Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 15004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15004 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA BOLLI S DA REGISTRAZIONE N 1981, $150 04/0 3 NOME DEL PO 11- 24- al sistema BAN L. 23 RT modifiche A LA CORTE SUPR Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 28346/01 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron.30432 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere Ud. 02/04/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SANT ILARIO DELLO JONIO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso 1'Avvocato ALBERTO PANUCCIO rappresentato difeso dall'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
AR PA;
- intimato avverso la sentenza n. 139/01 del Giudice di pace di 2003 LOCRI, depositata il 25/05/01; 865 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 1 udienza del 02/04/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Carnuccio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 RI AS, con ricorso depositato il 26 febbraio 2001, propose opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Locri, avverso un verbale della polizia mu- nicipale di Sant'Ilario dello Ionio di contestazione della violazione dell'art. 142, comma del codice della strada notificatogli il 6 febbraio 2001, accerta- ta a mezzo autovelox il 12 settembre 2000. L'opponente deduceva, tra l'altro, la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e degli artt. 384 e 396 del relativo regolamento di esecuzione, per non essere stata la infrazione immediatamente contestata. In con- traddittorio con il Comune di Sant'Ilario dello Ionio il Giudice di pace di Locri, con sentenza depositata il 25 maggio 2001, notificata il 26 luglio 2001, accoglie- l'opposizione, per non essere stata la infrazioneva contestata immediatamente, come prescritto dall'art. 200 del codice della strada, affermando che ove, come 2 nel caso di specie, secondo quanto risulta da una con- sulenza tecnica effettuata in altro giudizio sull'apparecchiatura autovelox utilizzata, questa con- senta l'accertamento immediato dell'infrazione, senza la necessità di attendere il successivo sviluppo della fotografia, la contestazione deve sempre essere imme- diatamente compiuta e l'autorità che procede all'accertamento deve organizzare il servizio in modo da potere essere in grado di farlo. Avverso tale sentenza il Comune di Sant'Ilario dello Ionio ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al RI il 7 novembre 2001, formulando tre motivi di impugnazione. La parte intimata non ha presentato difese. Il ricorrente ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2700 cod. civ., della disponibilità delle prove e del contraddittorio, per avere il giudice for- mulato il proprio giudizio su una consulenza tecnica espletata in altro giudizio, tra altre parti e non de- positata nel presente giudizio, consulenza tecnica che contraddice le risultanze, valevoli sino a querela di falso, del verbale di accertamento, secondo il quale l'apparecchiatura autovelox utilizzata non consentiva 3 l'accertamento dell'illecito se non successivamente, dopo che il veicolo era già a distanza dal luogo dell'accertamento. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, poiché la contestazione successiva, con notifica del verbale entro il termine previsto dall'art. 201, può essere sempre validamente compiuta nei casi di impossi- C bilità di contestazione immediata, fra i quali vi è il caso in cui l'accertamento sia avvenuta a mezzo di ap- parecchi di rilevamento che consentano l'accertamento dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento. Si deduce che nel caso di specie il verbale, che sul punto fa prova fino a querela di falso, afferma che la contestazione non era stata ef- fettuata immediatamente in quanto 1'apparecchiatura utilizzata consentiva la determinazione dell'illecito solo dopo il passaggio del veicolo e ciò giustificava di per sé la contestazione successiva a norma dell'art. 201. Con il terzo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 200 e 201 del codice della strada e dell'art. avendo il 384 del relativo regolamento di esecuzione 4 Giudice di pace accolto l'opposizione censurando le mo- dalità di organizzazione del servizio, ed in relazione a tale censura avendo ritenuto che la contestazione im- mediata potesse e dovesse essere fatta. Il ricorso è fondato. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 set- tembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giu- gno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494). Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giuri- sdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571). Tuttavia nessun sindacato è consentito in propo- 5 sito nelle ipotesi che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margi- ne di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibi- lità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l'accertamento sia avvenuto "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovve- ro dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento". Il Giudice di pace ha accolto l'opposizione af- fermando che "solo ove l'apparecchiatura elettronica impiegata per la rilevazione delle infrazioni non con- senta l'immediata determinazione dell'illecito o della sua gravità, basandosi unicamente su un sistema foto- grafico con successivo sviluppo del fotogramma, l'autorità amministrativa che ha effettuato la rileva- zione può legittimamente procedere alla posticipazione dell'accertamento", mentre quando sia impiegato un ap- parecchio che consenta l'immediata rilevazione dell'infrazione senza che sia necessario lo sviluppo della fotografia, potendosi visualizzare subito l'infrazione, "l'autorità che effettua i controlli ha l'obbligo di predisporre quanto necessario alla imme- diata contestazione dell'infrazione accertata", essendo illegittima la contestazione successiva. L'art. 384 del 6 regolamento di esecuzione del codice della strada, in- fatti, consentirebbe la contestazione successiva solo per gli accertamenti della violazione compiuti a mezzo di apparecchi che consentono l'accertamento dell'illecito in tempo successivo, cioè dopo lo svilup- po della foto. Il giudice di pace ha quindi affermato che nel ca- so di specie era stato utilizzata un'apparecchiatura Velomatic 512 la quale, secondo quanto rilevato da una consulenza tecnica espletata in altro giudizio, "consente il tempestivo accertamento di un'eventuale infrazione anche se non consente l'altrettanta tempe- stiva e certa individuazione dell'automezzo a bordo del quale il conducente avrebbe posto in essere la condotta sanzionata dovendosi per questo attendere lo sviluppo della foto". L'Amministrazione, pertanto, secondo il Giudice di pace, nel caso di specie, aveva l'obbligo di predisporre il servizio di accertamento in modo tale da effettuare la contestazione immediata delle infrazioni accertate, non operando le ragioni che rendono legitti- ma la contestazione successiva. Con tale motivazione il Giudice di pace innanzi- tutto ha utilizzato un accertamento peritale relativo ad altro processo e non acquisito agli atti, in contra- sto con il principio secondo il quale gli accertamenti 7 peritali svolti in altri processi possono essere uti- lizzati ove ritualmente prodotti (Cass. 19 settembre 2000, n. 12422), ovvero, nei giudizi come quelli di op- posizione a sanzione amministrativa, in cui il giudice ha poteri officiosi (art. 23, comma 6, 1. n. 689 del 1981), ove ritualmente acquisiti, in modo da garantire il contraddittorio, che altrimenti ne risulta leso. In secondo luogo il Giudice di pace ha affermato, in contrasto con il disposto dell'art. 384 sopra men- zionato, che solo ove l'apparecchiatura utilizzata ri- chieda lo sviluppo di un fotogramma la contestazione potrà legittimamente essere fatta successivamente, men- tre l'art. 384 non fa cenno a tale condizione. Infine ha censurato le modalità di organizzazione del servi- zio, affermando sostanzialmente che 1'Amministrazione nel caso di specie era tenuta a predisporre una seconda pattuglia. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Reggio Calabria, che statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cas- sa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Reggio Calabria. 8 Così deciso in Roma il 2 aprile 2003, nella came- ra di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore (Rosario De Musis) (Francesco Felicetti) Кращийuns Delinth. IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 80TT. 2003/ il IL CANCELL