Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7084
CASS
Sentenza 15 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In relazione ai benefici riconosciuti ai lavoratori nel settore dell'amianto, il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n. 257 del 1992 va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della citata legge n. 257 del 1992); nell'esame della relativa domanda, il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.- se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto D.Lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257 del 1992).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7084
    Data del deposito : 15 maggio 2002

    Testo completo