Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2003, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
C.C.76136 ESENTE DA REGISTRAZIONE Qizeleri Art 13 quinquis REPUBBLICA ITALIANA 1.26158mm. 158 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RIBITARIACARIA0 SEZION R.G.N.9847.01 Composta dai 9725 Magistrati: Cron. + 3 PRESIDENTE Dott. BRUNO SACCUCCI Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. UD.
8.7.02 CONSIGLIERE Dott. ANTONIO MERONE OGGETTO: Irpef Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE terremoti Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE sospensione imponibile ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 76136 sul ricorso proposto da: in persona del Ministro pro Ministero dell'Economia e delle Finanze tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
EV IO res. a Gubbio via Maffei 14 intimato, non costituito avversO la sentenza n. 42.05.00 in data 2.2.2000 della Commissione M Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata in data 1.3.2000; 03110 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8.7. 2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il ricorrente l'avv. Giordano;
sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente indicato in epigrafe, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del DL. 26.5.84 n. 159 convertito in Legge 24.7.84 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e pertanto recuperava a tassazione il maggior reddito così determinato. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 133.99; 3 comma 2 bis del DL. II. 971.85 ; 13 comma 1 L. n. 449.97; 10 L. n. 46.96 2 D. P. R. I. 597.73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85, convertito con modificazioni nella Legge n. 46.86 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL. n. 159.84 convertito con modificazioni nella Legge n. 363.84, fino al 31.12.85 per i residenti nei comuni colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della L. n. 133.99, posto in relazione all'art. 11 L. n. 28.99 ' deve essere agevolazione, considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza consistente nella della sospensione, al netto dei versamenti sospesi> ( per tutte, Cass. nn. 4945.2000, 8659.2001, 10237.2001, 11248.2001). Non si dubita, peraltro, che gli importi di cui sopra non costituiscono un onere deducibile>: semplicemente essi non concorrono> a formare il reddito. Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Esente de registe zone ai susi Out 13 quinque, L.26/5/84m. 159 Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8 luglio 2002 IL PRESIDENTE DOTT. BRUNO SACCUCCI ис i уншоес IL CONSIGLIERE ESTENSORE INCELLIERE CT molete " DR. VINCENZO DI NUBILAките 24 MAR. 2003 DEPOG Oggi CAR E TEC Alon