Sentenza 31 marzo 2005
Massime • 1
La capacità dell'imputato di stare in giudizio è valutata discrezionalmente dal giudice che procede, il quale tiene conto, oltre che degli accertamenti peritali, dei comportamenti posti in essere dall'imputato, e tra questi anche della scelta del rito abbreviato, che non è di per sè svantaggiosa non solo per il profilo del trattamento sanzionatorio ma anche perché, pur sostanziandosi nell'accettazione dell'utilizzazione probatoria del materiale informativo raccolto dal P.M., non esclude l'eventualità di un'integrazione probatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2005, n. 16574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16574 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 31/03/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 412
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 045460/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PA UL N. IL 29/03/1975;
avverso SENTENZA del 16/09/2004 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galassi che ha concluso per la rettifica del dispositivo e il rigetto nel resto del ricorso.
Uditi i difensori avv. DE MARTINO Valerio e Giovanni Battista Vignola.
OSSERVA
Con sentenza del 13.5.2003 - resa nelle forme del rito abbreviato - il g.u.p. del tribunale di Napoli dichiarava la PA colpevole del delitto di omicidio aggravato e, concessale la diminuente del vizio parziale di mente, ritenuta equivalente alle aggravanti contestate, la condannava alla pena di sedici anni di reclusione, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputata e del p.g., la corte d'assise d'appello di Napoli - colla sentenza oggi esaminata - ritenuta la suddetta diminuente prevalente sulle aggravanti, rideterminava la pena in quella (risultante dal dispositivo) di diciotto anni di reclusione, confermando nel resto la decisione impugnata (la pena peraltro è di anni 12 - è evidente l'errore materiale).
Premesso che l'attribuibilità del fatto alla PA - la quale aveva gettato il proprio figlio di pochi mesi da un balcone, cagionandone la morte - era pacifica, osservava il secondo giudice (per quanto ancora qui rileva) che era infondata la doglianza concernente la capacità di stare in giudizio della donna: sia la certificazione medica ospedaliera, sia la coerente condotta di costei (che si era validamente difesa ed aveva chiesto il rito abbreviato), documentavano la consapevolezza del coinvolgimento nel processo e delle relative esigenze;
del resto, lo specifico accertamento disposto nel giudizio di appello (non senza effetti retroattivi) era giunto alla medesima conclusione. Nulla dunque imponeva al g.u.p. una indagine particolare ai fini dell'art. 70 c.p.p. Quanto alla imputabilità della PA (esclusa dal c.t. del p.m. che, nel corso delle indagini preliminari, l'aveva ritenuta totalmente incapace d'intendere e di volere;
ritenuta invece dai periti che il giudice aveva nominato, i quali avevano concluso per una solo grandemente scemata capacità), la corte territoriale riteneva di uniformarsi alle argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva lucidamente indagato sui retroscena psichiatrici del fatto, individuandone il disagio mentale della donna, per la difficoltà dei rapporti coi familiari, la sindrome dell'abbandono da parte di essi (costantemente critici nei suoi confronti), notevolmente acuitasi dopo la nascita del bambino, sia per lo stress del parto, sia per le difficoltà incontrate nel ruolo di madre. Era maturato nella mente della PA il disegno di fare un gesto forte, che colpisse la cerchia oppressiva della famiglia non direttamente ne' attraverso la sua persona, ma avendo per oggetto il figlio. Della condotta tenuta, l'imputata era consapevole, sia sotto il profilo del disvalore morale e sociale, sia sotto quello delle conseguenze penali;
ma evidente appariva l'anomalia patologica delle funzioni e dei meccanismi psichici, secondo il giudizio dei periti sul punto. Congruamente era stato individuato il disturbo di una personalità "borderline" di grado medio-grave, alla stregua della vita anteatta e di quella immediatamente precedente il delitto, del resto progressivamente documentata e supportata da accertamenti clinici e da test psicodiagnostici, sufficienti per la decisione e non abbisognevoli di ulteriori indagini. Le consulenze di parte avevano enfatizzato la sintomatologia ansioso-depressiva che caratterizzava la PA, ma più attendibilmente i periti d'ufficio - che pure l'avevano valutata - se ne erano discostati, operando un giudizio aderente alla personalità e alla vicenda vissuta da costei.
In punto di pena, esclusa la concessione di attenuanti generiche, visto che, a parte il dato formale dell'incensuratezza, nessun elemento di giudizio confortava la richiesta, la corte territoriale, rivalutata l'incidenza della diminuente riconosciuta e di quella del rito, riteneva congrua quella di dodici anni di reclusione, indicata in motivazione difformemente dal dispositivo.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo dei suoi difensori, la PA, che denunciava:
col primo motivo di ricorso, violazione di legge. La richiesta di rito abbreviato era stata avanzata da persona non in grado, per le sue condizioni psichiche (all'epoca, addirittura valutate dal consulente nel quadro della non imputabilità), di operare una corretta scelta processuale. Ne derivava una nullità di ordine generale, che viziava il procedimento anche in punto di competenza del giudice;
col secondo motivo, vizio della motivazione. In punto di capacità di stare in giudizio da parte dell'imputata, la sentenza prestava il fianco a censura: sin dall'udienza preliminare (attese le conclusioni della consulenza) si sarebbe dovuto indagare al riguardo;
la certificazione medica citata era stata travisata, non potendosene ricavare un giudizio positivo agli stessi fini;
immotivato era il richiamo alla condotta processuale della PA;
incongruo era l'accertamento positivamente compiuto riguardo al giudizio di appello, precedentemente al quale, del resto, lo stesso giudice aveva avuto informazioni negative circa lo stato mentale dell'imputata e la sua capacità di validamente difendersi;
col terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Coll'atto di appello era stato specificamente censurato il diniego delle attenuanti generiche, argomentato incongruamente, sia riguardo alla gravità del fatto ritenuta dal g.u.p., sia riguardo alle sue modalità, in spregio ai parametri di giudizio contenuti dall'art. 133 c.p.;
col quarto motivo, violazione di legge. Il dispositivo della sentenza era, quanto alla misura della pena, contrastante colla motivazione, diversa essendo nei due casi l'entità della reclusione inflitta;
col quinto motivo, vizio della motivazione. Mancava, nella sentenza impugnata, una coerente risposta alle osservazioni svolte, in punto di capacità d'intendere e di volere della PA, coi motivi di appello, mediante i quali erano stati segnalati, come fattori da valutarsi ai fini di una esclusione della sua imputabilità (conformemente alle conclusioni del c.t. del p.m.), la terapia farmacologica intensa cui essa era stata sottoposta, i carenti riferimenti peritali, la retrodatazione del quadro patologico, la sottovalutazione del diario clinico seguente al fatto, la confusione tra "idea prevalente" e "idea delirante", la solo parziale considerazione dei parametri da globalizzare nel giudizio finale. I giudici di appello, infatti, si erano pedissequamente adattati all'ultima perizia d'ufficio, eludendone l'apprezzamento reale, ed avevano del tutto taciuto sulla pericolosità sociale del soggetto, tanto che solo dopo la pronuncia impugnata era stato disposto accertamento peritale al riguardo, con esiti positivi e con una diagnosi di "disturbo schizotipico", indicativa della totale incapacità d'intendere e di volere dell'imputata.
Nell'interesse della ricorrente, è stata da ultimo depositata memoria difensiva, ad ulteriore illustrazione delle censure in punto di ritenuta imputabilità.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, che investono sostanzialmente il medesimo profilo di doglianza, in relazione alla capacità processuale della PA, sia sulla scelta del rito, sia sulla possibilità di una cosciente strategia difensiva, e quindi possono essere congiuntamente trattati, sono infondati. È anzitutto chiaro che la percezione della capacità di stare in giudizio, da parte di persona sulla cui imputabilità sussistono anche accertamenti negativi, ricade sul giudice dinanzi al quale essa si pone, che deve essere in grado di operare una valutazione sulla base dei comportamenti posti in essere dal soggetto interessato - e quindi al di là anche di accertamenti peritali, che poi, come nella specie, sono stati ampiamente disattesi. Per tale riguardo, appare incensurabile l'opinione dei giudici di merito, circa la consapevolezza, nella PA, del coinvolgimento in una grave indagine penale, dimostrata, al contrario di quanto si afferma nel ricorso, anche dalla scelta del rito abbreviato, che non è di per sè certamente nocivo agli interessi dell'imputato (non foss'altro per il profilo del trattamento sanzionatorio) e che, se comporta l'accettazione della utilizzazione del materiale probatorio raccolto dal p.m., può (e poteva all'epoca della scelta processuale operata dalla PA) anche svolgersi nella forma prevista dal c. 5 dell'art. 438 c.p.p., quindi con integrazione probatoria. E, a tale proposito, non emerge da alcun atto del processo, ne' lo segnala il difensore, che tale opzione non sia stata considerata dalla attuale ricorrente o non consigliata dall'abile difesa tecnica che la assisteva. Sarebbe, dunque, anche priva di interesse, a tale riguardo, la doglianza della ricorrente.
È appena il caso di aggiungere, in punto di denegata capacità di stare in giudizio, che non possono essere avanzate in questa sede censure circa il travisamento interpretativo del contenuto di atti come i certificati medici e le perizie, trattandosi di questioni fattuali risolte dai giudici di merito senza incorrere in manifesti vizi logico-esegetici.
Tralasciando, per il momento, l'esame del terzo e quarto motivo di ricorso, appare fondato il quinto, in ordine alla valutazione della capacità d'intendere e di volere della PA. Sul punto, l'apparato argomentativo che supporta la sentenza non appare organico nè razionalmente organizzato. La sentenza impugnata coglie argomenti disparati dai vari accertamenti svolti, non li sottopone a critica approfondita, omettendo anche di rispondere a censure che specificamente aveva avanzato la difesa coi motivi d'appello e che avrebbero potuto diversamente orientare le conclusioni a tale riguardo.
Nella sua motivazione, la decisione della corte napoletana da atto di una grave situazione di disagio mentale nella PA, precedente e susseguente al delitto;
ne evidenzia la sindrome depressiva associata a gravi disturbi della personalità - dettati sia dalle incomprensioni coi familiari, sia dallo stress post-parto - e sfociati nell'idea (della quale non è stato chiarito se caratterizzata da "prevalenza" o "deliranza", come adombrato in chiave difensiva) di uccidere il figlio come indiretta punizione verso coloro che le erano vicini;
limita il giudizio di capacità d'intendere e di volere alla figura del soggetto borderline (ma di grado medio-alto) per giungere ad una conclusione di solo grandemente ridotta capacità d'intendere e di volere, non appagante sotto il profilo logico-argomentativo.
Per quanto la sentenza in esame non si esprima apertamente sul punto, traspare il convincimento che in tema di imputabilità, ciò che è decisivo per l'applicazione dell'art. 88 o dell'art. 89 c.p. è l'accertamento di una malattia mentale nosograficamente individuata e tale da centrare il concetto di "infermità". Non ignora la Corte che detta tesi è stata per anni coltivata in sede di legittimità, osservandosi (anche molto recentemente) che, al di fuori di una patologia come quella ora richiamata e ben definita nei suoi contorni psichiatrico-forensi, le cosiddette abnormità psichiche, come le nevrosi o le psicopatie, sono irrilevanti ai fini dell'imputabilità, perché di natura transeunte o comunque costituite del portato di stati emotivi e passionali, che sono normativamente esclusi come fattori della infermità mentale, tradizionalmente intesa (cfr. Sez. 5, 23.3.2004, Pellicane;
Sez. 1, 25.3.2004, Egger). È altrettanto vero, però, che episodicamente si sono registrati orientamenti diversi, tesi ad affermare che anche gli stati emotivi e passionali, associati a disturbi di natura patologica - per quanto eventualmente transeunte e non riconducibile ad una precisa classificazione nosografica - possono scemare o escludere la capacità d'intendere e di volere (cfr. Sez. 1, 5.12.1997, Giordano;
Sez. 6, 12.3.2003, Moranziol).
A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, colla sentenza 25.1.2005, Raso, hanno affermato i seguenti principi di diritto: anche ai disturbi della personalità può essere attribuita un'attitudine, scientificamente condivisa, a proporsi come causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità d'intendere e di volere del soggetto agente;
principio che si pone in perfetta consonanza col disposto dell'art. 85 c.p. e coll'orientamento costituzionale. I disturbi della personalità debbono però essere di consistenza, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità d'intendere e di volere;
essi, infatti, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle "malattie" mentali, possono costituire "infermità" anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive. Deve, perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente e liberamente autodeterminarsi: ed a tale accertamento il giudice deve procedere avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione (accertamenti tecnici e ogni altro elemento di valutazione desumibile dalle acquisizioni processuali). Infine, è necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto-reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo. Quanto sopra, fermo restando che non possono avere effetto le anomalie del carattere, le deviazioni legate all'indole del soggetto, i puri stati emotivi o passionali, che non raggiungano i livelli determinanti già evidenziati e che, quindi, non si connotino come "infermità" aventi le suindicate connotazioni.
Ora, è evidente che i principi ermeneutici affermati dalla sentenza citata, appaiono applicabili al caso di specie, per l'accertata esistenza di gravi disturbi della personalità, sofferti dalla PA;
l'analisi della decisione impugnata è carente sotto tale profilo, essendosi attestata su una valutazione di seminfermità alla quale ha, allo stato e ferma ogni ulteriore valutazione, limitato il suo convincimento, senza più approfonditamente scavare nel materiale esistente (o, eventualmente, acquisendo altri elementi di valutazione) al fine di pervenire ad un compiuto giudizio sulla capacità d'intendere e di volere della PA. È peraltro evidente che questa Corte non può spendere alcuna considerazione sull'esito della perizia che, secondo l'esposizione difensiva, è stata disposta dal giudice "a quo" dopo la sentenza;
è quest'ultima invero, l'unico campo di scrutinio del giudice di legittimità. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata (restando assorbiti da questa decisione gli ulteriori motivi di ricorso), con rinvio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Napoli, che procederà a nuovo giudizio, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2005