Sentenza 23 marzo 2002
Massime • 1
Nell'ambito del procedimento di contestazione disciplinare, regolamentato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ove il lavoratore abbia presentato nel prescritto termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito le proprie giustificazioni scritte ed abbia contestualmente richiesto di essere sentito anche oralmente, il datore di lavoro è obbligato a dar seguito a tale richiesta solo allorquando la stessa risponda ad effettive esigenze di difesa non altrimenti tutelabili e non quando, invece, la richiesta appaia dettata da fini meramente dilatori o sia stata avanzata in modo equivoco, generico o immotivato ovvero emerga, anche in base alla condotta tenuta dal lavoratore, che la sua difesa si è già esercitata esaustivamente attraverso giustificazioni scritte non suscettibili, per la loro compiutezza, di essere completate o solo convalidate da nuove e significative circostanze, spettando comunque al giudice di merito - la cui valutazione al riguardo è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione - stabilire in concreto, attraverso un compiuto esame dei fatti di causa e dei comportamenti delle parti nonché in ragione dei principi di correttezza e buona fede, se nella singola fattispecie si sia o meno verificata una concreta violazione del diritto di difesa dell'incolpato.
Commentari • 5
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Su un piano generale, è da premettere che il datore ha l'onere di “sentire” il lavoratore a sua difesa (art. 7, comma 2, della L. 20 maggio 1970, n. 300). Questo “sentire” è l'aspetto d'un pur succinto “contraddittorio” che consenta al lavoratore, senza strumentali dilatazioni del tempo normativamente previsto, di esprimere compiutamente le proprie ragioni. Ciò è in genere effettuato attraverso giustificazioni scritte, nelle quali il diritto del lavoratore si esercita e si esaurisce. Nel rispondere alla contestazione (e pur con qualche difesa), il lavoratore può tuttavia chiedere di essere sentito personalmente. La richiesta, come necessità conseguente alla risposta scritta (e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
sul ricorso proposto da:
SMAFIN SRL - già SIGROS DISTRIBUZIONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROLFO,
rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO FAZZINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PE BA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 47/99 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il
15/05/99 R.G.N. 1220/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/01/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato FAZZINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 15 maggio 1999 IA TR
adiva il Pretore di Augusta chiedendo che il licenziamento intimatogli in data 9 ottobre 1995 fosse dichiarato illegittimo e conseguentemente instava perché venisse ordinato alla società
datrice di lavoro di reintegrarlo nel suo posto di lavoro con il risarcimento dei danni pari alle retribuzioni non percepite. A
sostegno della sua domanda riferiva che era stato alle dipendenze della s.r.l. SI Distribuzioni sin dal 1 ottobre 1970 e che nei giorni 13 e 14 settembre 1995 presso il Supermercato SMA di Augusta,
ove prestava servizio, gli era stata notificata una lettera di addebiti per asseriti ammanchi di cassa. A seguito di tale vicenda era stata disposta la sospensione cautelativa dal servizio ed esso ricorrente in data 21 settembre 1995 aveva inviato all'azienda una lettera di giustificazioni nella quale esplicitamente aveva chiesto di essere sentito oralmente, con l'assistenza di un rappresentante di fiducia. Nonostante dette giustificazioni la SI aveva disposto la sospensione cautelare ancora per 30 giorni e poi, in data 9 ottobre
1995, gli aveva intimato il licenziamento(successivamente, in data 11
ottobre 1995, ribadito).
Ciò premesso, il ricorrente deduceva che il licenziamento era illegittimo perché la controparte non gli aveva consentito, come da lui espressamente richiesto, di fornire ulteriori giustificazioni in sede di audizione orale - così violando il disposto dell'art. 7,
comma 2, l. n. 300 del 1970,che regola compiutamente la procedura per il c.d. licenziamento disciplinare - e perché era stato anche violato il principio della proporzionalità tra violazione contestata e sanzione disciplinare inflitta.
Costituitosi il contraddittorio, la società convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda attrice e spiegava riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna del TR al pagamento della somma di lire 725.585, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 12 maggio 1995, quale somma corrispondente al residuo dell'iniziale ammanco di cassa di lire 1.433.000 (somma ridottasi a seguito di intervenuto parziale pagamento).
Il Pretore di Augusta con sentenza del 17 marzo 1997 accoglieva la domanda del ricorrente in relazione al licenziamento, reintegrando il
TR nel suo posto di lavoro e condannando la società al risarcimento dei danni consequenziali. Rigettava invece la domanda del TR diretta al riconoscimento del diritto all'indennità di cassa nonché la domanda riconvenzionale.
A seguito di gravame della s.r.l. SI Distribuzioni, il Tribunale
di Siracusa con sentenza del 15 maggio 1999 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Nel
pervenire a tali conclusioni il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede - che il licenziamento, da qualificarsi come ontologicamente disciplinare, non aveva osservato il disposto dell'art. 7 stat. lav., e che non poteva condividersi l'assunto della società secondo cui la lettera dell'art. 146 del contratto collettivo di categoria portava ad escludere il diritto del lavoratore ad essere sentito oralmente a sua discolpa, non essendo consentito derogare in peius il suddetto articolo 7. In particolare precisava il Tribunale che, a fronte di una analitica contestazione degli addebiti, vi era stata una risposta per iscritto del lavoratore entro i cinque giorni previsti dal comma 5 dell'art. 7 della legge n.
300 del 1970 con la relativa richiesta di essere sentito oralmente.
Tutto ciò non poteva però far ritenere "consumato" il diritto di difesa del lavoratore sussistendo il diritto dello stesso (con il correlativo dovere del datore di lavoro) di essere ulteriormente ascoltato oralmente.
Ed invero, si era in presenza di un generale principio di procedimentalizzazione del potere disciplinare del datore di lavoro,
e di una libertà delle forme di discolpa del lavoratore,
suscettibile di estrinsecarsi nella scelta di giustificarsi soltanto per iscritto o in forma orale (e con l'assistenza di un rappresentante) o, anche, in entrambi i modi, fornendo cioè
giustificazioni scritte ma chiedendo anche espressamente di essere sentito oralmente. Più specificatamente, il termine di cinque giorni era stato posto a tutela del lavoratore concedendogli un congruo termine per valutare le opportunità di resistere alle contestazioni e ferma restando la sopraindicata varietà di scelta - da esercitarsi in ogni caso nel rispetto del suddetto termine - sul modo di discolparsi.
In relazione, infine, alla spiegata riconvenzionale il Tribunale
osservava che sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi (testi
LO e NI) non poteva ritenersi provato che la somma mancante in cassa fosse stata sottratta dal TR.
Avverso tale sentenza la s.r.l. Smafin, già SI ZI
s.r.l., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.
IA TR non si è costituito in giudizio.
MOTIVO DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 deducendo che il Tribunale ha operato una ricostruzione interpretativa della citata norma dello statuto dei lavoratori non condivisibile perché
ha trascurato il dato sostanziale ed ha valorizzato eccessivamente l'aspetto formale. Nel caso di specie, infatti, il lavoratore ha potuto esercitare in maniera esaustiva il suo diritto di difesa tanto vero che dopo la lettera di giustificazione, inviata il 22 settembre
1995 alla società (e cioè il quarto giorno utile dopo la contestazione del 18 settembre 1995), non ha poi aggiunto nulla di nuovo ne' nel ricorso ne' durante tutto il giudizio.
L'interpretazione poi fornita dal giudice d'appello consente ingiustificatamente al lavoratore di dilatare i tempi della propria difesa sino a potere di fatto annullare quello spatium deliberandi fissato dall'art. 146 del contratto collettivo per la irrogazione da parte del datore di lavoro della sanzione disciplinare (per la contrattazione collettiva la sanzione deve, infatti, essere adottata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine a difesa concesso al lavoratore).
2. Il motivo va accolto per le ragioni che si vengono ad esporre.
Ai fini di un ordinato iter motivazionale va nuovamente specificato l'ordine temporale dei fatti per cui è causa.
Il TR, cui è stata notificata la contestazione dell'addebito in data 18 settembre 1995 - con l'invito alla presentazione delle sue giustificazioni nel termine di cinque giorni - ha in data 22
settembre 1995 (e cioè il quarto giorno utile per la sue difese)
inviato dette giustificazioni per iscritto, chiedendo nelle stesse
"di essere ammesso ad esporre oralmente" le sue difese "dinanzi al rappresentante di fiducia" nel giorno che sarebbe stato comunicato dalla società. In data 9 ottobre 1995, la SI ZI,
senza sentire oralmente il dipendente, intimava allo stesso il licenziamento.
Ciò premesso in fatto, va osservato che non può essere condiviso l'assunto del Tribunale di Siracusa, che ha ritenuto violato il disposto dell'art. 7,comma 5, dello statuto dei lavoratori per il solo fatto che il TR, dopo avere presentato le sue giustificazioni per iscritto, non fosse stato sentito nonostante una sua esplicita richiesta in tali sensi. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale ha, poi, considerato del tutto irrilevante procedere all'esame delle ragioni per le quali l'audizione del
TR non è avvenuta.
3. La fattispecie in oggetto non rientra nello stretto ambito applicativo della citata disposizione in quanto l'articolo 7 l. n.
300 del 1970, dopo avere disciplinato la contestazione degli addebiti
(comma 2) ed il diritto del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale dell'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato (3 comma), statuisce poi "che in ogni caso i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa".
Anche se quest'ultima norma è destinata a regolare fattispecie diverse da quella in esame(in cui la sanzione disciplinare è stata intimata, invece, dopo il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito) - l'esame della sua ratio e, più
precisamente, l'accertamento delle sue finalità e degli interessi che con essa si sono intesi tutelare, risultano di indubbia rilevanza ai fini della decisione della presente controversia.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha riconosciuto la possibilità di applicare il licenziamento(quale sanzione disciplinare) prima dello spirare del termine di cui all'art. 7, 5 comma, l. n. 300, allorché
il lavoratore abbia già presentato le proprie giustificazioni (cfr.
Cass., Sez. Un., 26 aprile 1994 n. 3965).
Dopo avere premesso che la suddetta disposizione è rivolta ad impedire che l'estromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che l'incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione - e dopo avere altresì aggiunto che "il valore che si intende tutelare non è
l'esistenza in sè e per sè, di un intervallo di tempo tra contestazione ed irrogazione ma di un tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le difese" - la Corte ha osservato che perché possa ritenersi esaurita la funzione del termine è indispensabile che il lavoratore "nel proporre le proprie giustificazioni non abbia manifestato alcuna esplicita riserva di produrre altra documentazione o ulteriore motivazione" (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 26 aprile 1994 n. 3965 cit.).
3.1 In verità, alcune pronunzie hanno in contrario statuito che prima dell'intero decorso del termine di cinque giorni non sia in alcun caso consentito al datore di lavoro irrogare il licenziamento adducendo al riguardo che le ragioni sottese al rispetto del termine in questione debbano essere individuate, oltre che nella tutela del diritto di difesa dell'incolpato, anche "nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo avere conosciuto le difese dell'incolpato" assicurandogli "un tempo
(ancorché) molto breve di ripensamento e di raffreddamento, tale comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione" (cfr. in tali sensi Cass. 7 settembre 2000
n. 11806 cui adde Cass. 22 aprile 1997 n. 3498, che sottolinea come il termine sia funzionalizzato a far decantare i fatti e a permettere di adottare, nell'interesse dello stesso incolpato, una meditata sanzione).
Il riconoscimento però di una ratio volta ad assicurare una
"meditazione" da parte del datore di lavoro - prima dell'applicazione della sanzione espulsiva - oltre a non trovare alcun riconoscimento testuale nella disciplina o almeno nei lavori preparatori (cfr. in tali sensi: Cass. Sez. Un., 26 aprile 1996 n. 3965 cit.), viene ad essere smentita in primo luogo proprio dalla lettura dell'intero articolo 7 stat. lav., che nella sua completa articolazione attesta,
infatti, con chiarezza come l'effettivo intento legislativo sia stato quello di garantire il diritto di difesa del lavoratore in ogni fase del procedimento disciplinare (cfr. commi 2 e 3 per quanto concerne la fase della contestazione degli addebiti;
comma 5 per quanto attiene la fase della irrogazione della sanzione;
commi 6 e 7 in relazione alla fase successiva all'emanazione della sanzione).
In un siffatto assetto ordinamentale deve ritenersi, pertanto,
violato il dettato normativo solo in presenza di concrete(e non meramente formali) limitazioni del diritto di difesa dell'incolpato.
Opinione questa che trova conforto in un autorevole indirizzo dottrinario che - basandosi su di una interpretazione logico-
sistematica della disposizione statutaria e pur ribadendone la funzione garantistica - sottolinea come, una volta pervenute al datore di lavoro le piene ed esaurienti giustificazioni del lavoratore incolpato, la prescrizione dell'osservanza del termine ex art. 7, comma 5, sez. lav. abbia ormai conseguito il suo scopo sicché il datore di lavoro ben può subito dopo intimare il licenziamento anche se non si sia ancora, esaurito il suddetto termine.
Ciò risponde, infatti, ad un ponderato bilanciamento degli interessi in gioco in quanto la generale applicabilità del comma 5 dell'art. 7
stat. lav. A tutti i tipi di licenziamento disciplinare ed il conseguente ridimensionamento della portata dell'art. 2119 c.c. (con la compressione della immediata operatività dei provvedimenti sanzionatori del datore di lavoro, ivi incluso il licenziamento in tronco, in ragione del diritto di difesa dell'incolpato) porta a concludere che tale ridimensionamento, con i correlati limiti al pieno esercizio dei poteri imprenditoriali, non possa trovare adeguata giustificazione allorquando di fatto il lavoratore abbia già esercitato pienamente il proprio diritto di difesa, non valendo in contrario richiamarsi - al fine di dilatare i termini di irrogazione della sanzione alla necessità di una pausa di riflessione del datore di lavoro.
3.2. Corollario di tutto ciò è che va condiviso, perché più
rispondente ad una interpretazione logico-sistematica del comma 5
dell'art. 7 stat. lav., il primo indirizzo giurisprudenziale che ha trovato seguito in numerose pronunzie di questa Corte(cfr. tra le altre Cass. 28 marzo 1996 n. 2791;Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994 n.
4845, cui adde, in epoca più recente Cass. 6 luglio 1999 n. 7006,
sempre per la consumazione del diritto di difesa allorquando il lavoratore abbia esercitato il proprio diritto di difesa nella sua pienezza, avendo provveduto a fornire per iscritto giustificazioni compiute ed esaustive sulla contestazione dell'addebito disciplinare).
4. La piena libertà dell'incolpato di scegliere, a fronte della contestazione degli addebiti, i tempi ed i modi dell'esercizio del diritto di difesa (per iscritto e/o oralmente ed ancora con l'assistenza o meno di un sindacalista) e la varietà in cui si articola detto diritto nella realtà fattuale rende necessaria l'individuazione di una regola generale, che consenta di accertare se il lavoratore, dopo la presentazione delle proprie giustificazioni scritte, possa anche richiedere, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione, di essere sentito oralmente, e se il datore di lavoro possa, da parte sua, pur in assenza della convocazione del proprio dipendente intimare il licenziamento prima o - come nel caso di specie - successivamente alla scadenza del suddetto termine.
4.1. Proprio le considerazione sviluppate in tema di ratio della norma statutaria e degli interessi ad essa sottesi portano a concludere che all'indicato quesito non possa darsi una risposta unica, valida per tutti i diversi casi di differente articolazione della difesa dell'incolpato.
È stato dai giudici di legittimità già affermato che qualora, a seguito della contestazione di un addebito disciplinare il lavoratore fornisca, il penultimo dei cinque giorni a tal fine a sua disposizione, una compiuta giustificazione scritta e contemporaneamente chieda di essere sentito oralmente alla presenza di un proprio difensore di fiducia, disponibile solo in ora antimeridiana, esula dagli obblighi del datore di lavoro, anche sotto il profilo di correttezza e buona fede, dar seguito alla richiesta disponendo una convocazione del lavoratore, sia per la mancanza di un adeguato periodo prima della scadenza del termine relativo alle giustificazioni, sia per la non rispondenza a previsioni di legge di un legale di fiducia del lavoratore, e sia per la compiutezza delle giustificazioni dallo stesso già fornite (cfr. in tali sensi Cass.
28 settembre 1996 n. 8571 cui adde, per la statuizione secondo cui il lavoratore che, dopo le giustificazioni scritte, intenda al contempo essere sentito, abbia l'onere di comunicare la propria volontà in termini univoci a tutela dell'affidamento del datore di lavoro: Cass.
16 settembre 200 n. 12268 che ha, nella fattispecie sottoposta al suo esame, confermato la decisione del giudice di merito il quale, a fronte di una richiesta "di meglio esporre l'intera situazione in un opportuno colloquio con codesta Direzione generale", aveva ritenuto detta richiesta ipotetica ed eventuale e aveva conseguentemente reputato il datore di lavoro non obbligato a darvi seguito).
Non può, poi, farsi a meno di rilevare che in materia di irrogazione di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento l'obbligo del rispetto del canone di buona fede è stato dalla giurisprudenza esteso anche al datore di lavoro essendosi statuito che l'art. 7
stat. lav., pur non comportando per quest'ultimo un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di volere essere sentito di persona,
presuppone tuttavia che il datore di lavoro gestisca il potere disciplinare secondo i criteri, appunto, di correttezza e buona fede e, quindi, con modalità tali da non generare equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione atteso che il potere disciplinare,
al pari di tutti i comportamenti negoziali, non può sottrarsi all'applicazione di suddetti criteri (cfr. al riguardo Cass. 3 agosto
2001 n. 10760, che nella specie ha ritenuto violato il diritto di difesa dell'incolpato allorquando il datore di lavoro dopo essersi dichiarato disponibile ad accogliere la richiesta del suo dipendente ad un incontro, - segnalando anche una possibile data per la sua promozione ed ingenerando in tal modo un giustificato affidamento nella controparte - abbia poi intimato il licenziamento senza sentire il lavoratore).
4.2. Questa Corte ritiene che proprio il canone generale della buona fede soccorra nella risoluzione di una problematica, quale quella in oggetto che, per risultare insuscettibile di risposta unica, rigida ed immodificabile, richiede una attenta e ponderata valutazione di ogni singola fattispecie sottoposta al vaglio del giudice.
È noto che secondo la giurisprudenza ed autorevoli opinioni dottrinarie l'operatività dei criteri di correttezza e buona fede,
di cui agli art. 1366, 1374 e 1375 c.c., non può portare ad un ampliamento o ad una restrizione degli obblighi scaturenti dal contratto tanto da snaturarne la causa, essendo volta unicamente a fissare un parametro di valutazione dell'esercizio dei singoli diritti e poteri, scaturenti dal contratto, e, più specificamente, a dettare una regola di condotta alla quale devono, nella gestione del contenuto negoziale, attenersi ambedue le parti del negozio come,
più in generale i soggetti di qualsiasi rapporto obbligatorio (cfr.
al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 maggio 1996 n. 4570 e Cass., Sez.
Un., 29 maggio 1994 n. 6030 che, proprio in occasione di controversie di lavoro, hanno precisato che le regole della correttezza e buona fede attengono alla modalità comportamentali ed esecutive del contratto, quale esso è, e non valgono, quindi, ad inserire nel contratto stesso obblighi ad esso estranei perché diversi da quelli che ne caratterizzano la causa).
E che il ricorso al criterio della buona fede risulti di particolare utilità e rilevanza in una materia, come quella in esame, in cui i comportamenti da vagliare possono essere i più diversi - in ragione della diversa articolazione che la difesa dell'incolpato assume - si evince dalla semplice considerazione che a differenza di altre regole la buona fede - come è stato autorevolmente osservato - "non impone un comportamento a contenuto prestabilito" presupponendo, di contro,
"comportamenti diversi, positivi od omissivi, in relazione alle concrete circostanze di attuazione del rapporto".
5. Alla stregua delle considerazioni svolte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata la sentenza impugnata, per avere detta sentenza concluso per la violazione del disposto dell'art. 7,
comma 5, stat. lav. sulla base della circostanza che il TR -
pur avendo reso per iscritto le sue giustificazioni - non fosse stato sentito anche oralmente;
per non avere valutato in alcun modo la condotta tenuta dal lavoratore;
ed infine per avere omesso di accertare se in concreto fosse stato leso il diritto di difesa dell'incolpato o se questi avesse, invece, chiesto di essere sentito oralmente a meri scopi dilatori e non per aggiungere ragioni ulteriori (rispetto a quelle già esposte per iscritto) idonee ad attestare la legittimità del suo operato.
La sentenza va dunque, cassata e, per l'effetto la causa va rimessa -
alla stregua dell'art. 384 c.p.c. ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - ad un diverso giudice, che si designa nella
Corte d'Appello di Messina che, nel procedere ad un nuovo esame della controversia, si atterrà al seguente principio di diritto: "L'art. 7
della legge 20 maggio 1970 n. 300 non comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale ma solo l'obbligo di consentire al lavoratore, nel termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, il pieno esercizio del suo diritto di difesa con le modalità ritenute dallo stesso più opportune, e che possono concretizzarsi nelle sole giustificazioni scritte o in dette giustificazioni accompagnate dalla richiesta di essere sentito anche oralmente (soltanto di persona o pure alla presenza di un sindacalista dell'organizzazione cui ha aderito o ha conferito mandato). In questo ultimo caso il datore di lavoro è tenuto a dar seguito alla suddetta richiesta allorquando la stessa risponda ad effettive esigenze di difesa ed allorquando non sia stato possibile soddisfare altrimenti dette esigenze, risultando invece il datore di lavoro esentato da ogni obbligo al riguardo allorquando, invece, la richiesta appaia dettata da fini meramente dilatori, sia stata avanzata in modo equivoco, assolutamente generico o immotivato, ed allorquando, infine, anche dalla condotta tenuta dal lavoratore, emerga che la sua difesa si è già esercitata esaustivamente attraverso giustificazioni scritte non suscettibili,
per la loro compiutezza, di essere completate o solo convalidate da nuove e significative circostanze. Incombe, poi, al giudice di merito
- attraverso una valutazione delle specifiche modalità dei fatti di causa ed un compiuto esame dei comportamenti delle parti - stabilire,
anche in ragione dei principi di correttezza e buona fede, se nella singola fattispecie sottoposta al suo esame si sia, o no, verificata una concreta violazione del diritto di difesa dell'incolpato. Il
relativo giudizio di esclusiva competenza di detto giudice, se congruamente motivato e se corretto sul versante logico-giuridico, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità".
6. L'accoglimento del primo motivo del ricorso porta all'assorbimento del secondo con il quale la società deduce violazione dell'art. 360
n. 5 c.p.c. (e cioè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia particolare)
in relazione all'assunto del Tribunale relativo alla mancanza di una prova tranquillante sulla circostanza dell'illecita trattenuta da parte del TR della somma di lire 725.585, attesa la indubbia rilevanza che la decisione sulla denunziata violazione dell'art. 7
stat. lav. è destinata ad assumere in ordine alla valutazione della complessiva condotta tenuta dal TR e, quindi anche in ordine all'accertamento della responsabilità relativa alla suddetta trattenuta, in relazione della quale, inoltre, non potrà
tralasciarsi di tener conto anche della prova documentale in atti
(distinta di versamento e attestazione di consegna delle buste, cui vien fatto riferimento in folio 16 del ricorso per cassazione).
7. Le ragioni ora esposte conducono anche all'assorbimento del terzo motivo del ricorso con il quale la ricorrente società denunzia violazione del disposto dell'art. 116 C.P.C. lamentando l'inattendibilità del teste Midolo e sottolineandone l'incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per una sua (dedotta)
corresponsabilità nell'illecito compiuto dal TR.
8. Al giudice di rinvio va anche rimessa la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Messina anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il