Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 1
La disciplina transitoria posta dall'art. 10, comma ottavo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma decimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 abbiano raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, si applica la previgente normativa più favorevole in luogo del divieto di cumulo del trattamento pensionistico di anzianità con il reddito da lavoro autonomo, introdotto dal comma 6 del medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo, presuppone che i requisiti contributivi minimi siano maturati in quelle stesse gestioni previdenziali a carico delle quali sono le pensioni di anzianità investite dal divieto di cumulo; ne consegue che la disposizione transitoria non può trovare applicazione per il lavoratore che, alla data del 31 dicembre 1994, abbia raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità a carico del Fondo di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'INPS, costituendo tale Fondo una forma di previdenza integrativa di tipo aziendale e non già una forma sostitutiva, e tantomeno esclusiva, dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12314 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO MERCANTI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG RE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RE AG, EMILIO BACCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 292/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 30/10/00;, R.G.N. 191/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato TADRIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Lecce - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 26 febbraio 1999 - aveva accolto la domanda proposta, contro l'INPS, da AL LI - titolare di pensione di anzianità, con decorrenza dal 31 maggio 1997, a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Istituto - per ottenere declaratoria d'inapplicabilità del divieto di cumulo del trattamento pensionistico d'anzianità con il reddito da lavoro autonomo (previsto dall'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) - potendo beneficiare della disciplina transitoria (di cui al comma 8 dello stesso art. 10, come modificato dall'art. 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), che prevede l'applicazione della "previgente normativa più favorevole" ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1994, abbiano "raggiunto i requisiti contributivi minimi per fa liquidazione di pensione di vecchiaia o di anzianità" - in base al rilievo che, a quella data (31 dicembre 1994, appunto), il LI aveva già raggiunto il requisito contributivo minimo (25 anni di effettivo servizio) per la liquidazione della pensione di anzianità a carico di detto Fondo di previdenza - avendo questa "carattere temporaneamente sostitutivo" della pensione a carico dell'AGO - mentre non rileva, agli stessi fini, il raggiungimento del requisito dell'età per la pensione di anzianità o di vecchiaia.
Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 10, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 15, comma 8
quinquies, legge 8 agosto 1995, n. 335; 22, lett. f e g, e 26 regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'Inps, approvato con decreto interministeriale del 22 febbraio 1971), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile, nella specie, il divieto di cumulo del trattamento pensionistico d'anzianità con il reddito da lavoro autonomo (previsto dall'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) - potendo il lavoratore (ed attuale resistente) beneficiare della disciplina transitoria (di cui al comma 8 dello stesso art. 10, come modificato dall'art. 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), che prevede l'applicazione della "previgente normativa più favorevole" ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1994, abbiano "raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione di pensione di vecchiaia o di anzianità" - sebbene il lavoratore stesso avesse raggiunto, a quella data (31 dicembre 1994, appunto), soltanto il requisito contributivo minimo (25 anni di effettivo servizio) per la liquidazione della pensione di anzianità, a carico del Fondo di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'Inps, che ha carattere integrativo - e non sostitutivo - della pensione corrispondente a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Il ricorso è fondato.
2. Invero la disposizione (art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) - recante la disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo, applicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie - prevede (comma 6), per quel che qui interessa, la non cumulabilità parziale, con i redditi da lavoro autonomo, delle "pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive" - senza che ne risultino violati principi o disposizioni (e, segnatamente, l'articolo 38) della Costituzione (vedi Corte cost. n. 416 del 1999) - ma contestualmente fa salva (comma 8, come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537), tuttavia, l'applicazione della "previgente normativa,
se più favorevole", per i lavoratori che, "alla data del 31 dicembre 1994, sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità" (oltre alla stessa Corte cost. n. 416/99, cit., vedi Cass. n. 13835 del 2000). La chiara lettera della disposizione transitoria (comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, cit.) non lascia dubbi circa l'intenzione del legislatore di non frustrare le aspettative di quei lavoratori, che - pur non essendo titolari pensione, alla data del 31 dicembre 1994 - abbiano, tuttavia, raggiunto - alla stessa data - "i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità" (in tal senso, vedi Cass. n. 13835/2000, cit). Gli stessi "requisiti contributivi minimi", tuttavia, devono essere maturati - secondo il chiaro tenore della disposizione transitoria, letta in relazione alla disciplina a regime corrispondente (comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
cit.) che ne risulta derogata (sia pure in via transitoria) - in quelle stesse gestioni previdenziali ("assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e (...) forme di essa sostitutive, nonché (.....) forme esclusive", appunto), a carico delle quali sono le pensioni di anzianità investite dal divieto di cumulo. Coerentemente, la stessa disposizione transitoria non può trovare applicazione al lavoratore che - alla data del 31 dicembre 1994 - abbia raggiunto, come nella specie, "i requisiti contributivi minimi" per la pensione di anzianità a carico del Fondo di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'INPS (di cui al regolamento approvato con decreto interministeriale del 22 febbraio 1971).
Infatti tale Fondo - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 387/2000, 10013/90 e, con riferimento ad analoga forma di previdenza per il personale dei soppressi enti mutualistici, n. 3303/98, 10679/76, tutte delle sezioni unite, nonché n. 6170, 1753/98 della sezione lavoro) - è una forma di previdenza integrativa di tipo aziendale - e non già sostitutiva ne', tantomeno, esclusiva - dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per i lavoratori difendenti.
Di conseguenza, deve trovare applicazione - alla dedotta fattispecie - il divieto parziale di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro autonomo (di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, cit), anziché la "più
favorevole" normativa previgente nella stessa materia. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (ai sensi dell'art. 384, 1 comma, c.p.c).
La causa, infatti, può essere decisa nel merito - senza che siano all'uopo necessari accertamenti di fatto ulteriori - rigettando la domanda proposta da AL LI contro l'INPS. Sussistono, tuttavia, giusti motivi (art. 92 c.p.c.) per compensare tra le parti le spese dell'intero processo (ai sensi dell'art. 385, 2 comma, c.p.c).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
Decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da AL LI contro l'INPS; Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003