Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5764
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Sentenza 19 aprile 2001

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La maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, riconosciuta dall'art. 13 legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1993 n. 271, in favore dei "lavoratori" del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, mentre non può trovare applicazione - atteso il tenore letterale e la "ratio" della previsione normativa - per i soggetti già fruenti di pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero titolari di pensione di inabilità ex legge n. 222 del 1984, è invece applicabile ai titolari di pensione o assegno di invalidità, ai quali si addice la qualifica di "lavoratori", dato che il godimento della prestazione di invalidità non preclude lo svolgimento di attività lavorativa e che anche per essi vi è l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia. Per la spettanza del beneficio, poi, non assume rilevanza che i soggetti svolgessero o meno attività lavorativa alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992, considerato, da un lato, che, letteralmente, ciò che rileva, come elemento ostativo del beneficio, è solo il fatto che a tale data i lavoratori avessero già conseguito la pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero la pensione di inabilità e, dall'altro, che il requisito dell'attualità lavorativa comporterebbe un'ingiustificata disuguaglianza fra i lavoratori transitati in settori diversi dall'amianto e i lavoratori che, pur avendo ugualmente contratto l'asbestosi o comunque essendo rimasti esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, siano rimasti disoccupati; ne' la necessità dell'attualità lavorativa può essere dedotta dalle disposizioni di cui all'art. 80, venticinquesimo comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5764
    Data del deposito : 19 aprile 2001

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