Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8520
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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In tema di sanzioni amministrative, il provvedimento con cui il prefetto, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza prefettizia risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, oggetto dell'opposizione essendo non il provvedimento del Prefetto, ma il rapporto sanzionatorio (tanto che l'esperimento del ricorso è puramente facoltativo, ben potendo il trasgressore adire direttamente l'A.G.O.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8520
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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