Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 1
Il termine per appellare la decisione del tribunale per i minorenni sulla domanda proposta ex art. 269 cod. civ. non è quello di dieci giorni di cui all'art. 739 cod. proc. civ. - stabilito con esclusivo riferimento ai reclami avverso i decreti - ma quello ordinario previsto per l'impugnazione delle sentenze (artt. 325 - 327 stesso codice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR CH, senza domicilio eletto in Roma, difeso dall'avv. Lorenzo Trippetta per procura a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
NA e UI Di PA, elettivamente domiciliati in Roma, via Pietro Mascagni n. 154, presso l'avv. Paolo Vitucci, che, con l'avv. Gennaro Lettieri, li difende per procura in calce al controricorso;
- resistenti -
e nei confronti di Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, Sezione civile per i minorenni, n. 398 del 18 luglio-3 novembre 2000, notificata il 30 marzo 2001;
sentiti il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Vitucci, per i resistenti;
il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte, considerato:
- che il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con sentenza depositata il 15 novembre 1994 e notificata il 3 febbraio 1995, in accoglimento della domanda proposta da NA Di PA in qualità di esercente la potestà sul figlio minore UI Di PA, ha dichiarato che il convenuto AR CH è padre naturale di detto minore, e lo ha condannato a versare per il suo mantenimento la somma di lire 29.800.000, per il periodo intercorrente dalla nascita all'instaurazione del giudizio, e la somma mensile di lire 400.000 per il periodo successivo;
- che lo CH ha proposto appello contro tale sentenza con citazione notificata il 6 marzo 1995 e depositata il 16 dello stesso mese;
- che NA Di PA si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame dello CH e proponendo appello incidentale per ottenere un aumento del quantum del mantenimento;
- che è intervenuto in causa UI Di PA, nel frattempo divenuto maggiorenne, aderendo alle richieste della madre;
- che la Corte d'appello di L'Aquila, Sezione per i minorenni, ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva l'impugnazione principale ed inefficace l'impugnazione incidentale, richiamando e facendo proprio il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 19 giugno 1996 n. 5629, secondo cui l'appello nel giudizio ex art. 269 cod. civ. deve essere proposto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro trenta giorni dalla notificazione della pronuncia di primo grado, potendo a tale ricorso reputarsi equipollente un atto di citazione a condizione che sia depositato entro lo stesso termine;
- che lo CH, con atto notificato il 26 maggio 2001 ad NA e UI Di PA, nonché al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, ha chiesto la cassazione di detta declaratoria d'inammissibilità, sostenendo che il gravame in detto giudizio va proposto con citazione, in ragione della natura contenziosa del dibattito, che comunque l'osservanza del termine d'impugnazione deve essere riscontrata con riferimento alla data di notificazione della citazione, e che in ogni caso l'eventuale tardività restava nella specie superata dalla costituzione della parte convenuta senza obiezioni al riguardo;
- che lo CH ha anche rinnovato le critiche mosse con l'appello alla sentenza del Tribunale e dedotto vizi del procedimento;
- che NA e UI Di PA il 22 dicembre 2001 hanno depositato controricorso (con in calce procura ai difensori), tardivamente notificato (il 5 dicembre 2001) oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ.;
- che la forma del ricorso, per l'atto introduttivo del giudizio di merito (di primo o di secondo grado) di dichiarazione della paternità o maternità naturale di minore, è imposta dall'art. 38 disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 221 della legge 19 maggio 1975 n. 151 e dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184),
il quale prescrive il rito camerale, e, quindi, rende operante l'art. 737 cod. proc. civ., che appunto contempla il ricorso quando la pronuncia richiesta al giudice debba essere adottata in camera di consiglio;
- che la natura contenziosa del procedimento è compatibile con la scelta da parte del legislatore del rito camerale, parimenti idoneo a garantire l'instaurazione del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa (v. C. cost. 30 giugno 1988 n. 748);
- che il termine per appellare la decisione del tribunale per i minorenni sulla domanda ex art. 269 cod. civ. non è quello di dieci giorni, stabilito dall'art. 739 cod. proc. civ. con esclusivo riferimento ai reclami avverso i decreti, ma quello previsto per l'impugnazione delle sentenze dagli artt. 325-327 cod. proc. civ.;
- che il rispetto del termine va riscontrato con riferimento alla data della proposizione dell'impugnazione, e, quindi, ove tale proposizione sia segnata dal deposito dell'atto in cancelleria, con riferimento al giorno del deposito medesimo;
- che la possibilità di attivare l'appello in questione anche mediante citazione, anziché ricorso, discende dal canone generale della convertibilità dell'atto processuale, ove idoneo al raggiungimento dello scopo nonostante la divergenza dallo schema legale, e, dunque, va riconosciuta alla condizione che la citazione rispetti il termine d'impugnazione, fissato in relazione al deposito (non alla notificazione);
- che la costituzione in giudizio della parte convenuta, senza contestazioni inerenti alla tempestività dell'impugnazione, non interferisce sulla sua inammissibilità per pregresso decorso del termine, dato che il limite temporale oltre il quale si determina la perdita della facoltà d'impugnazione e la formazione del giudicato non può risentire, di fatti e comportamenti processuali successivi, per l'imperatività ed inderogabilità delle norme in tema di decadenza;
- che, sulla scorta di dette osservazioni, con le quali si presta adesione e si dà continuità all'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni unite richiamata dalla Corte d'appello e poi seguito da univoca giurisprudenza di questa Sezione (v. sentt. 21 febbraio 1997 n. 1608, 26 aprile 1999 n. 4148), si deve respingere il ricorso, per ragione assorbente e preclusiva dell'esame delle altre questioni sollevate;
- che la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese di questa fase processuale, da liquidarsi, in ragione della rilevata tardività e consequenziale inammissibilità del controricorso, con riguardo soltanto all'attività difensiva svolta all'odierna udienza;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso proposto da AR CH, e lo condanna al rimborso, congiuntamente in favore di NA e UI Di PA, delle spese inerenti alla partecipazione alla discussione, liquidandole nella complessiva misura di euro 1.014,15, di cui euro 1.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 30 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2002