Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12314
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Sentenza 21 agosto 2003

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La disciplina transitoria posta dall'art. 10, comma ottavo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma decimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 abbiano raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, si applica la previgente normativa più favorevole in luogo del divieto di cumulo del trattamento pensionistico di anzianità con il reddito da lavoro autonomo, introdotto dal comma 6 del medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo, presuppone che i requisiti contributivi minimi siano maturati in quelle stesse gestioni previdenziali a carico delle quali sono le pensioni di anzianità investite dal divieto di cumulo; ne consegue che la disposizione transitoria non può trovare applicazione per il lavoratore che, alla data del 31 dicembre 1994, abbia raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità a carico del Fondo di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'INPS, costituendo tale Fondo una forma di previdenza integrativa di tipo aziendale e non già una forma sostitutiva, e tantomeno esclusiva, dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12314
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12314
    Data del deposito : 21 agosto 2003

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