Sentenza 22 novembre 2018
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod.proc.pen. è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione di documentazione medica necessaria all'accertamento delle lesioni patite dalla persona offesa in relazione al reato contestato di lesioni personali volontarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2018, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2018 |
Testo completo
02672-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 3056/2018 FRANCESCA MORELLI UP 22/11/2018 UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 35529/2017 ANTONIO SETTEMBRE Relatore ALESSANDRINA TUDINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR O' nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma ha - all'esito di giudizio abbreviato - confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato TA IC per evasione dagli arresti domiciliari e per lesioni personali gravi in danno di QU ZA. Secondo quanto si legge in sentenza l'imputato, dopo essersi allontanato abusivamente dall'abitazione in cui era ristretto (per effetto di un precedente provvedimento di custodia cautelare), per sottrarsi all'identificazione da parte delle Forze dell'ordine e all'arresto in flagranza di reato omise di rispettare l'ordine di fermata impartitogli dai carabinieri e, durante la fuga, attuata con deし l'Audi A3 tg CZ706YD, travolse l'auto della QU, provocandogli serie lesioni personali.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato avvalendosi di quattro motivi, con cui lamenta: a) la violazione degli artt. 582, 583, 590/bis e 546 cod. pen., nonché un vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del reato, per non essere stato giustificato l'inquadramento del fatto nella fattispecie dolosa, invece che in quella colposa;
b) la violazione degli artt. 441, comma 5, e 546 cod. proc. pen., nonché un vizio di motivazione, perché - in violazione della ratio propria del giudizio abbreviato - il giudicante ebbe a disporre l'acquisizione della certificazione medica attestante la diagnosi e la prognosi riferite alla persona offesa, sebbene non si trattasse di prova indispensabile per la decisione;
e che ciò fece contestualmente all'ammissione dell'imputato al rito speciale, in violazione delle regole sul contraddittorio;
c) la violazione degli artt. 81, cpv, cod. pen. e dell'art. 546 cod. proc. pen., derivante dal fatto che, con motivazione illogica, è stata esclusa la continuazione tra i due reati;
d) la violazione delle norme che devono guidare il giudice nella commisurazione della sanzione, atteso che non si è tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato, del suo pentimento e del "forte disagio in cui lo stesso si trovava al momento della commissione del fatto". CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato l'ultimo motivo di ricorso;
sono infondati tutti gli altri.
1. In ordine al primo motivo, va rilevato, innanzitutto, che sono esatte le premesse teoriche da cui muove la sentenza impugnata, per la quale la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente non sta nella previsione dell'evento (che è comune alle due fattispecie), ma nella accettazione del rischio che un determinato evento si verifichi nel primo caso e nella convinzione di poter evitare l'evento, pur previsto, nel secondo caso. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha affermato, richiamando giurisprudenza di questa Corte, che il dolo eventuale ricorre allorché l'agente si sia chiaramente rappresentata la possibilità di verificazione dell'evento concreto e che abbia agito anche a costo di determinarlo, mentre ricorre la colpa cosciente allorché l'agente si sarebbe astenuto dalla condotta, ove avesse avuto la contezza che l'evento si sarebbe verificato. Altrettanto correttamente ha richiamato gli elementi indicativi del dolo eventuale, al fine di distinguerlo dalla colpa cosciente, compendiabili nell'insieme 2 delle condizioni in cui si svolge la condotta del reo e che depongono per l'accettazione dell'evento (lontananza della condotta tenuta da quello doverosa;
personalità dell'agente; durata e ripetizione dell'azione; fine perseguito;
condotta successiva al fatto;
probabilità di verificazione dell'evento; conseguenze negative per lo stesso autore;
contesto dell'azione illecita). Coerentemente alle premesse, la Corte d'appello ha rilevato che la lontananza della condotta di guida tenuta da TA rispetto a quella doverosa (l'imputato percorse una strada altamente frequentata e ad elevata velocità e compì numerose manovre elusive e pericolose per sottrarsi al controllo), il suo stato psico-fisico (aveva fatto un pregresso uso di stupefacenti) e la condotta successiva all'impatto con l'auto di QU ZA (si diede subito alla fuga, dimostrando che il suo unico interesse era quello di sottrarsi all'arresto per la pregressa evasione) sono univocamente indicativi della consapevolezza che, dalla sua condotta, potesse derivare il ferimento di altri utenti della strada e della accettazione del rischio di una siffatta eventualità. Il percorso argomentativo segue quello tracciato dalla giurisprudenza di legittimità per l'accertamento dell'elemento soggettivo ed è rispettoso dei criteri di valutazione della prova posti dall'art. 192 cod. proc. pen., anche nell'apprezzamento di quelli che sono stati considerati indici sintomatici del dolo e che sono tranquillamente riconducibili alla nozione di indizi gravi, precisi e concordanti. Il motivo è pertanto infondato.
2. Il motivo in rito è inammissibile perché non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, sulla scia della consolidata giurisprudenza di legittimità, ricorda che, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" attribuito al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc.pen. è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento (Cass., n. 42050 del 1/7/2014, Rv 260514; sez. 2, n. 40724 del 18/9/2013; sez. 1, n. 24865 del 9/10/2012). Pertanto, anche in sede di giudizio abbreviato non è affatto precluso al giudice di acquisire la certificazione medica necessaria all'accertamento delle lesioni patite dalla persona offesa, ove il reato contestato sia come nella specie - quello di lesioni personali volontarie. Solo assertiva è, per il resto, la violazione del contraddittorio, dal momento che l'acquisizione è avvenuta in udienza, sicché nulla ha impedito all'imputato di esporre le proprie ragioni. ми 3 3. Parimenti infondate, in maniera manifesta (salvo quanto appresso si dirà), sono pure le lagnanze in tema di commisurazione della sanzione, la quale è rimessa al potere discrezionale del giudice e non è censurabile in cassazione se non per violazione dell'art. 133 cod. pen. o per motivazione manifestamente illogica. Nella specie, l'applicazione della pena nel minimo edittale esclude che la norma suddetta sia stata violata (se non in senso favorevole all'imputato), mentre la negazione delle attenuanti generiche è stata motivata facendo Implicito riferimento alla gravità della condotta e ai precedenti giudiziari, oltre che, esplicitamente, alla mancanza di elementi favorevolmente apprezzabili;
il che rende il percorso logico seguito più che adeguato rispetto alla conclusione cui il giudice pervenuto, a fronte di critiche basate su dati congetturali e assertivi, ovvero addirittura inconferenti (il "pentimento" dell'imputato e il "disagio" in cui si trovava al momento del fatto).
4. Fondato appare, invece, il motivo relativo alla continuazione criminosa, esclusa per "l'occasionalità" del controllo operato dalle Forze dell'Ordine e della conseguente condotta lesiva. Tale motivazione non tiene conto, però, del fatto che, come emerge dall'imputazione, i due reati per cui è processo furono commessi nella stessa giornata e che sono avvinti da nesso finalistico, giacché la condotta lesiva fu tenuta per sottrarsi al controllo di polizia;
il che lascia aperta la possibilità che, nel progettare l'evasione, TA abbia messo nel conto di darsi alla fuga, ove sottoposto a controllo, per guadagnarsi l'impunità. La sentenza va pertanto annullata sul punto con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame. Così deciso il 22/11/2018 Il Presidente Il Consigliere Estensore (France Morelli) (Antonio Depositato in 2-1 GEN. 2019 Roma, li Funzionio Ciudiziario Diana UBALD 4