Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
La maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, riconosciuta dall'art. 13 legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1993 n. 271, in favore dei "lavoratori" del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, mentre non può trovare applicazione - atteso il tenore letterale e la "ratio" della previsione normativa - per i soggetti già fruenti di pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero titolari di pensione di inabilità ex legge n. 222 del 1984, è invece applicabile ai titolari di pensione o assegno di invalidità, ai quali si addice la qualifica di "lavoratori", dato che il godimento della prestazione di invalidità non preclude lo svolgimento di attività lavorativa e che anche per essi vi è l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia. Per la spettanza del beneficio, poi, non assume rilevanza che i soggetti svolgessero o meno attività lavorativa alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992, considerato, da un lato, che, letteralmente, ciò che rileva, come elemento ostativo del beneficio, è solo il fatto che a tale data i lavoratori avessero già conseguito la pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero la pensione di inabilità e, dall'altro, che il requisito dell'attualità lavorativa comporterebbe un'ingiustificata disuguaglianza fra i lavoratori transitati in settori diversi dall'amianto e i lavoratori che, pur avendo ugualmente contratto l'asbestosi o comunque essendo rimasti esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, siano rimasti disoccupati; ne' la necessità dell'attualità lavorativa può essere dedotta dalle disposizioni di cui all'art. 80, venticinquesimo comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA TR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 491/00 del Tribunale di BARI, depositata il 29/02/00 R.G.N. 841/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Bari, VI IE - premesso di aver lavorato presso la Fibronit Sud come addetto a lavorazioni che esponevano ad inalazione di polveri di amianto, di aver contratto asbestosi e di essere titolare di pensione d'invalidità INPS - conveniva in giudizio tale Istituto per ottenere la riliquidazione della pensione tenendo conto dei benefici di cui agli artt. 13 legge 27 marzo 1992 n. 257 ed 1 d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito in legge 4 agosto 1993 n.271, ossia la rivalutazione,
secondo il coefficiente 1,5, del periodo di esposizione al rischio amianto.
La domanda, contrastata dall'INPS, veniva accolta dal Pretore, con decisione avverso la quale l'Istituto proponeva appello. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 29 febbraio 2000 (notificata il 3 aprile 2000), rigettava il gravame, ritenendo ostativa al beneficio - in adesione al principio enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n. 6620 del 7 luglio 1998 - solo la titolarità di pensione di vecchiaia o anzianità e non anche la titolarità di pensione d'invalidità (ricorrente nella specie) o di assegno d'invalidità. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 1^ giugno 2000.
L'intimato ha resistito con controricorso notificato il settembre 2000.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di ricorso, - l'INPS - denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 7 ed 8, della legge 1992/n. 257, come modificati dall'art. 1 del d.l. 1993/n. 169 convertito, con modificazioni, nella legge 1993/n. 271 - deduce in particolare:
- che il riferimento della normativa ai "lavoratori", cioè a soggetti in attività, precluderebbe l'applicabilità del beneficio ai pensionati, ancorché per invalidità;
- che, ai fini del riconoscimento del beneficio ai titolari di pensione o assegno d'invalidità, non può assegnarsi rilievo determinante al fatto che il godimento della prestazione d'invalidità non preclude lo svolgimento di attività lavorativa ed alla circostanza che anche per tali soggetti sussiste l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia, in quanto analoghe considerazioni potrebbero farsi anche per i titolari di pensione di anzianità o vecchiaia;
- che l'applicabilità del beneficio (non consentita in via estensiva in ragione del carattere speciale della disciplina) ai titolari dei pensione d'invalidità risulta in contrasto con la ratio della normativa quale individuata dalla stessa sentenza della Suprema Corte n. 6620 del 1998, ossia con la finalità di favorire l'acquisizione del trattamento pensionistico;
- che la riconoscibilità del beneficio presuppone, in ogni caso, che i titolari del trattamento d'invalidità svolgessero attività lavorativa all'entrata in vigore della legge. Il ricorso è infondato.
Il testo dell'art. 13, commi settimo ed ottavo, della legge 27 marzo 1992 n. 2571 come modificato dall'art. 1 del d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 1993 n. 271,
è il seguente:
(comma settimo) "Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente 1,5";
(comma ottavo) "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni., l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5".
Di tale normativa questa Corte si è per la prima volta occupata con le sentenze (deliberate nella medesima udienza) n. 6605 e n. 6620 del 7 luglio 1998 e n. 7407 del 28 luglio 1998, le quali hanno escluso l'applicabilità del beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. In particolare, la sentenza n.6620 ha osservato che il beneficio di cui al comma settimo (relativo a persone affette da specifica malattia professionale) e quello di cui al comma ottavo (riguardante i lavoratori con esposizione ultradecennale all'amianto) mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal secondo comma) perché privi del requisito dei trenta anni di contribuzione o non più dipendenti, alla data di entrata in vigore della legge, di aziende che lavoravano l'amianto. Ha quindi concluso che la rivalutazione dei periodi assicurativi prevista dalle norme anzidette non competa ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge percepivano dall'INPS la pensione di vecchiaia o di anzianità e sia invece attribuibile ai titolari di pensione o di assegno d'invalidità, considerando che questi sono pur sempre "lavoratori", in quanto il godimento della prestazione d'invalidità non preclude lo svolgimento di attività lavorativa, e che anche per essi sussiste l'esigenza d'incrementare l'anzianità assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia.
La tesi della non spettanza del beneficio ai titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità è stata successivamente confermata da numerose decisioni (v., in particolare, 10 agosto 2000 n. 10557 ed altre non massimate) della Suprema Corte;
la quale, con sentenza n. 1976 del 12 febbraio 2001, ha infine ribadito (concordando con Cass. n. 6620 del 1998) che la rivalutazione dei periodi assicurativi (esclusa per i titolari di pensione di vecchiaia o anzianità) compete invece ai titolari di pensione o di assegno d'invalidità ed ha affermato, inoltre, che il medesimo beneficio spetta pure ai superstiti dei titolari di pensione d'invalidità, sempreché il decesso di tali titolari sia successivo all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. Il principio dettato dalla citata sentenza n. 6620 del 1998, cui si è espressamente attenuta la pronuncia del Tribunale di Bari ora impugnata dall'INPS, è condiviso anche da questo Collegio, che non ravvisa validi argomenti per discostarsene.
Infatti, le critiche dell'Istituto ricorrente all'affermazione dell'applicabilità del beneficio ai titolari di pensione o di assegno d'invalidità non scalfiscono i rilievi che tali soggetti - a differenza dei titolari di pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge 1984/n. 222 (anche questi, oltre ai pensionati di vecchiaia o di anzianità, da ritenere esclusi dal beneficio in questione, per la incompatibilità specificamente prevista nei loro confronti, dal quinto comma del medesimo art. 2, del trattamento economico d'inabilità con un'attività lavorativa retribuita, autonoma o subordinata) - possono essere ancora considerati "lavoratori", non essendo loro preclusa la possibilità di ulteriore attività lavorativa, ed abbiano anch'essi l'esigenza d'incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia.
Nè, con riguardo a quest'ultimo aspetto, costituisce valido argomento critico il rilievo che analoga esigenza sussiste anche per i titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia (invece esclusi - secondo la stessa giurisprudenza - dall'applicabilità del beneficio).
Infatti, il conseguimento della pensione o assegno d'invalidità non ha certo il significato dell'acquisizione del trattamento pensionistico maturato in ragione dell'incremento della posizione pensionistica per il naturale svolgimento della prestazione lavorativa. Lo stato d'invalidità rappresenta un'anomalia nell'ordinario percorso lavorativo ed il relativo trattamento pensionistico (o similare) ha una funzione latamente compensativa della ridotta idoneità del lavoratore e vale ad attenuare l'inevitabile svantaggio di fatto del lavoratore invalido nei confronti del lavoratore valido.
Per contro, il raggiungimento di una determinata anzianità contributiva e dell'età pensionabile rientrano nell'ordinario sviluppo dell'attività del dipendente (la cui libera scelta costituisce l'unica causa del pensionamento di anzianità) e segnano il passaggio ad una situazione di protezione pensionistica in ragione del potenziale (e, di norma, anche effettivo) completamento di tale percorso lavorativo, non alterato nella sostanza dall'eventuale proseguimento dell'attività lavorativa nei limiti in cui sia consentito il cumulo del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia con la retribuzione.
Tale obiettivo finale non può invece ritenersi ancora raggiunto dal titolare di pensione o assegno d'invalidità, sicché, ai fini in esame, la posizione di tale soggetto, considerata anche la non definitività del relativo trattamento, è sostanzialmente equiparabile a quella del lavoratore ancora privo di pensione di anzianità o di vecchiaia o d'inabilità.
Va, poi, disatteso l'assunto dell'INPS secondo cui, l'applicabilità del beneficio della rivalutazione contributiva ai titolari di pensione o assegno d'invalidità, ove pur ammessa, presupporrebbe comunque che tali soggetti svolgessero attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. Tale presupposto - connesso (di norma) a situazioni fortuite e non del tutto dipendenti dalla volontà degli interessati - risulta, infatti, estraneo alla lettera ed alla ratio (sopra esposta) dei citati commi settimo ed ottavo dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992. Può aggiungersi che la tesi dell'Istituto condurrebbe a vistosa disparità di trattamento ed intrinseca irragionevolezza delle disposizioni in esame. È infatti pacifico che il riferimento alle imprese dell'amianto, prima contenuto nell'originario settimo comma dell'art. 13 della legge 1992/n. 257, nonché nell'ottavo comma della medesima disposizione come riformulata dall'art. 1 del d.l. 1993/n. 1691 è venuto meno, nell'uno e nell'altro comma, in sede di conversione in legge (n. 271 del 1993) di tale decreto. Pertanto, poiché lavoratori in attività sono da considerare anche quelli usciti dal circuito dell'amianto ed occupati presso imprese che nulla hanno a che fare con tale materiale, la tesi della necessità che si tratti di lavoratori in attività comporterebbe il risultato assolutamente ingiustificato che, a parità di sussistenza dei presupposti del beneficio (contrazione dell'asbestosi o anzianità lavorativa ultradecennale nel settore dell'amianto), l'incremento della contribuzione spetterebbe al lavoratore che abbia trovato una nuova occupazione in altro settore e dovrebbe essere negato al lavoratore che sia rimasto disoccupato.
Atteso che, ai fini dell'attribuzione del beneficio ai "lavoratori" considerati dai commi settimo ed ottavo del citato art. 13 non rileva in positivo la circostanza che essi svolgessero attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge 1992/n. 257, rilevando invece in negativo, come elemento ostativo, solo il fatto che a tale data questi lavoratori avessero già conseguito la pensione di vecchiaia o di anzianità o la pensione d'inabilità, va infine osservato che la necessità dell'attualità lavorativa (per tutti i soggetti non esclusi dal beneficio in quanto titolari delle pensioni appena menzionate) non può essere dedotta dal testo dell'art. 80, comma 25, della legge (finanziaria 2001) 23 dicembre 2000 n. 388 ("In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati."). Infatti, tale norma - dalle evidenti finalità di deflazione del contenzioso giudiziario - è da ritenere riferibile (oltre che ai titolari di pensione d'inabilità) ai soggetti che, come titolari di pensione di vecchiaia o anzianità (e solo in questo senso non occupati) alla data di entrata in vigore della legge 1992/n. 257), siano stati (o possano essere) ritenuti meritevoli del beneficio da sentenze di giudici di merito non conformi al principio enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (nn. 6605, 6620 e 7407 del 1998 e successive sentenze dello stesso segno).
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità, il Collegio - rilevata, peraltro, la tardività, ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ., del controricorso (notificato, l'11 settembre 2000, ben oltre quaranta giorni dalla data, 1^ giugno 2000, di notifica del ricorso) - ritiene sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione, atteso, in particolare che (a differenza di quanto rilevato nelle. sentenze nn. 6605 e 7407 del 1998) la normativa esaminata non è esente da profili di ambiguità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001