Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17533 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B 1 7 5 33 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 5224/01 -Cron. 41169 Ravagnani - Presidente Dott. Erminio -Rep. Battimiello Rel. Consigliere Bruno " IO Lamorgese 11 -Ud. 17.6.2002 "1 LO IC " -Oggetto: 11 AN NG Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Paolo Marchini e Carlo De Angelis con domicilio eletto in Ro- ma via della Frezza n.17, presso l'Avvocatura centrale del- l'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso ricorrente
contro
ON IO, difeso dall'avv. Pasquale Nappi, con domi- cilio eletto in Roma, via Agri n. 1, giusta procura speciale a margine del controricorso 3 2 9 2 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni n. 27/2000 in data 17 gennaio/29 febbraio 2000 (R.G. 280/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Alessandro Riccio per delega dell'avv. Nicola Valente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni, in controversia avente ad oggetto il diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, ottavo comma, della legge 27 marzo 1992 n. 257 per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo ultradecennale, ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo l'INPS riconosciuto, in corso del giudizio di appello, in seguito a certificazione INAIL, l'anzianità contributiva rivendicata dall'assicurato LL IO. Avverso questa decisione 1'INPS ricorre per cassazione con un motivo, cui l'LL resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 13, ottavo comma, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui al d.l. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, nonché vizio di motivazione, l'INPS denuncia l'errore del Tribunale, che non avrebbe tenuto conto che l'LL, come pure era stato eccepito con il ricorso in appello, era già pensionato alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, che ha concesso il beneficio in questione ai soli lavoratori attivi. Il ricorso non può essere accolto. Nelle numerose pronunce di questa Corte che, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n.5 del 2000 e tenendo conto del disposto dell'art.80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria per il 2001), si sono occupate della questione controversa (vedi, per tutte, Cass. 19 aprile 2001 n.5764, 28 giugno 2001 n.8859, 7 novembre 2001 n.13786, 27 febbraio 2002 n.2926, le cui argomentate motivazioni il Collegio fa proprie), la norma dell'art. 13, comma 8, della legge n.257/92 e successive modifiche è stata interpretata nel senso che la rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, mentre non 3 compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n.257/92 (28 aprile 1992) siano già titolari di una pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità (quale prevista dall'art.2 della legge 12 giugno 1984 n.222), è invece applicabile ai lavoratori che, a quella medesima data, siano dipendenti delle imprese direttamente investite dall' intervento legislativo e destinati a perdere il posto di lavoro a causa del divieto (art.1, comma 2, della legge n.257/92) di ulteriore produzione e uso della sostanza nociva, come pure ai lavoratori occupati in imprese operanti in settori diversi (o in quella stessa di provenienza, la quale, in ipotesi, abbia realizzato una riconversione produttiva), nonché a coloro che (sempre a quella data) versino in uno stato di temporanea "non occupazione" e, infine, ai titolari della pensione di invalidità (di cui al rd.l. 14 aprile 1939 n.636, convertito in legge 6 luglio 1939 n.1272 e successive modifiche) o dell'assegno di invalidità (di cui all'art.1 legge n.222 del 1984). In definitiva, quindi, le sole situazioni che si pongono come ostative all'applicazione del ripetuto art.13, comma 8, sono quelle nelle quali l'interessato, al momento della entrata in vigore della legge n.257/92, abbia definitivamente cessato l'attività lavorativa e acquisito il diritto a una pensione ( di anzianità o di vecchiaia) "fisiologicamente" collegata al realizzarsi di un simile evento, ovvero quelle nelle quali sempre a tale momento fruisca di una pensione di inabilità, stante la incompatibilità di tale trattamento, specificamente prevista dalla legge (art.2, comma 5, della legge n.222 del 1984), con un'attività lavorativa retribuita . Per converso, il beneficio va riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge n.257/92, giusta il principio per cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto. Costoro, pur avendo maturato i requisiti richiesti anche senza la prevista maggiorazione, possono tuttavia giovarsene per migliorare la 4 prestazione, opportunamente comunicando all'ente previdenziale l'avvenuta esposizione all'amianto alle condizioni previste dalla legge;
si asterranno dalla richiesta solo coloro che, avendo già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia i 40 anni di contribuzione, non riceverebbero alcun giovamento dall'applicazione della legge. Ciò, beninteso, sempre che ricorrano -nelle concrete fattispecie - tutti i presupposti necessari ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto all'invocato beneficio, attinenti, segnatamente, alla esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione dell'interessato all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto e al rischio morbigeno, nella nozione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n.5 del 2000 e n.127 del 2002) e di questa Corte (tra tante, sent. 3 aprile 2001 n.4913, 27 febbraio 2002 n.2926, 15 maggio 2002 n.7084, nonché in corso di pubblicazione, sent. resa all'udienza del 30 aprile 2002 in causa Barbagli c/INPS, N.Sez. 1890/02, poi pubblicata il 12 luglio 2002 n.10185) e, sinteticamente, definibile come rischio effettivo (e non solo presunto ) del manifestarsi, anche a distanza di anni, delle malattie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare, a causa della presenza, nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre che, per essere superiore, in intensità, ai valori limite di cui al d.lvo 15 agosto 1991 n.277, come modificati dall'art. 3 della legge n.257/92 (poi sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 n.128), determina una obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta. Alla stregua di questi principi - che trovano fondamento nella identità del rischio morbigeno affrontato dai soggetti sopra menzionati, per i quali tutti sussiste, altresì, l'uguale aspettativa della cessazione anticipata e definitiva dell'attività lavorativa con l'incremento di anzianità offerto dalla legge il ricorso dell'INPS si rivela ccoglibile inammissibile a cagione della genericità e contraddittorietà delle allegazioni in esso 5 contenute. Infatti, l'Istituto, con il ricorso in appello, che la Corte è abilitata ad esaminare, essendo stato denunciato un error in procedendo, non dedusse che l'LL era pensionato "alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992", come si legge nell'odierno ricorso, ma si limitò a lamentare che "la sentenza pretorile è censurabile per avere applicato il beneficio previdenziale anche ai pensionati", senza per nulla precisare se il pensionamento del lavoratore interessato fosse avvenuto anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 257/92 e, nella prima ipotesi, se si trattasse di pensione ostativa alla fruizione del beneficio. Come è noto, questa Corte non può prendere in esame per la prima volta questioni non affrontate, come nel caso, nel giudizio di merito, che involgano accertamenti di fatto (Cass. 30 marzo 1995 n. 3810; 13 novembre 1996 n. 9941). Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
114/0011 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro oltre ad euro 1.050,00 (millecinquanta/00) per onorario. Così deciso in Roma il 17 giugno 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Buns Baltinivelu Premiw. Ravage ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI equam REGIST S A CONI SPESA, TASSA CDIENTS AT S I DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Леша Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 9DIC. 2002 IL CANCELLIERE Vil a Brun