Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
La sospensione "ope legis" dei procedimenti penali concernenti determinate violazioni relative all'immigrazione, prevista dall'art. 1 ter, comma ottavo, D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, ne impedisce la definizione anche nella forma dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 40554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40554 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 889
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1414/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI HI N. IL *25/03/1980*;
avverso la sentenza n. 224/2009 TRIBUNALE di SONDRIO, del 24/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA G. che ha concluso per annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 24.09.2009, emessa sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica applicava a \Sahib AM, di nazionalità *marocchina*, la pena, in concorso di attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, di mesi 5 e giorni 10 di reclusione in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter;
pena sospesa;
fatto accertato il *23.09.2009*.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo violazione della L. n. 102 del 2009 che disponeva, in funzione della sanatoria per l'emersione del lavoro clandestino, la sospensione dei procedimenti penali relativi al D.Lgs. n. 286 del 1998, ivi compresa la norma la cui violazione viene ascritta al predetto \Sahib\, avendo lo stesso presentato, nei termini di legge, domanda di regolarizzazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero è del tutto pacifico che il D.L. n. 78 del 2009, art. 8, convertito con la L. n. 102 del 2009, ha imposto la sospensione ope legis di "tutti i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per la violazione delle norme relative all'ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 e successive modificazioni". È dunque altrettanto certo, per l'indiscutibile dato testuale, che - per i processi penali relativi all'addebitata violazione dell'art. 14, comma 5 ter, cit. si impone sospensione ex lege in presenza dei presupposti di legge. Nel caso di specie risulta provato, a mezzo della documentazione prodotta dall'imputato, che egli, attraverso il suo datore di lavoro, come per legge, aveva inoltrato -nei termini previsti (entro il 30.09.2009) e con le prescritte modalità informatiche- domanda di regolarizzazione in ordine ad un "lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare", così rientrando nella previsione normativa.- Ciò posto, deve rilevarsi come il giudice di primo grado sia incorso nella violazione di tale norma, non avendo rispettato l'obbligo di legge della sospensione del procedimento, nulla a tal fine rilevando l'intervenuto accordo pattizio tra le parti di definizione ex art. 444 c.p.p., atteso il controllo di legalità che il giudice comunque conserva a fronte della richiesta di patteggiamento.
L'impugnata sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per violazione di legge.- Gli atti vanno restituiti al Tribunale di Sondrio per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sondrio.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2010