Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5748 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI PO O O ITALIAN0.5748/02 LA CORTE SUPRIMADICAL ONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 14881/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Cron.•17067 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Ud.17/12/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RA FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO GIORDANO, NATALE LAFRONTE, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2 FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E - SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio 5099 dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARTURO MARESCA, SALVATORE TRIFIRO' giusta delega in atti;
' controricorrente avverso la sentenza n. 6555/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 30/11/98 R.G.N. 1704/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco 4 Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CIOCIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Torino NF Gianfranco conveniva in giudizio le Ferrovie dello stato Spa, lamentando che nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita l'azienda aveva computato l'indennità integrativa speciale non nella misura del 60%, come previsto dall'art. 1 L. n 87 del 29/1/94, ma del 48%; chiedevano quindi la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quanto erogato e quanto in effetti spettante. Le Ferrovie contrastavano la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Torino, investito in grado di appello ad istanza della convenuta, riformava la decisione e rigettava l'originaria domanda, precisando che sulla base della pronuncia della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che aveva dichiarato l'illegittimità delle norme che escludevano dai trattamenti di fine rapporto l'indennità integrativa speciale) era stata emanata la L. n. 87 del 1994, che all'art. 1 prevedeva, per gli iscritti all'OPAFS, che doveva essere computata nella base di calcolo, “nella misura di una quota pari al 60%, l'indennità integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita"; questa a sua volta era determinata, ai sensi dell'art. 14 L. n. 829/73, nella “somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti". L'interpretazione letterale delle norme induceva a ritenere che la detta quota di detta indennità integrativa speciale doveva essere aggiunta alla base di calcolo costituita "dall'ultimo stipendio mensile + l'eventuale assegno pensionabile + l'eventuale compenso per ex combattenti" e che su detta base dovevano essere effettuati i calcoli previsti (numero dei mesi di servizio utile x 1/12 dell'80% di detta base di calcolo), con la conseguenza che l'emolumento in questione veniva ridotto dal 60 al 48%. La legge del 1994 non aveva introdotto un autonomo sistema di calcolo per la indennità integrativa speciale e quindi la stessa doveva essere computata in base al precedente sistema, secondo cui dovevano essere effettuate alcune operazioni matematiche su una determinata base di calcolo;
la previsione di una percentuale della percentuale non poteva ritenersi incongrua, come ritenevano i resistenti, perché si trattava solo di tecnica legislativa cui era connesso un rilevante interesse economico di riduzione della spesa pubblica. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione i lavoratori, fondato su un solo, articolato, motivo. Resiste la ferrovie dello Stato Spa, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lett. b) della L. n. 87 del 1994 (art. 360 n. 3 CPC) deducono i ricorrenti che la legge n. 87/94 testualmente prevede che debba essere calcolata l'indennità "nella misura di una quota pari al 60%” e quindi, a norma dell'art. 12 delle preleggi al codice civile, non si può attribuire alla 2 legge “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell'intenzione del legislatore”: il significato letterale è chiarissimo e non è possibile ridurre la percentuale al 48%, come vorrebbero le Ferrovie e come ha ritenuto il Tribunale. Peraltro, a norma del successivo art. 2 della medesima L. n. 87/94 “sulla quota di cui all'art. 1 è dovuto a decorrere dal 1° dicembre 1984 il contributo previdenziale obbligatorio", con la conseguenza che la indennità di buonuscita deve essere calcolata nella medesima percentuale e non certo in quella del 48%. Quanto alla intenzione del legislatore deve considerarsi che la norma è stata introdotta per procedere ad una omogeneizzazione della normativa tra settore pubblico e privato, evitando sperequazioni, ingiustizie e difformità nel mondo del lavoro subordinato;
a tal fine è stata prevista l'inclusione di una quota del 30% per i dipendenti di cui alla lett. a) della L. n. 87/94 e di una quota del 60% per i dipendenti di cui alla lettera b) della medesima legge;
la interpretazione data dal Tribunale finisce per ridurre la quota del 60% al 48% e quindi per alterare arbitrariamente il punto di equilibrio individuato dal legislatore. Pacifico, inoltre, nella giurisprudenza di legittimità, è il principio secondo cui, in caso di una legge suscettibile di più interpretazioni, si deve dare alla norma un significato in senso conforme alla Costituzione ed alle leggi costituzionali: il computo dell'indennità al 30% dell'I. I. S. è infatti previsto in favore di lavoratori per i quali, ai fini del trattamento di fine servizio viene 3 computato lo stipendio al 100%; per i ferrovieri, invece, e per i pubblici dipendenti, per i quali è previsto il computo dell'I. I. S. al 60%, lo stipendio viene calcolato all'80%; per questi lavoratori, inoltre, viene effettuata una trattenuta peri al 3,20% della retribuzione, per cui gli stessi autofinanziano il trattamento di fine rapporto. Solo calcolando la I. I. S. nella misura prevista del 60% si può giungere ad un trattamento che sia equiparabile a quello degli altri lavoratori;
in questo senso, conforme ai principi costituzionali, devono essere risolti eventuali dubbi interpretativi. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale nella base di computo dell'indennita' di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60 per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti e' da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex art. 38 D. P. R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di 4 buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. (Cass. n. 13624 del 12/10/2000). Successivamente, con la sentenza n. 7090 del 24/5/2001, dopo avere ribadito il principio di diritto sopra enunciato, questa Corte ha aggiunto che "ne consegue che il computo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle FF. SS. Spa sulla base del criterio di cui all'art. 14 della L. n. 1032 del 14/12/73 (somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale pensionabile e compenso ex combattenti) --norma la cui ultrattività dopo la trasformazione del relativo rapporto di lavoro da pubblico a privato è stata sancita dall'art. 21, IV comma, della L. n. 210 del 17/5/85- computo effettuato, dopo l'entrata in vigore della predetta L. n. 87 del 1994, calcolando l'80% della somma fra stipendio e 60% dell'I. I. S., moltiplicata per i mesi di servizio utile, fratto dodici (anziché calcolare l'80% del solo stipendio e quindi sommare a tale importo il 60% dell'I. I. S., moltiplicare il tutto per i mesi di servizio utile e dividere per dodici) non comporta una erronea applicazione del criterio di inclusione della indennità integrativa speciale nella indennità di buonuscita di cui all'art. 1 della citata legge n. 87 del 1994”. Il Collegio condivide questi principi, per la ragione essenziale che l'art. 14 L. n. 829/73 non è stato abrogato con la sentenza della Corte Cost. n. 243/93, ma sostanzialmente integrato con l'aggiunta di un altro emolumento, nella misura che 5 sarebbe stata determinata dal legislatore;
ne consegue che per il resto è rimasto in vigore e quindi vanno tenuti distinti i calcoli (come previsti dall'art. 14 della L. n. 829 del 1973: prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80%) dalla base di calcolo composta dai vari emolumenti (ultimo stipendio mensile + eventuale assegno pensionabile + compenso per ex combattenti) con la conseguenza che il disposto dell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 (secondo cui, a decorrere dal 1/12/94, per i trattamenti di fine servizio viene computato "nella base di calcolo" il 60% dell'I.I.S.) va inteso nel senso che la legge, confermando le "norme già vigenti" in ordine al sistema di calcolo, si è limitata ad aggiungere alla base di calcolo il 60% dell'I. I. S., con l'ulteriore conseguenza che anche per questa voce retributiva va effettuata l'operazione per determinarne 1'80%, come per gli altri emolumenti. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno interamente compensate fra le parti per giusti motivi.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 17 dicembre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. an xo Maiorance ich all شد 0 ' 1 3 . 3 S T 5 I S R D . A A ' IL CANCELLIERE , T N , L O Depositato in Cancelleria L L A 3 E S oggi, 20 APR. ZU002 L 7 E D O - P I B 8 S S - I I 1 N D N 1 E G S A O T E I S A G A O D G O P E IL CANCELLIERE E T M , L T I I O R A R A I T D L D чемсо S T L I E R N O E O E G T 0 O E D C N R E S E