Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, il provvedimento con cui il prefetto, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza prefettizia risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, oggetto dell'opposizione essendo non il provvedimento del Prefetto, ma il rapporto sanzionatorio (tanto che l'esperimento del ricorso è puramente facoltativo, ben potendo il trasgressore adire direttamente l'A.G.O.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8520 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO p.t. di POTENZA, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
NT AN,
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Lagonegro n. 4 del 30.10.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite;
Svolgimento del processo
Con sentenza 15.01.99 il Pretore di Lagonegro accoglieva l'opposizione proposta da NT AN all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Potenza in data 19.10.98, che irrogava sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 149/2 c.d.s., riscontrata mediante autovelox.
Rilevava il Pretore che l'ordinanza ingiunzione presentava molteplici vizi di legittimità, in parte dedotti in parte rilevabili d'ufficio e sia diretti che derivati, consistenti nella mancata contestazione immediata dell'infrazione, nella sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di un agente diverso dall'accertatore, nella notifica di tale verbale anziché di quello di accertamento e nell'omessa notifica di quest'ultimo; nel difetto di motivazione sui rilievi avanzati dal trasgressore nel ricorso al Prefetto. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Potenza, avanzando, con atto notificato il 17.05.99, un unico motivo di censura.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con l'unico, complesso, motivo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc, 22 e 23 l.s. 689/81, 200 e 201 d.lgs. 285/92, 384 e 385 d.p.r. 495/92. Sostiene il ricorrente che il Pretore è incorso in vizio di ultrapetizione, per aver rilevato d'ufficio motivi di invalidità - sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di agente diverso dall'accertatore, notifica di tale verbale e non del verbale d'accertamento - non dedotti dall'opponente; per aver affermato l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione in ordine alle deduzioni del trasgressore, in contrasto con l'indirizzo della Cassazione che, data la riproponibilità in sede giudiziaria di tutte le difese, considera il difetto irrilevante (ex multis, Cass. 5884/97); per aver affermato la necessità della notifica di due verbali - di accertamento e di contestazione - in contrasto con la disciplina del codice della strada e del relativo regolamento;
per aver ritenuto viziato il verbale di contestazione, perché sottoscritto da ufficiale diverso dall'accertatore, di nuovo in contrasto con le richiamate norme del codice e del regolamento della strada;
nell'aver censurato la contestazione differita per ragioni ormai ripetutamente disattese dal giudice di legittimità (ex multis, Cass. 71 del 1997). Il ricorso è fondato. L'opposizione all'ordinanza ingiunzione è, senza dubbio, un processo impugnatorio - nel senso che, se non impugnata, l'ordinanza si consolida - è disciplinato dalle norme del giudizio di cognizione civile - salve deroghe della normativa speciale - e l'esame della situazione sostanziale che ne forma l'oggetto soggiace ai principi del contraddittorio e della domanda dettati dall'art. 112 cpc (S.U. 3271 e 3272/90). Il potere di annullamento e di modifica dell'ordinanza che, nella materia in esame, è attribuito al giudice dell'opposizione (art. 205.3 d.lgs. 285/92 in relazione all'art. 23.11 l.s. 689/81) va esercitato nei limiti del principio dispositivo e non può quindi esprimersi nel rilevare cause di invalidità estranee alla causa petendi del l'opposizione. Esulano dai vizi dedotti con l'atto di opposizione le questioni attinenti alla notifica del solo verbale di contestazione - anziché del verbale di contestazione e del verbale di accertamento - e della sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di agente non accertatore e sussiste quindi l'extrapetizione denunciata dall'Avvocatura che, per la sua pregiudizialità, assorbe la censura, ugualmente fondata, di insussistenza delle ragione di illegittimità rilevate d'ufficio.
L'opponente denunciava l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa motivazione;
il Pretore, nell'accogliere tale motivo di opposizione, ha rilevato da un lato che l'ordinanza "difetta di sufficiente motivazione" per tale dovendosi ravvisare quella in cui le deduzioni difensive del trasgressore vengono "puntualmente controbattute", ha ritenuto, dall'altro, che tale carenza incidesse negativamente sia sul diritto di difesa dell'opponente, posto nell'impossibilità di contraddire, non conoscendole, le ragioni della amministrazione, sia sulla cognizione del giudice, impedito ad esaminare le argomentazioni sottese alla risposta negativa ed a compararle adeguatamente alle eccezioni proposte dal ricorrente. Sulla necessità della motivazione del provvedimento con cui il Prefetto, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroga la sanzione amministrativa, questa sezione si è - successivamente alla decisione 5884/97 richiamata dal ricorrente - espressa positivamente (Cass. 391/99). Nel caso in esame, peraltro, come risulta dalla stessa sentenza pretoria e dalle espressioni sopra riportate, non si verte in una ipotesi di assenza, ma di insufficienza della motivazione, avendo ritenuto il primo giudice che delle ragioni del rigetto delle deduzioni dell'interessato l'autorità amministrativa dovesse rendere più diffusamente ragione. Peraltro, mentre la carenza di motivazione - o la motivazione soltanto apparente- emerge ad un controllo di legittimità che il giudice dell'opposizione, in relazione al potere di annullamento concessogli, è tenuto (nei già precisati limiti) a svolgere, il giudizio di inadeguatezza si collega ad una valutazione di merito che non spetta al giudice ordinario condurre, dal momento che oggetto dell'opposizione non è il provvedimento del Prefetto, ma il rapporto sanzionatorio, tanto che (SU 5897/97) l'esperimento del ricorso è puramente facoltativo, ben potendo il trasgressore adire direttamente l'a.g.o. Rileva l'Avvocatura che la sentenza impugnata - così ponendo una del tutto autonoma ratio a sostegno della decisione di annullamento - ha ritenuto l'opposizione fondata anche in relazione alla dedotta illegittimità della non immediata contestazione della infrazione, in contrasto con un indirizzo del giudice di legittimità espresso in numerose pronunce.
La censura è fondata. L'art. 384.1 del regolamento C.d.S., nell'elencazione esemplificativa delle ipotesi di impossibilità di contestazione immediata, enuncia anche quella dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero anche dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (ivi, lett. e dpr 610/96). Si tratta - così come nelle ipotesi esemplificative sub a,
b, e, d dello stesso articolo - di impossibilità non assolute, ma relative, e quindi ovviabili, ma con misure eccedenti la normalità del servizio.
La sentenza, nel ritenere che il richiamo alla prima delle ipotesi sub e contenuto nel verbale non sia tale da giustificare la non immediatezza della contestazione, si pone in contrasto non solo con l'indirizzo espresso dal giudice di legittimità, oltre che nelle sentenze dal Pretore stesso richiamate, anche nelle decisioni 4010/00; 10036/00; 10107/00; 2494/01, ma anche con la norma richiamata, incorrendo quindi nel dedotto errore di diritto: la possibilità di contestazione immediata può essere utilmente dedotta quando sussisteva in concreto - come sottolineano tutte le sentenze di questa Corte ora richiamate e, in termini particolarmente esaustivi, la sentenza 2494/01 - e cioè nella specifica situazione esaminata, ma della possibilità concreta la sentenza impugnata non fa menzione.
Il contrasto in punto di contestazione differita ed in punto di motivazione, che hanno indotto il P.G. a chiedere la decisione delle Sezioni Unite sono quindi, per quanto riguarda la contestazione differita, più apparenti che reali e, per quanto riguarda la necessità della motivazione, irrilevanti ai fini di questa decisione.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e, poiché non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, giudicando nel merito, rigetta l'opposizione. Spese compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso annulla la sentenza impugnata e, giudicando nel merito, rigetta l'opposizione, compensando le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001