito di contenzioso giudiziario", ma soppressa in sede di revisione, il 1° gennaio 1994, a seguito di asserito miglioramento nelle condizioni fisiche del titolare della rendita - in base al rilievo che "appare sostanzialmente attendibile la valutazione peritale", peraltro "apoditticamente" contestata dal ER, che ha quantificato l'inabilità del medesimo in misura (7%) inferiore a quella minima (11%) per avere diritto alla rendita. Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Istituto intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione - denunciando violazione e falsa 1.Con l'unico motivo di ricorso applicazione di norme di diritto (art.2, 74, 78, 79, 80 e 83 del DPR 30 giugno 1965, n.1124; 2909 c.c.; 421 c.p.c.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) - CI ER censura la sentenza impugnata per avergli negato la rendita da infortunio, apoditticamente aderendo alla relazione del c.t.u. ed omettendo di considerare, da un lato, che l'INAIL aveva ridotto (dal 13 al 7%) la valutazione della propria inabilità nell'arco di due mesi (dal 10 ottobre al dicembre 1994) e senza tenere conto, dall'altro, del giudicato, sebbene la sentenza stessa, esplicitamente, riconosca che la rendita soppressa era stata "commisurata ad un grado d'invalidità dell'11% elevata al 13% a seguito di contenzioso giudiziario”. Il ricorso é fondato.
2. In materia di diritto alla rendita, erogata dall'INAIL per inabilità da infortunio (o da malattia professionale), il giudicato copre tutti gli elementi che concorrono a formarne la fattispecie costitutiva (causa petendi) – ivi compresa - l'inabilità nella percentuale accertata giudizialmente - e, peraltro, continua ad esplicare la propria efficacia vincolante (art.2909 c.c.), a situazione normativa e fattuale immutata (rebus sic stantibus), nel corso del rapporto di durata (rapporto previdenziale in senso stretto) - che ne risulta costituito- con la 2 conseguenza che dev'essere eseguito il necessario raffronto con la situazione esistente all'epoca dell'accertamento giudiziale - per verificarne la (eventuale) modificazione normativa o fattuale (quale, per quel che qui interessa, l'eventuale evoluzione in senso migliorativo rispetto allo stato di salute accertato giudizialmente) - ogniqualvolta si provveda alla "soppressione" della stessa rendita, sia che ciò avvenga in sede di "rettifica di errore", commesso nell'attribuzione della prestazione (ai sensi dell'art. 55 I.n.88/89, come modificato dal sopravvenuto art. 9 decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, applicabile ai giudizi in corso), sia nell'ipotesi di "revisione" a seguito di "modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita" (ai sensi dell'art. 83 DPR n. 1124 del 1965). In entrambi i casi, infatti, é lo stesso stato d'inabilità – accertato con autorità 8 -di giudicato ad essere assoggettato a riesame, sia pure con effetto (ex tunc) - e, rispettivamente, con -dalla data dell'attribuzione erronea della rendita effetto (ex nunc), dalla sopravvenuta "modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita". Nel senso prospettato, infatti, pare chiaramente orientato l'indirizzo univoco della giurisprudenza di questa Corte. Intanto le sezioni unite di questa Corte (vedine la sentenza 7 luglio 1999, n. 383), componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito della sezione lavoro, hanno enunciato detto principio di diritto, proprio, con 3 riferimento alla revoca della pensione d'invalidità erogata dall'INPS, a seguito di sopravvenuto miglioramento dello stato di salute del pensionato. Lo stesso principio risulta già esteso, successivamente (vedi la sentenza 28 marzo 2000, n. 3751 della sezione lavoro), alla soppressione, in sede di rettifica, della rendita d'inabilità erogata dall'INAIL. Nella stessa linea, si colloca anche la prospettata estensione ulteriore del principio alla dedotta soppressione di rendita, erogata dall'INAIL, in sede di revisione (ai sensi dell'art. 83 DPR n.1124 del 1965, cit.). La sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto enunciato e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dal ricorrente.
3. E' lo stesso Tribunale, infatti, a riconoscere che la rendita, di cui si discute, é stata "commisurata ad un grado d'invalidità (rectius, inabilità: n.d.e.) dell'11% elevata al 13% a seguito di contenzioso giudiziario". Ora il prospettato rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno - che é rilevabile d'ufficio, sia detto per inciso, e non é subordinato alla tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso (Vedi Cass., sez.un., n.226 del 25 maggio 2001) – non é stato investito da censure.- Evidente ne risultano, quindi, i denunciati vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) della sentenza impugnata, laddove B dal prospettato rilievo circa l'esistenza di un giudicato esterno 4 immotivatamente non ricava alcuna conseguenza, discostandosi così principio di diritto enunciato. Infatti a seguito del prospettato accertamento, con autorità di giudicato,- dell'inabilità (come degli altri elementi della fattispecie costitutiva del) diritto alla rendita da infortunio-doveva essere eseguito il necessario raffronto con la situazione esistente all'epoca dello stesso accertamento giudiziale - per verificarne l'eventuale modificazione fattuale (quale, per quel che qui interessa, l'eventuale evoluzione in senso migliorativo rispetto allo stato di salute già accertato giudizialmente) al fine di giudicare sulla dedotta - "soppressione" di rendita, in sede di revisione, a seguito dell'asserital "modificazione nelle condizioni fisiche del titolare" (ai sensi dell'art. 83 DPR n.1124 del 1965). L'accertamento del Tribunale sull'inabilità dell'attuale ricorrente - prescinde, invece, dal prospettato raffronto con la situazione esistente all'epoca dell'accertamento giudiziale precedente, sebbene questo - per ammissione dello stesso Tribunale – fosse coperto dal giudicato.- 4. Pertanto la sentenza impugnata dev'essere cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto 5 enunciato e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di- A I T Q C ' S questo giudizio di cassazione. O A . T T R A
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Anglich unh berberle De L y Janelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 MAR 2002 IL CANCELLIERE