CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14971 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN nato a [...] il [...] Nel procedimento penale in cui è parte civile: IC EN avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Trento Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Corrado Faes, nella qualità di sostituto processuale dell'avvocato LA ET, che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria inviata a mezzo p.e.c. il 10/02/26, insistendo nell’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.È proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza nr. 152/25 con la quale la Corte d’Appello di Trento, decidendo in funzione di giudice del rinvio, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.U.P presso il Tribunale di Bolzano, che aveva dichiarato DE AN – in sede di giudizio abbreviato - colpevole del reato di tentato omicidio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14971 Anno 2026 Presidente: TE OS Relatore: ES AT Data Udienza: 26/02/2026 2 2. Deduce a sostegno del ricorso il difensore dell’imputato tre motivi di seguito riportati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., come integrati con la memoria difensiva in atti. 2.1.Col primo motivo lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte d’Appello di Trento, nel giudizio di rinvio, ha ritenuto di dover ripristinare la qualificazione originaria, ma lo ha fatto attraverso una lettura parziale e atomistica del compendio probatorio, senza confrontarsi con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di idoneità dell’azione e di accertamento dell’animus necandi. L’idoneità degli atti, ai sensi degli art. 56 e 575 c.p., deve essere valutata in concreto, alla luce delle modalità esecutive, della forza impiegata, della distanza tra autore e vittima, della prevedibilità dell’evento letale e degli effetti concretamente prodotti. La Corte del rinvio, pur richiamando tale principio, ne ha fornito un’applicazione meramente formale, limitandosi a valorizzare l’uso del veicolo come strumento potenzialmente lesivo, senza verificare se, nel caso specifico, la condotta fosse realmente idonea a porre in pericolo il bene giuridico vita. La dinamica dei fatti, come documentata dalle immagini video, mostra un urto, di modesta intensità, diretto esclusivamente agli arti inferiori tant’è che la persona offesa resta in piedi. Una simile condotta non presenta, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, le caratteristiche necessarie per fondare una prognosi di esito letale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sede corporea attinta costituisce un indice decisivo per distinguere tra lesioni e tentato omicidio. Nel caso in esame, l’urto ha interessato esclusivamente gli arti inferiori, zona non vitale e priva di organi essenziali, circostanza che esclude, sul piano oggettivo, la sussistenza di un concreto pericolo per la vita. La Corte del rinvio ha omesso di valorizzare tale dato, che invece rappresenta un elemento dirimente ai fini della corretta qualificazione giuridica. Parimenti, la dinamica non reiterata dell’azione esclude la presenza di un intento omicidiario. L’imputato non ha tentato di travolgere nuovamente la vittima, né ha posto in essere ulteriori condotte idonee a rafforzare la volontà di uccidere. La giurisprudenza richiede, per inferire l’animus necandi, la presenza di indici univoci, quali la reiterazione dei colpi, la direzione verso zone vitali, la forza impiegata e il comportamento successivo all’azione. Nessuno di tali elementi è riscontrabile nel caso di specie. 3 In questo senso, appare particolarmente significativa la sentenza Sez. I, n. 1283/2024, che ha annullato una sentenza di condanna per tentato omicidio in un caso ben più grave, caratterizzato dall’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato circostanze decisive, quali la distanza estremamente ravvicinata da cui era stato sparato il colpo e, soprattutto, il comportamento successivo dell’imputato, che, pur avendo la vittima ancora in piedi davanti a sé, non aveva infierito, allontanandosi immediatamente. La Suprema Corte ha affermato che tali elementi erano incompatibili con un intento omicidiario univocamente orientato alla soppressione della vita. Il parallelismo con il caso in esame è evidente: se perfino uno sparo a distanza ravvicinata può risultare inidoneo quando la dinamica complessiva non rivela un effettivo pericolo per la vita, a maggior ragione un urto agli arti inferiori, non reiterato e di modesta intensità, non può essere elevato a condotta idonea a cagionare la morte. La Corte del rinvio ha applicato tali principi in modo astratto, senza correlare l’idoneità oggettiva dell’azione alla concreta offensività della condotta, alla sede corporea attinta, alla forza impiegata, alla distanza tra autore e vittima e alla prevedibilità dell’evento lesivo. Una valutazione conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza avrebbe condotto a escludere la configurabilità del tentato omicidio, in assenza di elementi idonei a fondare un giudizio di dolo omicidiario, sia nella forma diretta sia in quella eventuale. La qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte del rinvio si fonda dunque su una lettura parziale e non coerente del quadro probatorio e si traduce in un errore motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con conseguente erronea applicazione della norma incriminatrice in violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., laddove la prima Corte di merito aveva invece giustamente valorizzato le immagini video che documentano integralmente la dinamica del fatto con una valenza certamente superiore rispetto alle testimonianze valorizzate nella sentenza impugnata. La condotta dell’imputato, per modalità esecutive, sede corporea attinta e conseguenze prodotte, risulta più correttamente inquadrabile nella fattispecie delle lesioni personali, come già ritenuto dalla Corte d’Appello di Bolzano, la cui motivazione — pur censurata per carenze argomentative — aveva correttamente valorizzato il dato oggettivo offerto dalle immagini video, in assenza di elementi idonei a fondare una diversa qualificazione. 4 2.2.Col secondo motivo lamenta l’inosservanza dei limiti funzionali del giudizio di rinvio. La Corte d’Appello di Trento, nel giudizio di rinvio, ha ecceduto in modo evidente i limiti funzionali tracciati dalla sentenza di annullamento, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La cognizione del giudice del rinvio viene dalla dottrina definita a “geometria variabile” posto che muta in base al vizio per il quale l’annullamento è stato disposto. La Procura Generale, infatti, aveva impugnato la precedente decisione esclusivamente con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, senza formulare alcuna censura in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione, a sua volta, aveva annullato la sentenza limitatamente alle lacune motivazionali “con riferimento all’entità delle lesioni subite dalla vittima” e delle dichiarazioni rese dalla moglie della persona offesa e dal Sig. Tribus, circoscrivendo il thema decidendum del giudizio di rinvio affinché fossero adeguatamente valorizzati gli elementi probatori che il giudice d’appello non aveva considerato nella decisione impugnata. Ne discendeva che la pena rideterminata dalla Corte d’Appello – sezione distaccata di Bolzano, pari ad anni 3 e mesi 8 di reclusione – costituiva un punto ormai coperto da giudicato interno, non essendo stata oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero né di annullamento da parte della Corte di legittimità. La Corte del rinvio, ripristinando la pena più grave inflitta in primo grado, ha dunque ampliato il proprio potere decisorio oltre i confini segnati dall’annullamento, pronunciando ultra petita rispetto all’atto di gravame. Tale intervento non può essere giustificato neppure come “effetto riflesso” della diversa qualificazione giuridica, poiché la Suprema Corte non aveva annullato la sentenza sul trattamento sanzionatorio, ma esclusivamente sulla motivazione relativa alla qualificazione del fatto. In definitiva, la Corte del rinvio ha pronunciato una decisione eccedente i limiti dell’annullamento, aggravando la posizione dell’imputato in violazione del principio devolutivo e dell’intangibilità del giudicato interno, incorrendo nei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. 2.3.Col terzo motivo lamenta l’inosservanza dell’obbligo di autonoma valutazione sanzionatoria. La Corte d’Appello di Trento, nel giudizio di rinvio, ha completamente omesso di procedere a una autonoma e motivata determinazione della pena, limitandosi a recepire in modo meramente adesivo il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado. 5 La motivazione riportata a pagina 7 della sentenza impugnata – secondo cui, “confermata la penale responsabilità dell’imputato per il reato di tentato omicidio a lui ascritto, non può che confermarsi la pena in concreto nei suoi confronti inflitta dal giudice di primo grado” – rivela in modo inequivocabile l’assenza di qualsiasi valutazione individualizzata, attuale e contestualizzata, in aperto contrasto con i principi che regolano il giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio, pur potendo condividere la motivazione del primo grado, è tenuto a pronunciare una nuova sentenza completa, che includa una quantificazione espressa e motivata della pena, conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione e rispettosa dei criteri di cui all’art. 133 c.p. Tale obbligo è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo alla pena inflitta in primo grado non può essere meramente adesivo o implicito, ma deve essere il frutto di una valutazione critica e autonoma (Cass. pen., Sez. V, n. 16525/2025). L’omessa motivazione sulla dosimetria della pena integra un vizio logico-giuridico che impedisce di comprendere le ragioni della determinazione sanzionatoria e di verificarne la coerenza rispetto ai criteri di legalità, proporzionalità e individualizzazione del trattamento punitivo. La Corte del rinvio avrebbe dovuto procedere a una quantificazione autonoma e puntualmente motivata non potendosi “semplicemente” confermare la sentenza pronunciata dal GUP. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Il primo motivo, nel lamentare l’erronea qualificazione giuridica del fatto, adduce argomentazioni – in fatto e in diritto - infondate che rasentano l’inammissibilità nella parte in cui prendono come punto di riferimento la prima sentenza della Corte di appello, che, in quanto annullata dalla Corte di Cassazione, non esiste più nel mondo giuridico. La Corte d’Appello di Trento, decidendo in sede di rinvio, attenendosi alle coordinate tracciate nella sentenza di annullamento, ha ritenuto di dover ripristinare 6 la qualificazione originaria del fatto come tentato omicidio, e, a differenza di quanto si assume in ricorso, lo ha fatto attraverso una lettura non affatto parziale e atomistica del compendio probatorio. Né ha mancato di verificare gli estremi fattuali della vicenda alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di idoneità dell’azione e di accertamento dell’animus necandi, coincidenti in buona sostanza con quelli indicati da questa Corte nella sentenza di annullamento. A differenza di quanto si lamenta in ricorso, è proprio alla stregua della verifica in concreto dell’idoneità degli atti, saggiata alla luce delle modalità esecutive, della forza impiegata, della distanza tra autore e vittima, della prevedibilità dell’evento letale e degli effetti concretamente prodotti, che la Corte di appello è giunta alla conclusione raggiunta. La Corte del rinvio, invero, non si è affatto limitata, attraverso un richiamo meramente formale del principio indicato dalla difesa, a valorizzare l’uso del veicolo come strumento potenzialmente lesivo, senza verificare se, nel caso specifico, la condotta fosse realmente idonea a porre in pericolo la vita della persona offesa. È in base ad una valutazione correttamente effettuata ex ante che la sentenza impugnata è giunta a ritenere che l’azione dell’imputato fosse piuttosto diretta a cagionare la morte della persona offesa. Ha, in particolare, evidenziato la Corte di appello come nel caso di specie, nonostante la velocità dell'auto non fosse risultata elevata, l’imputato, fuori di sé dalla rabbia (per il diverbio avuto poco prima con la vittima), dopo aver fatto retromarcia ed avere inserito la prima marcia, aveva accelerato andando a colpire la vittima, la quale, solo per il balzo che era riuscita prontamente ad effettuare, veniva attinta – solo - alle gambe e non investita. Ha altresì evidenziato la Corte di appello che l'auto Opel RA attinta dall'auto dell'imputato unitamente alla persona offesa era stata spostata di circa 1½m, il che comprovava come la violenza dell'urto, di là della velocità inizialmente impressa, si era rivelata notevole avvalorando ulteriormente la circostanza che gli atti posti in essere dall'imputato fossero diretti ed idonei a cagionare la morte della persona offesa. A fronte di ciò a nulla rileva, ha osservato la Corte territoriale dando il giusto rilievo alle conseguenze effettive dell’azione, che la condotta posta in essere dall'imputato abbia cagionato alla vittima una lesione non grave, guaribile in 63 giorni complessivi, in quanto, per le ragioni dette, tale circostanza non può in alcun modo, di per sé, escludere il dolo omicidiario, essendo stata essa la conseguenza di un evento imprevedibile repentino (spostamento al lato della persona offesa) assolutamente indipendente dalla volontà dell'imputato, che si è frapposto nella dinamica dell’investimento attenuandone la portata. 7 Ha osservato la Corte territoriale che la volontà omicidiaria non possa infatti ritenersi esclusa dal fatto che la vittima non si sia concretamente trovata in pericolo di vita in quanto, a parte ogni considerazione sull'idoneità dell'azione sulla scorta degli elementi prodotti, tale esito può essere determinato anche da fattori indipendenti dall'intento dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza ovvero una mira non precisa. E ha citato al riguardo la pertinente giurisprudenza di questa Corte. Secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di delitto tentato, innanzitutto, l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti in base alle condizioni prevedibili del caso. E, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. Ed è proprio attenendosi a tali coordinate, calate nel caso concreto, che la Corte di appello è giunta, come sopra esposto, a ritenere che gli atti posti in essere dall’imputato fossero diretti ad uccidere la persona offesa. La visione parziale del ricorrente, che nel fare riferimento alla dinamica del fatto, che, come documentata dalle immagini video, mostrerebbe un urto di modesta intensità diretto esclusivamente agli arti inferiori, non considera che la non particolare intensità dell’urto, che ha comunque determinato lo spostamento dell’autovettura che si trovava accanto all’imputato di un metro e mezzo, è dipesa da fattore meramente accidentale che si è inserito nella dinamica fattuale evitando che l’epilogo potesse essere diverso, e letale. La stessa sede corporea attinta, in un siffatto contesto fattuale, non può evidentemente assurgere a criterio differenziatore dirimente, dovendosi piuttosto privilegiare quello della potenzialità lesiva insita nel tentativo di travolgimento della vittima mediante un’autovettura. Né potrebbe assumere rilievo il fatto che l’imputato non abbia tentato di reinvestire la persona offesa dal momento che oramai questa si era avveduta della sua intenzione, che per realizzarsi aveva puntato sull’effetto a sorpresa (l’imputato aveva preso di mira la vittima che si trovava di spalle). Erra dunque il ricorso nel valutare la condotta per come si è conclusa, senza considerare tutti gli aspetti che l’hanno contraddistinta. In definitiva, parziale ed atomistico è piuttosto l’approccio difensivo contenuto in ricorso. 8 3. Infondato deve ritenersi, alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche il secondo motivo che, nel lamentare l’inosservanza dei limiti funzionali del giudizio di rinvio, non considera che, come già sopra detto, la Corte di appello è giunta alla conclusione raggiunta proprio attenendosi ai principi indicati nella sentenza di annullamento, in particolare a quello della prognosi postuma, e colmando le lacune valutative segnalate. In particolare, la sentenza di annullamento aveva stigmatizzato il fatto che la Corte di merito aveva escluso il tentato omicidio per la mancanza della prova della elevata velocità dell'auto condotta dall'imputato, senza però tenere conto di quanto riferito dalla moglie della vittima, la quale aveva dichiarato che l'DE, dopo avere inserito la prima marcia, aveva accelerato andando poi a colpire il marito, il quale solo per il balzo da lui compiuto, era stato colpito alle gambe;
analogamente il proprietario dell'Audi Q7 Peter Tribus aveva confermato l'intenzionalità dell'investimento ad opera dell'imputato (da lui rappresentato come fuori di sé dalla rabbia) ed il fatto che solo la pronta reazione del IC aveva evitato conseguenze peggiori (pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado). Orbene, di tali concordi dichiarazioni indicate dalla Corte di cassazione come pienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito, la Corte di appello ha poi tenuto conto nella sentenza impugnata ritenendole rilevanti, e, sulla base di esse, in conformità del dictum della Cassazione, ha ritenuto che, a fronte dell'utilizzo della BMW da parte dell'imputato contro la vittima, del fatto che l'auto Opel RA (investita unitamente alla persona offesa) era stata spostata di un metro e mezzo, quanto alla idoneità degli atti - in ipotesi di investimento - non fosse necessario che l'auto procedesse ad una velocità particolarmente elevata. D’altra parte, nella sentenza di annullamento si era, per altro verso, anche evidenziato che le indicate lacune motivazionali emergevano anche con riferimento alla entità delle lesioni subite dalla vittima, che costituiscono uno degli elementi caratterizzanti il tentato omicidio, ma che nella fattispecie non risultavano essere state adeguatamente valorizzate dalla Corte distrettuale, la cui decisione, pertanto, non appariva logica ed esaustiva sotto il profilo motivazionale neppure con riferimento a tale aspetto. Quanto, poi, alla pena inflitta, pure censurata in ricorso, è solo il caso di rilevare che la Corte di appello l’ha in realtà quantificata nel minimo edittale, confermando quella inflitta in primo grado (che era giunta alla condanna, in sede di abbreviato, alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, che presuppone che si sia partiti dalla pena minima prevista per l’omicidio di anni 21 – e non di anni 24 come erroneamente indicato – con una riduzione nel massimo per il tentativo di 2/3), 9 Essa ha comunque dato conto del criterio adoperato per la determinazione di tale pena, facendo riferimento alla natura della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e delle modalità dell'azione (posta in essere con estrema disinvoltura e spregiudicatezza) nonché alla elevata intensità del dolo (espressa dalla pervicacia con la quale l'imputato ha agito investendo la parte offesa dopo aver effettuato una retromarcia), e al carattere violento del reo, alla condotta e alla vita del reo antecedente al reato, alla condotta contemporanea e soprattutto susseguente al reato (dopo l'investimento il prevenuto si era dato alla fuga). E alla luce di tali indici sono anche state negate le circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso. 4.Alla luce di quanto appena evidenziato con riferimento al trattamento sanzionatorio, deve ritersi manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso che lamenta l’inosservanza dell’obbligo di autonoma valutazione sanzionatoria. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AT ES OS TE
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Corrado Faes, nella qualità di sostituto processuale dell'avvocato LA ET, che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria inviata a mezzo p.e.c. il 10/02/26, insistendo nell’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.È proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza nr. 152/25 con la quale la Corte d’Appello di Trento, decidendo in funzione di giudice del rinvio, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.U.P presso il Tribunale di Bolzano, che aveva dichiarato DE AN – in sede di giudizio abbreviato - colpevole del reato di tentato omicidio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14971 Anno 2026 Presidente: TE OS Relatore: ES AT Data Udienza: 26/02/2026 2 2. Deduce a sostegno del ricorso il difensore dell’imputato tre motivi di seguito riportati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., come integrati con la memoria difensiva in atti. 2.1.Col primo motivo lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte d’Appello di Trento, nel giudizio di rinvio, ha ritenuto di dover ripristinare la qualificazione originaria, ma lo ha fatto attraverso una lettura parziale e atomistica del compendio probatorio, senza confrontarsi con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di idoneità dell’azione e di accertamento dell’animus necandi. L’idoneità degli atti, ai sensi degli art. 56 e 575 c.p., deve essere valutata in concreto, alla luce delle modalità esecutive, della forza impiegata, della distanza tra autore e vittima, della prevedibilità dell’evento letale e degli effetti concretamente prodotti. La Corte del rinvio, pur richiamando tale principio, ne ha fornito un’applicazione meramente formale, limitandosi a valorizzare l’uso del veicolo come strumento potenzialmente lesivo, senza verificare se, nel caso specifico, la condotta fosse realmente idonea a porre in pericolo il bene giuridico vita. La dinamica dei fatti, come documentata dalle immagini video, mostra un urto, di modesta intensità, diretto esclusivamente agli arti inferiori tant’è che la persona offesa resta in piedi. Una simile condotta non presenta, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, le caratteristiche necessarie per fondare una prognosi di esito letale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sede corporea attinta costituisce un indice decisivo per distinguere tra lesioni e tentato omicidio. Nel caso in esame, l’urto ha interessato esclusivamente gli arti inferiori, zona non vitale e priva di organi essenziali, circostanza che esclude, sul piano oggettivo, la sussistenza di un concreto pericolo per la vita. La Corte del rinvio ha omesso di valorizzare tale dato, che invece rappresenta un elemento dirimente ai fini della corretta qualificazione giuridica. Parimenti, la dinamica non reiterata dell’azione esclude la presenza di un intento omicidiario. L’imputato non ha tentato di travolgere nuovamente la vittima, né ha posto in essere ulteriori condotte idonee a rafforzare la volontà di uccidere. La giurisprudenza richiede, per inferire l’animus necandi, la presenza di indici univoci, quali la reiterazione dei colpi, la direzione verso zone vitali, la forza impiegata e il comportamento successivo all’azione. Nessuno di tali elementi è riscontrabile nel caso di specie. 3 In questo senso, appare particolarmente significativa la sentenza Sez. I, n. 1283/2024, che ha annullato una sentenza di condanna per tentato omicidio in un caso ben più grave, caratterizzato dall’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato circostanze decisive, quali la distanza estremamente ravvicinata da cui era stato sparato il colpo e, soprattutto, il comportamento successivo dell’imputato, che, pur avendo la vittima ancora in piedi davanti a sé, non aveva infierito, allontanandosi immediatamente. La Suprema Corte ha affermato che tali elementi erano incompatibili con un intento omicidiario univocamente orientato alla soppressione della vita. Il parallelismo con il caso in esame è evidente: se perfino uno sparo a distanza ravvicinata può risultare inidoneo quando la dinamica complessiva non rivela un effettivo pericolo per la vita, a maggior ragione un urto agli arti inferiori, non reiterato e di modesta intensità, non può essere elevato a condotta idonea a cagionare la morte. La Corte del rinvio ha applicato tali principi in modo astratto, senza correlare l’idoneità oggettiva dell’azione alla concreta offensività della condotta, alla sede corporea attinta, alla forza impiegata, alla distanza tra autore e vittima e alla prevedibilità dell’evento lesivo. Una valutazione conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza avrebbe condotto a escludere la configurabilità del tentato omicidio, in assenza di elementi idonei a fondare un giudizio di dolo omicidiario, sia nella forma diretta sia in quella eventuale. La qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte del rinvio si fonda dunque su una lettura parziale e non coerente del quadro probatorio e si traduce in un errore motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con conseguente erronea applicazione della norma incriminatrice in violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., laddove la prima Corte di merito aveva invece giustamente valorizzato le immagini video che documentano integralmente la dinamica del fatto con una valenza certamente superiore rispetto alle testimonianze valorizzate nella sentenza impugnata. La condotta dell’imputato, per modalità esecutive, sede corporea attinta e conseguenze prodotte, risulta più correttamente inquadrabile nella fattispecie delle lesioni personali, come già ritenuto dalla Corte d’Appello di Bolzano, la cui motivazione — pur censurata per carenze argomentative — aveva correttamente valorizzato il dato oggettivo offerto dalle immagini video, in assenza di elementi idonei a fondare una diversa qualificazione. 4 2.2.Col secondo motivo lamenta l’inosservanza dei limiti funzionali del giudizio di rinvio. La Corte d’Appello di Trento, nel giudizio di rinvio, ha ecceduto in modo evidente i limiti funzionali tracciati dalla sentenza di annullamento, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La cognizione del giudice del rinvio viene dalla dottrina definita a “geometria variabile” posto che muta in base al vizio per il quale l’annullamento è stato disposto. La Procura Generale, infatti, aveva impugnato la precedente decisione esclusivamente con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, senza formulare alcuna censura in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione, a sua volta, aveva annullato la sentenza limitatamente alle lacune motivazionali “con riferimento all’entità delle lesioni subite dalla vittima” e delle dichiarazioni rese dalla moglie della persona offesa e dal Sig. Tribus, circoscrivendo il thema decidendum del giudizio di rinvio affinché fossero adeguatamente valorizzati gli elementi probatori che il giudice d’appello non aveva considerato nella decisione impugnata. Ne discendeva che la pena rideterminata dalla Corte d’Appello – sezione distaccata di Bolzano, pari ad anni 3 e mesi 8 di reclusione – costituiva un punto ormai coperto da giudicato interno, non essendo stata oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero né di annullamento da parte della Corte di legittimità. La Corte del rinvio, ripristinando la pena più grave inflitta in primo grado, ha dunque ampliato il proprio potere decisorio oltre i confini segnati dall’annullamento, pronunciando ultra petita rispetto all’atto di gravame. Tale intervento non può essere giustificato neppure come “effetto riflesso” della diversa qualificazione giuridica, poiché la Suprema Corte non aveva annullato la sentenza sul trattamento sanzionatorio, ma esclusivamente sulla motivazione relativa alla qualificazione del fatto. In definitiva, la Corte del rinvio ha pronunciato una decisione eccedente i limiti dell’annullamento, aggravando la posizione dell’imputato in violazione del principio devolutivo e dell’intangibilità del giudicato interno, incorrendo nei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. 2.3.Col terzo motivo lamenta l’inosservanza dell’obbligo di autonoma valutazione sanzionatoria. La Corte d’Appello di Trento, nel giudizio di rinvio, ha completamente omesso di procedere a una autonoma e motivata determinazione della pena, limitandosi a recepire in modo meramente adesivo il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado. 5 La motivazione riportata a pagina 7 della sentenza impugnata – secondo cui, “confermata la penale responsabilità dell’imputato per il reato di tentato omicidio a lui ascritto, non può che confermarsi la pena in concreto nei suoi confronti inflitta dal giudice di primo grado” – rivela in modo inequivocabile l’assenza di qualsiasi valutazione individualizzata, attuale e contestualizzata, in aperto contrasto con i principi che regolano il giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio, pur potendo condividere la motivazione del primo grado, è tenuto a pronunciare una nuova sentenza completa, che includa una quantificazione espressa e motivata della pena, conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione e rispettosa dei criteri di cui all’art. 133 c.p. Tale obbligo è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo alla pena inflitta in primo grado non può essere meramente adesivo o implicito, ma deve essere il frutto di una valutazione critica e autonoma (Cass. pen., Sez. V, n. 16525/2025). L’omessa motivazione sulla dosimetria della pena integra un vizio logico-giuridico che impedisce di comprendere le ragioni della determinazione sanzionatoria e di verificarne la coerenza rispetto ai criteri di legalità, proporzionalità e individualizzazione del trattamento punitivo. La Corte del rinvio avrebbe dovuto procedere a una quantificazione autonoma e puntualmente motivata non potendosi “semplicemente” confermare la sentenza pronunciata dal GUP. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Il primo motivo, nel lamentare l’erronea qualificazione giuridica del fatto, adduce argomentazioni – in fatto e in diritto - infondate che rasentano l’inammissibilità nella parte in cui prendono come punto di riferimento la prima sentenza della Corte di appello, che, in quanto annullata dalla Corte di Cassazione, non esiste più nel mondo giuridico. La Corte d’Appello di Trento, decidendo in sede di rinvio, attenendosi alle coordinate tracciate nella sentenza di annullamento, ha ritenuto di dover ripristinare 6 la qualificazione originaria del fatto come tentato omicidio, e, a differenza di quanto si assume in ricorso, lo ha fatto attraverso una lettura non affatto parziale e atomistica del compendio probatorio. Né ha mancato di verificare gli estremi fattuali della vicenda alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di idoneità dell’azione e di accertamento dell’animus necandi, coincidenti in buona sostanza con quelli indicati da questa Corte nella sentenza di annullamento. A differenza di quanto si lamenta in ricorso, è proprio alla stregua della verifica in concreto dell’idoneità degli atti, saggiata alla luce delle modalità esecutive, della forza impiegata, della distanza tra autore e vittima, della prevedibilità dell’evento letale e degli effetti concretamente prodotti, che la Corte di appello è giunta alla conclusione raggiunta. La Corte del rinvio, invero, non si è affatto limitata, attraverso un richiamo meramente formale del principio indicato dalla difesa, a valorizzare l’uso del veicolo come strumento potenzialmente lesivo, senza verificare se, nel caso specifico, la condotta fosse realmente idonea a porre in pericolo la vita della persona offesa. È in base ad una valutazione correttamente effettuata ex ante che la sentenza impugnata è giunta a ritenere che l’azione dell’imputato fosse piuttosto diretta a cagionare la morte della persona offesa. Ha, in particolare, evidenziato la Corte di appello come nel caso di specie, nonostante la velocità dell'auto non fosse risultata elevata, l’imputato, fuori di sé dalla rabbia (per il diverbio avuto poco prima con la vittima), dopo aver fatto retromarcia ed avere inserito la prima marcia, aveva accelerato andando a colpire la vittima, la quale, solo per il balzo che era riuscita prontamente ad effettuare, veniva attinta – solo - alle gambe e non investita. Ha altresì evidenziato la Corte di appello che l'auto Opel RA attinta dall'auto dell'imputato unitamente alla persona offesa era stata spostata di circa 1½m, il che comprovava come la violenza dell'urto, di là della velocità inizialmente impressa, si era rivelata notevole avvalorando ulteriormente la circostanza che gli atti posti in essere dall'imputato fossero diretti ed idonei a cagionare la morte della persona offesa. A fronte di ciò a nulla rileva, ha osservato la Corte territoriale dando il giusto rilievo alle conseguenze effettive dell’azione, che la condotta posta in essere dall'imputato abbia cagionato alla vittima una lesione non grave, guaribile in 63 giorni complessivi, in quanto, per le ragioni dette, tale circostanza non può in alcun modo, di per sé, escludere il dolo omicidiario, essendo stata essa la conseguenza di un evento imprevedibile repentino (spostamento al lato della persona offesa) assolutamente indipendente dalla volontà dell'imputato, che si è frapposto nella dinamica dell’investimento attenuandone la portata. 7 Ha osservato la Corte territoriale che la volontà omicidiaria non possa infatti ritenersi esclusa dal fatto che la vittima non si sia concretamente trovata in pericolo di vita in quanto, a parte ogni considerazione sull'idoneità dell'azione sulla scorta degli elementi prodotti, tale esito può essere determinato anche da fattori indipendenti dall'intento dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza ovvero una mira non precisa. E ha citato al riguardo la pertinente giurisprudenza di questa Corte. Secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di delitto tentato, innanzitutto, l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti in base alle condizioni prevedibili del caso. E, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. Ed è proprio attenendosi a tali coordinate, calate nel caso concreto, che la Corte di appello è giunta, come sopra esposto, a ritenere che gli atti posti in essere dall’imputato fossero diretti ad uccidere la persona offesa. La visione parziale del ricorrente, che nel fare riferimento alla dinamica del fatto, che, come documentata dalle immagini video, mostrerebbe un urto di modesta intensità diretto esclusivamente agli arti inferiori, non considera che la non particolare intensità dell’urto, che ha comunque determinato lo spostamento dell’autovettura che si trovava accanto all’imputato di un metro e mezzo, è dipesa da fattore meramente accidentale che si è inserito nella dinamica fattuale evitando che l’epilogo potesse essere diverso, e letale. La stessa sede corporea attinta, in un siffatto contesto fattuale, non può evidentemente assurgere a criterio differenziatore dirimente, dovendosi piuttosto privilegiare quello della potenzialità lesiva insita nel tentativo di travolgimento della vittima mediante un’autovettura. Né potrebbe assumere rilievo il fatto che l’imputato non abbia tentato di reinvestire la persona offesa dal momento che oramai questa si era avveduta della sua intenzione, che per realizzarsi aveva puntato sull’effetto a sorpresa (l’imputato aveva preso di mira la vittima che si trovava di spalle). Erra dunque il ricorso nel valutare la condotta per come si è conclusa, senza considerare tutti gli aspetti che l’hanno contraddistinta. In definitiva, parziale ed atomistico è piuttosto l’approccio difensivo contenuto in ricorso. 8 3. Infondato deve ritenersi, alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche il secondo motivo che, nel lamentare l’inosservanza dei limiti funzionali del giudizio di rinvio, non considera che, come già sopra detto, la Corte di appello è giunta alla conclusione raggiunta proprio attenendosi ai principi indicati nella sentenza di annullamento, in particolare a quello della prognosi postuma, e colmando le lacune valutative segnalate. In particolare, la sentenza di annullamento aveva stigmatizzato il fatto che la Corte di merito aveva escluso il tentato omicidio per la mancanza della prova della elevata velocità dell'auto condotta dall'imputato, senza però tenere conto di quanto riferito dalla moglie della vittima, la quale aveva dichiarato che l'DE, dopo avere inserito la prima marcia, aveva accelerato andando poi a colpire il marito, il quale solo per il balzo da lui compiuto, era stato colpito alle gambe;
analogamente il proprietario dell'Audi Q7 Peter Tribus aveva confermato l'intenzionalità dell'investimento ad opera dell'imputato (da lui rappresentato come fuori di sé dalla rabbia) ed il fatto che solo la pronta reazione del IC aveva evitato conseguenze peggiori (pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado). Orbene, di tali concordi dichiarazioni indicate dalla Corte di cassazione come pienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito, la Corte di appello ha poi tenuto conto nella sentenza impugnata ritenendole rilevanti, e, sulla base di esse, in conformità del dictum della Cassazione, ha ritenuto che, a fronte dell'utilizzo della BMW da parte dell'imputato contro la vittima, del fatto che l'auto Opel RA (investita unitamente alla persona offesa) era stata spostata di un metro e mezzo, quanto alla idoneità degli atti - in ipotesi di investimento - non fosse necessario che l'auto procedesse ad una velocità particolarmente elevata. D’altra parte, nella sentenza di annullamento si era, per altro verso, anche evidenziato che le indicate lacune motivazionali emergevano anche con riferimento alla entità delle lesioni subite dalla vittima, che costituiscono uno degli elementi caratterizzanti il tentato omicidio, ma che nella fattispecie non risultavano essere state adeguatamente valorizzate dalla Corte distrettuale, la cui decisione, pertanto, non appariva logica ed esaustiva sotto il profilo motivazionale neppure con riferimento a tale aspetto. Quanto, poi, alla pena inflitta, pure censurata in ricorso, è solo il caso di rilevare che la Corte di appello l’ha in realtà quantificata nel minimo edittale, confermando quella inflitta in primo grado (che era giunta alla condanna, in sede di abbreviato, alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, che presuppone che si sia partiti dalla pena minima prevista per l’omicidio di anni 21 – e non di anni 24 come erroneamente indicato – con una riduzione nel massimo per il tentativo di 2/3), 9 Essa ha comunque dato conto del criterio adoperato per la determinazione di tale pena, facendo riferimento alla natura della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e delle modalità dell'azione (posta in essere con estrema disinvoltura e spregiudicatezza) nonché alla elevata intensità del dolo (espressa dalla pervicacia con la quale l'imputato ha agito investendo la parte offesa dopo aver effettuato una retromarcia), e al carattere violento del reo, alla condotta e alla vita del reo antecedente al reato, alla condotta contemporanea e soprattutto susseguente al reato (dopo l'investimento il prevenuto si era dato alla fuga). E alla luce di tali indici sono anche state negate le circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso. 4.Alla luce di quanto appena evidenziato con riferimento al trattamento sanzionatorio, deve ritersi manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso che lamenta l’inosservanza dell’obbligo di autonoma valutazione sanzionatoria. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AT ES OS TE