Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
04074/ 0 1 REPUBB IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ledbarbituale . SEZIONE PRIMA CIVILE Втридманься Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo Presidente ROCCHI R.G.N. 14311/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 8762 Consigliere Rep. 1355 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Ud. 28/11/00 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S E NTENZA 3000 per diritti L il 23 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE COMUNE DI AUGUSTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA A. AMBROSINI 16, presso l'avvocato TRIBULATO S., rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'avvocato CORRADO PICCIONE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SOGEMA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 103, presso l'avvocato ADOLFO ZINI, 2000 rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA SEMINARA 2238 e GIOVANNI MAIORCA, giusta delega a margine del -1- CORTE SUPREMA DICASSAZIONE controricorso;
UFFICIO COPIE Richiest - controricorrente gar Sig. avverso la sentenza n. 197/99 della Corte d'Appello di per da CATANIA, depositata il 26/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rosario MORELLI;
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutival uditi ilper resistente, gli Avvocati Seminara e dal Sig. SEMINARI per diritti 124.000 + 6B4224.000+6134 Maiorca, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
18 LUG. 2001 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. DIRITTI D €0,52 L1000 CANCELLES LIRE 5000 CANCELLERI AY635914 AT641585 AS027199 €0,52 L.1000 AT891561 _ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con lodo del 21 marzo '96, emesso nella tra la SOGEMA s.r.l ed il Comune di controversia il quale, con contratto n.20 del 3 luglio Augusta - 1989, aveva concesSO in appalto alla G.M. s.a.s. (poi Sogema S..r. .1.) il servizio di pulizia, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nella città di Augusta ed in tutte le o circostanti ― l'adito Collegio arbitrale condannava il Comune al pagamento di somme varie in favore della società a titolo di importi revisionali, maggiori oneri sostenuti (per smaltimento presso costi per progettazione di discariche di terzi) e discariche autorizzate. Con atto notificato il 19 giugno '96, il Comune impugnava per nullità il lodo ex art. 828 c.p.c., tra l'altro, denunciando il difetto di specifica sottoscrizione della clausola compromissoria;
carenza di poteri giurisdizionali di quel Collegio per cessazione della materia del contendere in relazione al già intervenuto pagamento, da parte di essa Comune, dei compensi revisionali pretesi dalla del principio delsocietà e violazione contraddittorio. La Corte di Catania adita annullava il lodo 3 impugnato limitatamente alla statuizione di condanna del Comune relativa ad arretrati per compensi revisionali dal novembre '99 al giugno - che la stessa Sogema, riducendo l'iniziale ' 94 - sua domanda, aveva riconosciuto esserle stati nel frattempo già corrisposti;
ritenendo non fondato ogni altro dedotto motivo di nullità. Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 26 marzo 1999, il Comune di Augusta ricorre ora con cinque mezzi di cassazione resiste la Sogema con controricorso. Il Comune ha anche depositato memoria ex art. 385 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i cinque motivi della impugnazione il Comune, rispettivamente addebita alla Corte 1 territoriale di avere: I-violato l'art. 1341, co.2 C.C. con il ' ritenere (a torto) ininfluente il rilievo della mancata specifica approvazione della clausola compromissoria;
II-malamente applicato gli artt. 808, 829 n.20 c.p.c. in relazione alla clausola n.8 del capitolato d'oneri, non rilevando che "il lodo era stato pronunziato fuori e contro la predetta 4 clausola che non prevedeva genericamente la revisione del canone contrattuale........ma fissava specifiche modalità di accertamento"; III-violato, inoltre l'art. 1664 C.C. ' per aver mancato di verificare la sussistenza, nella specie, dei presupposti della "imprevedibilità”; IV-violato, altresì, gli artt. 806, 807, 808, 824 n.4 c.p.c. per non aver rilevato l'"evidente di una controversia sul puntoinesistenza essenziale della revisionabilità del canone"; V-non osservato, infine, il principio del contraddittorio, per avere "eluso la denunziata sua violazione" da parte del Collegio arbitrale, che "aveva pronunziato su materie non previste nell'atto introduttivo del procedimento ed illegittimamente inserite nel suo proseguo".
2. Nessuna di tale censure può trovare accoglimento.
2.1. Inammissibili, in primo luogo, risultano le doglianze di cui al secondo e terzo motivo, sotto il duplice profilo della genericità della loro formulazione e della novità, comunque, delle correlative prospettazioni di nullità, non precedentemente introdotte nel giudizio di merito.
2.2.Non esiste, poi, sotto alcun profilo, la 5 violazione dell'art. 1341 c.c. dedotta con il primo mezzo del ricorso. Pacifico in fatto che la clausola arbitrale è stata nella specie inserita nel regolamento approvato con delibera consiliare n.582/85 e che stato espressamente richiamato nel questo successivamente stipulato tra le parti, contratto l'asserita violazione di legge darebbe, invero, discendere in tesi del Comune, dal principio per cui "quando il solo aderente si rimette alla determinazione compiuta fuori del concorso iniziale della sua volontà si ha negozio per violazione imperfetta;
rientrante nella previsione del citato art. 1341, co.2° C.C." che appunto impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole versatorie tra le quali innegabilmente si ricomprende quella compromissoria. Ma il rilievo non coglie nel segno perché come anche di recente ribadito per potersi, in via di principio, configurare l'ipotesi prevista dal comma 2° dell'art. 1341 cit. non è sufficiente (anche)che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto è necessario predisposto e le condizioniche lo schema sia generali siano fissate, mediante moduli 6 di formulari, per servire una serie indefinita rapporti (cfr. nn.13605/1999; 11648/1993). Con riguardo poi, in particolare, ai contratti di appalto stipulati dalla P.a. [che nella prospettazione del ricorrente, in quanto provvedimenti necessariamente preceduti da regolatori del rapporto approvati dagli organi competenti, finirebbero così con l'essere sempre "per relazione imperfetta”] deve invece ribadirsi che il rinvio, in essi operato, alle clausole del generale per le opere pubbliche (cfr.capitolato n. 9573/1990) ed a, maggior ragione, alle clausole, come nella specie, di un capitolato speciale (cfr. n. 5292/1997) non configura ipotesi di contratto per adesione con conseguente assoggettazione alla prescrizione approvativa della norma di riferimento - bensì una fattispecie di contratto per relationem perfectamm nel quale il riferimento al precedente capitolato deve considerarsi come il risultato di una scelta concordata diretta all'assunzione di uno schema al quale entrambe le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetica l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute. Il che è quanto sostanzialmente presupposto 7 dalla sentenza impugnata che, anche per questa parte, si sottrae quindi a critica.
2.3. Palesemente destituito di fondamento è pure il quarto mezzo del ricorso in esame poiché nei limiti in cui 1'Amministrazione aveva già riconosciuto la debenza dei richiesti compensi revisionali [e cioè dall'88 al giugno ' 94 al dicembre 195] la Corte territoriale non ha mancato di rilevare l'inesistenza della controversia con il conseguente annullamento, per tal parte, del lodo impugnato.
2.4.Ed infondato è, infine, anche il residuo quinto motivo, poiché contrariamente all'avverso la stessa Corte ha ampiamente motivato assunto - come risulti per tabulas l'accettazione del contraddittorio da parte del Comune su tutti i punti oggetto della controversia elencati nell'atto di accesso ed i quelli ulteriore di precisazione e specificazione dei quesiti, sui quali, l'ente "è stato posto in condizione di contradedurre come si nota chiaramente dal contenuto della sua memoria di replica depositata il 20 febbrai 1996”. Ed in ordine a tale valutazione dei giudici a quibus, che, costituisce il risultato di un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in 8 sede di legittimità, la contestazione del ricorrente è, per di più, meramente assertiva.
3. Il ricorso va pertanto integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in £ € 945400 . oltre a £.16.000.000 per onorari. In Roma, il 28 novembre 2000 IL RELATORE IL s e c ri f CORTE SUPREMA DIC AZIONE Prima Sezione C e Juure EL SA TT Depositalo in Campofieria 22 sim Il IL CANCELLIERE Мы боисмент UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 18 GIU 2001 Sarie 4 ol n versate 5. 310.000 128137 trecentodiecimila ) 60000 p. Il Dirigente Arda Spri PO ट (Dott.ssa Maria Grazia 310000 Responsabile Servizio iudiziati (PEM RACC CHI 9