Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 1
Il legato di specie deve avere ad oggetto bene determinato di cui il testatore fosse esclusivo proprietario [Nel caso, la S.C. ha confermato, in quanto esente da vizi logici ed errori di diritto, la pronunzia del giudice del merito di nullità del legato avente ad oggetto porzione immobiliare (due stanze) non appartenente in via esclusiva alla testatrice, in quanto facente parte di fabbricato in comproprietà per quote uguali tra la medesima e le sorelle senza che fosse stata tra loro effettuata alcuna divisione].
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS IL DE NO, DE NO AR, DE NO NZ, quali eredi di DE NO ZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato DIEGO CORAPI, difesi all'avvocato NZ DE NO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DE NO AU, DE NO DA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24. presso IG IN, difesi dall'avvocato OTTORINO FIORE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
DE NO NA, DE NO IA ROSARIA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 282/98 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 29/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 luglio 1987 il Tribunale di Lecce, decidendo nel giudizio promosso da NA, AU ed IO de DO per il riconoscimento, tra l'altro, dei diritti loro rispettivamente derivanti dalle successioni di AU de DO deceduta nel 1976,e di IU de DO, deceduta nel 1985,dichiarava che l'eredità della prima si era devoluta per testamento del 2 maggio 1975 in favore della propria sorella IU e che quella di costei si era devoluta per legge in favore dei nipoti NA, VI, IA e PI de DO nella misura di un quarto ciascuno.
Contestualmente, al fine della divisione e della formazione delle porzioni, veniva disposta con ordinanza una consulenza tecnica. Sorgevano però contestazioni tra le parti in ordine all'entità dei diritti sui fondi "Nicchiarica" e "Pulle" di spettanza dei germani de DO in seguito alla successione dalla loro zia IU e in ordine all'individuazione di quanto doveva formare oggetto di divisione in relazione all'immobile sito in Maglie alla via O. de DO n.
7 - riguardo al quale NA de DO aveva sostenuto, contrariamente al fratello VI, che un terzo dell'intero fabbricato era di sua esclusiva proprietà per essergli stato attribuito con testamento del 15 maggio 1974 da CH de DO, comproprietaria del detto immobile insieme con le sorelle AU e IU per quote eguali (un terzo ciascuna) e nulla era, invece, la disposizione che la stessa CH aveva fatto in favore di VI de DO attribuendogli la parte individua di due stanze a piano terra dell'indicato immobile. Rimessa la causa per la risoluzione di tali questioni il Tribunale, con sentenza del 4 marzo 1994,dichiarava,per quanto ancora interessa in questa sede, che con riguardo al fabbricato sito in Via Maglie alla via O. de DO 5 e 7,la quota ereditaria devoluta per legge da de DO IU in favore delle parti in causa era pari a due terzi dell'intero edificio;
rigettava la domanda proposta da de DO NA relativa ai due vani adibiti a studio professionale dell'avv.to VI de DO;
provvedeva per l'ulteriore corso del giudizio con separata ordinanza, riservando al definitivo la pronunzia sulle spese.
In particolare quel giudice, premesso che CH de DO aveva dapprima, con testamento del 30 dicembre 1973,istituito eredi universali le sorelle AU e IU e successivamente, con testamento del 15 maggio 1974, aveva disposto a favore dei nipoti NA e VI, lasciando al primo la terza parte dell'immobile in via O. de DO n. 7 ed al secondo due stanze al piano terra della parte di sua spettanza, riteneva che entrambe le disposizioni integravano altrettanti legati e che il secondo legato a favore di VI veniva a risolversi in una riduzione dell'oggetto della disposizione fatta a favore di NA, sicché doveva concludersi che costui aveva avuto "in legato il terzo indiviso dell'edificio meno le due stanze a pianterreno".
Proposto gravame da AU ed GI de DO, in proprio e nella qualità di eredi legittime di NA, nelle more deceduto, e costituitisi in giudizio in seguito alla morte di VI de DO i suoi eredi EI SI in de DO, BA ed OR de DO, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza 27.6.97/29.5.98, in accoglimento dell'impugnazione dichiarava l'invalidità del legato contenuto nel testamento di CH de DO del 15 maggio 1974 avente ad oggetto l'attribuzione a VI de DO della proprietà dell'unita immobiliare costituita da due stanze a piano terra dell'immobile "de quo" nonché la nullità delle servitù costituite da CH de DO con il suindicato testamento a favore della predetta unità immobiliare, condannando gli appellati al pagamento delle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione EI SI, BA ed OR de DO tutti quali eredi del padre VI De DO ed OR anche in proprio, sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso AU ed GI de DO in proprio e quali eredi di NA de DO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 647, 649, 651, 671, 734, 764 e 1362 cc per errata interpretazione e valutazione del testamento redatto da CH de DO in data 15 maggio 1974, in relazione alla reale ed effettiva intenzione ed alla volontà della testatrice, nonché al significato specifico delle singole disposizioni ed espressioni dalla stessa usate.
Lamentano i ricorrenti che la Corte del merito abbia erroneamente ritenuto invalido il legato in favore di VI de DO concernente le due camere site al piano terreno dell'immobile "de quo" erroneamente interpretando, in contrasto con quanto invece correttamente ritenuto dal primo giudice, la volontà di attribuire al predetto la porzione d'immobile in discorso, chiaramente evidenziabile dall'intento della testatrice CH de DO di volere, in pieno accordo con le sorelle AU e IU, che lo studio professionale degli avi appartenesse al nipote che aveva intrapreso la stessa professione.
Con il secondo mezzo si deduce contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione della disposizione testamentaria in favore di VI de DO e falsa applicazione dell'art. 1103 cc e dei richiamati artt. 647, 649, 651, 652 e 671 stesso codice. Ribadiscono i ricorrenti che l'errata interpretazione di tutta la scheda testamentaria era derivata dall'aver ritenuto la Corte territoriale la necessità di una attribuzione della quota alla "de cuius" CH de DO, almeno a titolo di stralcio divisionale preventivo, rispetto alla situazione di comproprietà della stessa con le di lei sorelle AU e IU, per giustificare la validità della disposizione fatta in favore del nipote VI e dal non aver quel giudice compreso che in realtà detta divisione, o meglio individuazione della propria quota, era stata già posta in essere dalla stessa testatrice in pieno accordo con le sorelle, poi divenute le sue migliori esecutrici testamentarie.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si appalesano infondati.
Premesso che il fabbricato sito in via O. De DO n. 7,nel quale erano compresi, oltre ad altre unità immobiliari, i due vani adibiti a studio, oggetto della disposizione testamentaria in favore di VI de DO apparteneva interamente in comproprietà per quote uguali alle sorelle CH, AU e IU de DO, ha rilevato la Corte salentina che così come sostenuto dalle appellanti de DO AU ed GI, nella loro veste di eredi di NA de DO, censurando l'opinione espressa dal primo giudice, al legato con cui CH aveva disposto in favore del nipote VI lasciandogli le due stanze a pianterreno del menzionato fabbricato, non poteva riconoscersi validità alcuna.
Costituendo, infatti, l'unità immobiliare oggetto del legato parte di un'unica, indivisa situazione reale comprendente altre tre unità, ai fini della validità ed immediata efficacia traslativa del medesimo (effetto rivendicato da VI de DO) sarebbe stato necessario ad avviso del giudice d'appello, che le due stanze fossero state assegnate quanto meno a titolo di stralcio divisionale alla stessa disponente, in modo che costei fosse stata, al momento della morte, proprietaria esclusiva dell'unità di cui aveva disposto. Solo in tal modo, secondo quel giudice, si sarebbe potuto dire che il legato in favore di NA de DO, comprendente il terzo indiviso dell'intero edificio di proprietà della testatrice CH, doveva ritenersi ridotto del valore corrispondente al lascito disposto in favore di VI.
Nel caso in esame, invece, nessuna divisione - nemmeno parziale - era stata mai operata con riferimento al fabbricato oggetto di comproprietà, sicché dovevasi escludere che con la morte di CH de DO il nipote VI avesse acquistato, in virtù della disposizione a titolo particolare effettuata in suo favore, la proprietà delle due stanze poste a piano terra.
Nè, ha precisato altresì il giudice del gravame di merito, alla disposizione testamentaria in discorso poteva riconoscersi validità ed efficacia ai sensi di quanto regolato con la norma di cui all'art. 652 cc, nel senso cioè che potesse ritenersi che VI de DO
avesse acquistato, in relazione all'unità immobiliare costituita dalle due stanze in questione, la quota di un terzo. Ciò in quanto l'ipotesi regolata da tale norma era quella in cui la cosa legata costituiva l'unico oggetto di comunione, mentre nella fattispecie, la comunione, con appartenenza di quote eguali a CH, AU e IU de DO, aveva ad oggetto l'intero fabbricato del quale era parte l'unità immobiliare oggetto della disposizione.
Ebbene, da tali considerazioni, emerge con assoluta chiarezza, ad avviso del Collegio, che la decisione sfavorevole a VI de DO, della quale si dolgono le sue eredi, attuali ricorrenti, è stata determinata dalla affermazione, da parte del giudice d'appello, della nullità del legato di due stanze da parte della zia CH in favore del nipote VI per il fatto che tale porzione immobiliare non apparteneva in via esclusiva alla testatrice, in quanto facente parte di un fabbricato in comproprietà e per quote eguali a costei ed alle sorelle, mentre nessuna divisione era stata effettuate tra le stesse.
Alla luce di tale motivazione esente da vizi logici e da errori di diritto e pertanto incensurabile in questa sede, risultano anzitutto inconferenti (più propriamente inammissibili per carenza d'interesse) le doglianze espresse nel primo motivo relative a pretesi errori interpretativi che il giudice del gravame di merito avrebbe commesso nella individuazione della effettiva volontà della testatrice, la "ratio decidendi" non identificandosi affatto con la interpretazione del testamento.
In secondo luogo il ben noto principio (invocato con il secondo motivo di ricorso) della disponibilità della quota indivisa non giova alla tesi di parte ricorrente circa la validità del legato, poiché l'interpretazione sistematica degli artt. 649 e ss. ed i principi generali in materia convincono della necessità che il legato con efficacia reale immediata (come quello vantato dal defunto VI) debba avere un oggetto predeterminato di cui sia proprietario il testatore. E nella specie le due stanze in discorso seppur comprese nel valore della quota) non erano state affatto attribuite alla zia CH, per l'assorbente ragione che nessuna divisione era stata effettuata, ne' formalmente ne' in via di fatto e di attuazione per accordo tra le comproprietarie, come pur sostenuto con la censura subordinata del secondo motivo (tale ultima circostanza, del resto, non essendo stata accertata in sede di merito, non può esserlo nella attuale di legittimità e, per di più, è espressamente contestata dalle controparti). Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1027 e 1058 cc. Osservano i ricorrenti che erroneamente la Corte salentina aveva ritenuto impossibile la costituzione di servitù a favore delle due stanze in questione motivando detta impossibilità sulla carenza della diversità di proprietari dei fondi giacché nel caso di specie vertevasi non già in tema di costituzione di servitù ex art. 1027 cc, bensì in tema di trasferimento di un diritto di servitù già
costituito in favore della suddetta unità immobiliare per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 cc, trasferimento comunque concesso (ex art. 1059 cc) dalle allora comproprietarie AU e IU de DO eredi universali di CH e quindi subentrate nella medesima posizione di titolari di diritti ed obblighi della stessa.
La censura non ha pregio.
Correttamente la gravata sentenza ha a tal proposito statuito che essendo stata la CH de DO comproprietaria sino al momento della morte insieme con. le sorelle AU e IU, dell'intero immobile, mai nessuna servitù avrebbe potuto la medesima costituire con la disposizione impugnata a favore dell'unità immobiliare relativa alle due stanze ed a carico della restante parte di comproprietà, mancando nella specie l'essenziale requisito dell'appartenenza dei due fondi, servente e dominante, a proprietari diversi.
E quanto poi all'ulteriore sviluppo da parte dei ricorrenti della doglianza in discorso con argomenti di merito circa la definizione dei diritti in questione(non costituzione di servitù, ma trasferimento di "iura in re aliena" già costituiti) ritiene il Collegio che gli stessi non possano in quanto tali trovare ingresso per la prima volta in questa sede.
Con il quarto mezzo si deduce omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla disposizione a favore di NA de DO. Lamentano i ricorrenti che i giudici del gravame di merito, nel negare validità ed efficacia alla disposizione a titolo particolare effettuata da CH de DO in favore del nipote VI, abbiano del tutto omesso di pronunciarsi in ordine alla validità ed efficacia della disposizione in favore di NA de DO, anch'egli beneficiario a titolo di legato di una determinata quota di quanto spettante alla predetta.
Contraddittoriamente la Corte del merito aveva considerato invalido il legato in favore di VI e non anche quello in favorè di NA, tal che, non potendosi tenere scisse le due disposizioni, era giocoforza riconoscere validità ad entrambe.
Anche tale motivo si appalesa infondato per l'assorbente considerazione che non vi era ragione, in mancanza di una interdipendenza tra il legato in favore di NA e quello in favore di VI de DO, che la Corte leccese si pronunciasse anche in ordine alla validità ed efficacia della disposizione in favore del primo.
Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si denunzia, infine, erronea applicazione dell'art. 1159 cc in ordine alla invocata, in subordine, usucapione abbreviata decennale, della quale esistevano tutti i requisiti anche indipendentemente dalla esistenza, in capo al nipote VI, di un possesso addirittura anteriore alla morte della zia CH de DO.
Premesso che la stretta prova del possesso sarebbe necessaria soltanto nel caso dell'art. 1158 cc e non anche in quello dell'invocato art. 1159 stesso codice, osservano i ricorrenti che, di fatto, indipendentemente dal titolo in forza del quale VI de DO potesse aver posseduto prima, alla data della morte della "de cuius" CH de DO, con la pubblicazione delle schede testamentarie e con la loro trascrizione si era verificata quella "interversio possessionis" legittimante ampiamente la richiesta, pur subordinata, in ordine alla usucapione decennale.
Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti.
Nel ritenere infondata l'omologa censura avanzata dagli attuali ricorrenti in sede di gravame di merito ha affermato il giudice d'appello che alcuna prova era stata fornita da VI de DO, dante causa dei predetti, circa l'esistenza della durata decennale di un possesso, da parte sua, utile ai fini del compimento della invocata fattispecie acquisitiva.
A ciò era da aggiungere che la valutazione delle risultanze dei documenti prodotti in giudizio dallo stesso interessato denunciava chiaramente che costui era a conoscenza che CH De DO non era proprietaria esclusiva dell'unità immobiliare oggetto della disposizione a suo favore (nelle richieste di trascrizione in atti provenienti da VI de DO relativamente alle eredità relitte da CH AU e IU de DO, la prima era indicata come comproprietaria per un terzo dell'intero fabbricato sito in Maglie alla via O. de DO n. 7).
Ebbene, come ognun vede, a parte la non condivisibile interpretazione dell'art. 1159 cc enunciata dai ricorrenti in termini di esonero dalla prova del concreto possesso, tali considerazioni, escludenti la fattispecie dell'usucapione decennale, anche sotto il profilo della mancanza del requisito della buona fede nel possesso, costituiscono apprezzamento di fatto immune da vizi logici come da errori di diritto e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2002