Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2003, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
c.c.75863 0-41 65 / 0 ESENTE DA REGISTRAZIONE @n peus, art 13 quinop 2615184 3 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8101/01 Dott. Bruno SACCUCCI - Consigliere Cron. 8644 Dott. Vincenzo DI NUBILA F Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE 1 Consigliere 04.08/07/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA C AZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA (N. 75863 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da UFFICIO DELLE ENTRATE DI PERUGIA, AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE DI GUALDO TADINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in 2002 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 3121 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope -1- legis;
ricorrente
contro
AN CO;
intimato avverso la sentenza 11. 293/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 31/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per 11 ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo • SA CO residente in residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione cal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, . 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione RC' la detrazione, ridetermineva 1'ammontare del reddito spectasse imponibile сол esclusione della stessa e notificava contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione " Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione Falsa applicatione degli 13 actc. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del c.1. 30 dicembre 1985, 1. 971; 13, COMTE 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata con ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigentato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1995, 17. 791 convertito con modificazioni in legge 23 Febbraio 1986, n. 16 quale prevede che le Somme relative 三 pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del C.L. 26 maggi 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 2 luglio 1984. 363, fino al 31 dicembre 1985 residenti n. nei Comeni dell'Italia centrala e meridionale colpiti de eventi sismici, alla formazione dell'imponibile ai fini 2 de ll' IRPEFconcorrenc **51cain virtu dell'interpretazione cui dell' ILOR all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, gost in relat all'art. 11 della legge 18 febbraio 1299, n. deve essex Me considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 2/7/2002 Così deciso in Roma il Presidente Il Co.B. AstensoreCont leave C FLUERE O re A Oygi 2.1 MAR 2003 DEPOLTT чаль u Moble ESENTE VA REGISTRAZIONE at us at 13 (2615184m. 159Ориторнів