Sentenza 24 maggio 2000
Massime • 1
In tema di letture consentite in dibattimento, in base agli artt. 431 e 511 cod. proc. pen. la querela viene inserita nel fascicolo per il dibattimento, ed è utilizzabile, ai soli fini della procedibilità dell'azione penale; sicché da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2000, n. 7832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7832 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 24/05/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. LUCIANO DI NOTO - Consigliere - N. 1066
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 32463/1999
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da
AL ON contro la sentenza 8 aprile 1999 della Corte d'Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, AL ON, in riforma della decisione del Tribunale che lo aveva assolto perché il fatto non costituisce reato, è stato ritenuto responsabile di violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed alla moglie separata.
2. Ricorre il ON, il quale, innanzitutto, rappresenta come non sia stato in grado di partecipare al giudizio di appello, per non aver avuto conoscenza del procedimento a suo carico. Chiede quindi di poter rendere, ai sensi dell'art. 489 c.p.p., le dichiarazioni spontanee previste nel successivo art. 494.
3. Lamenta quindi e con varie articolazioni il difetto di motivazione della sentenza, la quale è pervenuta ad una affermazione di responsabilità, in base ad insussistente materiale probatorio e senza procedere, come pure nell'appello il P.G. aveva richiesto, ad una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La sentenza inoltre non avrebbe distinto tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza e non avrebbe tenuto conto dell'incapacità economica del ON.
4. Con ulteriore motivo il ricorrente censura il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla valenza delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato in diritto
1. Ritiene la Corte fondata ed assorbente la censura riguardante gli elementi probatori di cui s'è avvalsa la Corte d'Appello.
2. La relativa sentenza, infatti, dichiara di basarsi esclusivamente sulla querela sporta dalla parte offesa NA NE e sulla decisione n. 156/95 del Tribunale civile, che ha stabilito la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del ON in sede di separazione.
3. Ora, secondo il disposto degli artt. 431 e 511 c.p.p., la querela viene inserita nel fascicolo per il dibattimento, ed è utilizzabile, ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, sicché da essa non potevano trarsi, come invece si è fatto, i dati necessari alla ricostruzione storica della vicenda.
D'altra parte l'impiego della pronunzia civile non è di per sè sufficiente ne' a dimostrare che il ricorrente abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ne' ad identificare, sotto il profilo quantitativo, quali siano i mezzi che il soggetto era tenuto a fornire secondo l'art. 570 c.p.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002