Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
Il termine triennale di ininterrotta separazione fissato, dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 4 della legge 6 marzo 1987, n. 74), per la proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere già decorso all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio in cancelleria, il quale segna il momento in cui la domanda deve ritenersi proposta, restando del tutto irrilevante l'eventuale maturarsi successivo del termine antecedentemente alla notificazione del ricorso e del decreto all'altra parte.
Commentario • 1
- 1. bis c.p.c. sul cumulo consensuale delle domande di separazione e divorzioAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 27 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CR OV, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO ZAMPAGLIONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GA AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 131, presso l'avvocato ANTONINO IANNELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACOMO GA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 143/97 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 14/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Zampaglione, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, Il rigetto del primo motivo, l'assorbimento del terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 dicembre 1996 - 30 gennaio 1997 il NA di Messina, adito da NT ZZ, dichiarava improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il medesimo e IO MA, sul rilievo che al momento della proposizione della domanda stessa, identificato con la data di deposito del ricorso, non era ancora decorso il termine triennale di separazione, decorrente dalla data dell'udienza presidenziale in cui, preso atto della mancata comparizione della MA, erano stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c. Proposto appello dal ZZ, con sentenza del 7 - 14 aprile 1997 la Corte di Appello di Messina dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio, osservando in motivazione che la domanda doveva considerarsi proposta al momento della notifica del ricorso e del pedissequo decreto e che a quella data era maturato il termine triennale, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, disertata dalla MA, in esito alla quale, riuscito impossibile il tentativo di conciliazione, erano stati adottati i provvedimenti presidenziali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la MA deducendo tre motivi. Resiste con controricorso il ZZ. Entrambe le parti hanno depositato memorie .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere innanzi tutto disattesa l'eccezione del resistente di inammissibilità del ricorso per genericità della procura a ricorrere per cassazione. Va rilevato al riguardo che nella procura esistente a margine dell'originale del ricorso è espressamente contenuto, con una correzione a penna alla formula del timbro ivi riprodotta, uno specifico riferimento al giudizio di cassazione , e che comunque la procura speciale rilasciata in calce o a margine del ricorso - ed a seguito della legge 27 maggio 1997 n. 141 anche la procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto cui si riferisce - pur se priva di specifici riferimenti al giudizio di legittimità, ove non contenga espressioni che univocamente inducano a ritenere che la parte abbia inteso riferirsi ad altro giudizio - deve considerarsi provvista del necessario requisito di specificità, assicurato dall'inscindibile collegamento tra la procura stessa ed il ricorso (v., ex plurimis, Cass. 1998 n. 3981; 1998 n. 3425 ; 1998 n. 3422; 1998 n. 2676; S.U. 1998 n. 2646;
S.U. 1998 n. 2642 ; 1997 n. 9287; 1997 n. 4196; 1997 n. 2791 ; 1996 n. 8372; 1996 n. 1352 ). Con il primo motivo di ricorso si deduce l'errore della Corte di Appello per aver fatto decorrere il termine triennale di separazione dalla data dell'udienza del 12 febbraio 1993, nella quale la MA aveva omesso di comparire, piuttosto che da quella del 24 giugno 1993, quando la predetta era comparsa per la prima volta dinanzi al NA .
Il motivo è inammissibile.
Ed invero F identificazione del dies a quo nella data dell'udienza del 12 febbraio 1993 - nuovamente fissata dal presidente del NA al sensi dell'art. 707 comma 3 c.p.c. a seguito della mancata comparizione della MA alla precedente udienza del 29 gennaio 1993 -, in cui lo stesso presidente, verificata ancora la mancata comparizione della convenuta e quindi l'impossibilità di tentare la conciliazione delle parti, aveva adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti , era stata già affermata nella sentenza del NA e non era stata oggetto di uno specifico motivo di appello, onde sul punto deve ritenersi formato il giudicato.
Con il secondo motivo si deduce l'errore della sentenza impugnata per aver fatto riferimento, al fine della verifica della scadenza del termine triennale di separazione , alla data della notifica del ricorso introduttivo e non a quella del suo deposito in cancelleria. La censura è fondata.
La questione proposta è stata di recente affrontata da questa sezione con sentenza n. 1819 del 1997, nella quale si è affermato che il termine triennale di ininterrotta separazione deve essere già decorso alla data del deposito del ricorso, senza che rilevi il suo maturarsi prima della notificazione del ricorso stesso e del decreto all'altra parte.
Tale decisione è pienamente coerente con il consolidato orientamento di questa Suprema Corte , formatosi con particolare riferimento alle controversie di lavoro, secondo il quale nelle cause da promuovere con ricorso il giudizio si instaura con il deposito dell'atto in cancelleria, mentre la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza costituisce un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio, diretto soltanto a realizzare la vocatio in ius .
Nella sentenza ora richiamata si è altresì opportunamente precisato che le diverse pronunce che hanno fatto riferimento alla data di notificazione del ricorso - tutte anteriori alla novella di cui alla legge n. 74 del 1987 ( v. S.U. 1974 n. 3802; 1976 n. 1307; 1982 n. 3237 ) - riguardavano la diversa ipotesi della maturazione del termine della separazione nel caso di sua elevazione a seguito dell'opposizione del coniuge convenuto, al sensi del testo originario dell'art. 3 n. 2 lett. b) secondo capoverso della legge n. 898 del 1970, e quindi si riferivano non già ad un termine legale di proponibilità della domanda, ma ad un termine maggiorato per effetto dell'opposizione dell'altro coniuge, avente natura di condizione di proseguibilità dell'azione .
La sentenza impugnata, che ha erroneamente individuato il termine finale nella data di notifica del ricorso introduttivo della causa , deve essere conseguentemente cassata.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza stessa per non aver disposto circa l'assegno di divorzio in favore della MA, resta logicamente assorbito dalla cassazione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo. Ricorrendo gli estremi per la decisione nel merito al sensi dell'art.384 c.p.c., deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda di divorzio, in quanto introdotta prima della scadenza del termine triennale di separazione.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Pronunciando nel merito dichiara l'improponibilità della domanda di divorzio. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione Civile il 5 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999.