Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10760
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Sentenza 3 agosto 2001

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L'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, pur non comportando per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere sentito di persona (sicché nel giudizio il lavoratore ha l'onere di provare la sua tempestiva richiesta, costituente elemento costitutivo a lui favorevole della fattispecie procedimentale), presuppone tuttavia che il datore di lavoro gestisca il potere disciplinare secondo i principi di correttezza e buona fede e, quindi, con modalità tali da non ingenerare equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione. (Nella specie nella sentenza impugnata, confermata dalla S.C., si era ritenuto che il comportamento del datore di lavoro non fosse stato conforme agli indicati principi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10760
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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