Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1260
CASS
Sentenza 15 febbraio 1999

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Il termine triennale di ininterrotta separazione fissato, dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 4 della legge 6 marzo 1987, n. 74), per la proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere già decorso all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio in cancelleria, il quale segna il momento in cui la domanda deve ritenersi proposta, restando del tutto irrilevante l'eventuale maturarsi successivo del termine antecedentemente alla notificazione del ricorso e del decreto all'altra parte.

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  • 1bis c.p.c. sul cumulo consensuale delle domande di separazione e divorzioAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 27 settembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1260
Data del deposito : 15 febbraio 1999

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