Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con cui il presidente della Corte d'appello abbia erroneamente qualificato come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta avverso la sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., a sua volta erroneamente indicata come sentenza predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen., con conseguente restituzione degli atti al giudice di appello per lo svolgimento del giudizio di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2008, n. 45334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45334 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1374
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 027146/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sull'appello qualificato come ricorso da Corte Appello Venezia con ordinanza 26.6.2008 proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) SC MA, N. IL 01/04/1978;
avverso SENTENZA del 11/01/2007 TRIBUNALE di PADOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore Avv. DIONESALVI Salvatore che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 11.1.2007, emessa in udienza pubblica, il Tribunale di Padova ha assolto EL MA, ai sensi dell'art.129 c.p.p., perché il fatto non sussiste, dal reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, poiché il foglio di via obbligatorio, la cui inottemperanza era stata contestata all'imputato, era privo della sottoscrizione del Questore o di un suo delegato, il che avrebbe reso l'atto inesistente e quindi inidoneo a produrre effetti giuridici. Contro tale sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia in data 9.2.2007 lamentando che la copia dell'atto notificata al destinatario non doveva essere sottoscritta quando era certa la sua riconducibilità all'autore e non era contestata la conformità all'originale; e comunque il giudice, in caso di dubbio, ben avrebbe potuto avvalersi dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p., ed acquisire l'originale che recava la firma autografa del Questore. Il Procuratore Generale ha all'uopo citato una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per cui non vi è necessità della sottoscrizione delle copie conformi del provvedimento, mentre, anche con riguardo al documento originale, è sufficiente che sia certa la provenienza indipendentemente dalla sottoscrizione.
Il Presidente della Corte di Appello di Venezia, con provvedimento in data 26 giugno 2008, ha qualificato l'appello come ricorso per Cassazione e disposto la sua trasmissione a questa Corte, ritenendo che la sentenza di primo grado dovesse considerarsi come emessa ai sensi dell'art. 469 c.p.p. anche se fuori dalle ipotesi previste dalla detta norma (che riguardano la mancanza di una condizione di procedibilità o di proseguibilità dell'azione penale ovvero la presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimene e cioè ipotesi non sussistenti nel caso in esame in cui il proscioglimento è avvenuto per motivi di merito) e che fosse pertanto soltanto ricorribile per cassazione per espressa previsione dell'art. 469 c.p.p.. La qualificazione della sentenza di primo grado, quale sentenza predibattimentale erroneamente emessa al di fuori dai casi previsti dalla legge, non può essere condivisa poiché si legge nella sentenza ed è confermato dal verbale di dibattimento, che si tratta di sentenza emessa nel corso del dibattimento a norma dell'art. 129 c.p.p., cioè dopo avere sentito le parti nel dibattimento. E che si tratti di sentenza emessa nel dibattimento a norma dell'art. 129 c.p.p. è ulteriormente confermato dalla formula di proscioglimento che è quella di assoluzione, mentre, se il giudice avesse proceduto ai sensi dell'art. 469 c.p.p., la formula sarebbe stata di non doversi procedere.
Trattandosi quindi di sentenza avente la forma e la sostanza di sentenza di assoluzione emessa a norma dell'art. 129 c.p.p., il mezzo di impugnazione dell'appello, scelto dal Pubblico Ministero, è stato corretto e non può essere diversamente qualificato (anche perché contiene censure di merito e chiede la riforma della sentenza). A norma dell'art. 593 c.p.p., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 6 febbraio 2007 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.1, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenza di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.603 c.p.p., se la nuova prova è decisiva - il Pubblico Ministero
può infatti appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse nel dibattimento e fra queste è sicuramente compresa la sentenza emessa a norma dell'art. 129 c.p.p., che presuppone la instaurazione di un giudizio in senso proprio (v. Cass. n. 39840 del 2005, rv. 232759; Cass. n. 48338 del 2004, rv. 230692; Cass. sez. un. n. 3027 del 2001, rv. 22055). La ordinanza della Corte di Appello che ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione deve essere pertanto annullata con conseguente restituzione degli atti alla Corte di Appello affinché dia corso al giudizio di appello.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA Annulla senza rinvio la ordinanza del 26.6.2008 della Corte di Appello di Venezia alla quale dispone trasmettersi gli atti per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008