Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
L'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, pur non comportando per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere sentito di persona (sicché nel giudizio il lavoratore ha l'onere di provare la sua tempestiva richiesta, costituente elemento costitutivo a lui favorevole della fattispecie procedimentale), presuppone tuttavia che il datore di lavoro gestisca il potere disciplinare secondo i principi di correttezza e buona fede e, quindi, con modalità tali da non ingenerare equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione. (Nella specie nella sentenza impugnata, confermata dalla S.C., si era ritenuto che il comportamento del datore di lavoro non fosse stato conforme agli indicati principi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10760 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 18029/2000 proposto da:
NUOVA A. LUPRES S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. CA EA, elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna n. 29, presso l'avv. Giorgio Vasi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Ferdinando Manenti, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GU AM BE ED, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29, presso l'avv. Donatella Belloni, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Terenziani, per procura speciale in calce al controricorso;
- Controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 721/00 (in causa n. 1358/98 r.g.), depositata il 15.6.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17/5/2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 21.2.97 UI OH BE ED impugnava dinanzi al Pretore di Reggio Emilia il licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla Nuova Alupres s.r.l., alle cui dipendenze aveva svolto mansioni di operaio addetto alla pressofusione. Costituitosi il datore, con sentenza del 3.6.98 il Pretore riteneva che il licenziamento fosse stato irrogato senza i requisiti prescritti dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori e lo dichiarava illegittimo, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno.
Proponeva appello la società Nuova Alupres, deducendo, per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, di aver rigorosamente rispettate le garanzie difensive fissate dalla norma di legge. Costituitosi anche in secondo grado l'attore, il Tribunale con sentenza del 2.5.2000 rigettava l'appello. Riteneva il secondo giudice che il datore di lavoro aveva irrogato il licenziamento mentre la procedura disciplinare era ancora in corso a seguito della richiesta del dipendente di essere ascoltato, in particolare rilevando come il recesso fosse intervenuto senza che formalmente detto dipendente avesse potuto esplicitare la sua difesa, in ragione dell'incertezza della data fissata per lo svolgimento dell'audizione.
Avverso questa sentenza propone ricorso la società Nuova Alupres, cui risponde con controricorso lo OR OH. Motivi della decisione
Con l'unico motivo è dedotta violazione dell'art. 7, c. 2/3/5, della l. 20.5.70 n. 300, nonché carenza di motivazione in quanto il giudice di merito avrebbe valutato in maniera non corretta le modalità di contestazione dell'illecito, pervenendo ad una erronea applicazione della norma di legge. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che al lavoratore era stata consegnata brevi manu, nell'imminenza dell'accadimento dei fatti costituenti l'illecito, una lettera contenente una dettagliata contestazione dei fatti stessi (peraltro materialmente rifiutata dall'interessato), in relazione alla quale il lavoratore stesso aveva esposto le sue difese. Dopo aver proceduto alla contestazione, il datore non aveva l'onere di procedere alla ulteriore convocazione del lavoratore, ma era quest'ultimo che, eventualmente, doveva chiedere di essere sentito essendo egli titolare del diritto di difesa. In ogni caso quando, come nel caso di specie, l'associazione sindacale mandataria del lavoratore si era limitata a chiedere "un incontro", non poteva essere travisato - nel senso di non ritenere conclusa la procedura di irrogazione della sanzione - il contenuto della risposta del datore che, pur non utilizzando un tono ultimativo, si era dichiarato disponibile a fissare detto incontro non oltre una certa data. Il ricorso non è fondato.
L'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, che subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, non comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere sentito di persona, e nel giudizio il lavoratore ha l'onere di provare la sua tempestiva richiesta, costituente elemento costitutivo a lui favorevole della fattispecie procedimentale (il principio è consolidato, cfr., tra le altre, Cass. 28.8.2000 n. 11279, 2. 6. 98 n. 5419, 3.6.92 n. 6742). Il potere disciplinare, al pari di tutti i comportamenti negoziali, tuttavia, è sottoposto ai principi di correttezza e buona fede (cfr. in tale senso, seppure in diverso contesto, Cass. 14.6.99 n. 5891 e 2.11.98 n. 10940) e deve, quindi, essere esercitato con modalità da non ingenerare equivoci nel dipendente fatto segno della contestazione.
Nel caso in esame è pacifico che successivamente all'accadimento dei fatti oggetto dell'addebito disciplinare (17.12.96), il datore di lavoro convocò il dipendente e gli dette lettura di una lettera recante gli addebiti contestati, cui il lavoratore, pur rifiutando di ricevere lo scritto, contrappose varie obiezioni (20.12.96). Lo stesso datore trasmise lo scritto a mezzo raccomandata r.r. al dipendente (cui pervenne il 21.12.96), e ricevette (il successivo 24.12.97) da una organizzazione sindacale una lettera con cui la stessa, dichiarando di agire su mandato del lavoratore, chiedeva un incontro per presentare le sue controdeduzioni. A questa lettera il datore rispose con una comunicazione a mezzo telefax inviata al sindacato, con cui fissava la data per l'incontro (27.12.96). Quest'ultima comunicazione precisava che detto incontro era fissato "se possibile" per il successivo 30.12.96, contestualmente sollecitandosi dalla controparte una conferma di disponibilità per quella data. A tale comunicazione il sindacato rispose telefonicamente che un incontro sarebbe stato possibile solo dopo il 6.1.97.
La ricorrente ritiene, di fronte a questa scansione temporale ed in considerazione dei principi di diritto sopra enunziati, che il giudice di merito con la sua pronunzia sarebbe incorso sostanzialmente in due violazioni dell'art. 7 dello statuto in quanto: a. non avrebbe tenuto conto che il lavoratore, all'atto della contestazione scritta consegnata brevi manu (peraltro non ricevuta), aveva di fatto avuto occasione di presentare immediate difese e giustificazioni;
b. avrebbe erroneamente affermato che il procedimento disciplinare non era ancora concluso in quanto il lavoratore non fu posto in grado di esplicare la sua difesa, non essendo stato convocato di persona, e il licenziamento intervenne prima dell'effettiva audizione dell'incolpato.
Con riferimento al primo profilo di illegittimità deve rilevarsi che la tesi di parte ricorrente della completezza ed esaustività sul piano procedurale della contestazione dell'indebito avvenuta nell'immediatezza dei fatti, sarebbe prospettabile solo se non fosse intervenuta la successiva contestazione, inviata al dipendente a mezzo del servizio postale. Con il suo comportamento, fu lo stesso datore a creare nel dipendente l'affidamento che la procedura fosse iniziata non nel momento della (tentata) consegna della prima lettera, ma nel momento successivo del ricevimento della seconda lettera.
Quanto al secondo profilo di illegittimità, la tesi della ricorrente può - in poche parole - riassumersi nella affermazione che il datore era tenuto ad ottemperare all'obbligo di convocare il dipendente, ove lo stesso ne avesse fatto tempestiva richiesta, ma non a soddisfare una richiesta di incontro avanzata da parte dell'associazione dallo stesso officiata della assistenza sindacale nel corso del procedimento disciplinare, atteso che tale obbligo ulteriore non è imposto dalla norma dell'art. 7 dello statuto. Le censure non colgono il decisum della sentenza di merito. Il Tribunale, infatti, sostiene che con il suo comportamento - dichiarandosi disponibile al richiesto incontro e segnalando addirittura una possibile data per l'espletamento, con invito alla controparte a dare conferma - il datore aveva ingenerato l'affidamento nella controparte che il procedimento disciplinare non fosse concluso e che solo all'esito dello incontro stesso sarebbe stato assunto il provvedimento definitivo. In altri termini, il diritto di difesa del dipendente rimase incompiuto in quanto il mezzo difensivo prescelto, nonostante le assicurazioni ricevute, non ebbe il seguito atteso. Per tale ragione il Tribunale ritiene che "... la società non potesse, secondo buona fede, considerare la fase difensiva del procedimento e lecito procedere all'intimazione del licenziamento".
Ad avviso del Collegio, pertanto, a prescindere dalla terminologia utilizzata (che, riportando ampi stralci della prima sentenza, sembra in alcuni casi identificare l'incontro con la convocazione), il giudice di merito ha correttamente affermato che, in relazione ad entrambi i profili sottolineati nel motivo di censura, il datore ha violato i principi di correttezza e buona fede che debbono caratterizzare l'esplicazione del potere disciplinare, ingenerando nel lavoratore in un caso la convinzione che il procedimento disciplinare iniziasse ex novo con l'invio della contestazione scritta e nell'altro che il procedimento non fosse ancora concluso e che, pertanto, ci fosse ancora spazio per l'espletamento di ulteriore difesa successivamente all'incontro, rispettivamente sollecitato ed accettato dalle parti. Il ricorso è, in conclusione, infondato e deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001