Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2000, n. 2552
CASS
Sentenza 20 aprile 2000

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Allorché la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate al condannato che ne vanta la proprietà, non potendo la relativa statuizione essere più posta in discussione a causa della preclusione del giudicato; in sede esecutiva può farsi questione sulla formazione del titolo esecutivo, sull'applicazione della confisca obbligatoria non disposta in sede di merito, sulla proprietà delle cose confiscate se non appartenenti al condannato o se rivendicate da un terzo, sulla estensione e modalità esecutive della confisca stessa, ma non può riconoscersi al giudice dell'esecuzione il potere di vanificare il giudicato stesso rimuovendo, in favore del condannato, il provvedimento di confisca non più soggetto a impugnazione.

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    https://www.eius.it/articoli/

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

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  • 4Lottizzazione abusiva: anche se il reato è estinto per prescrizione, resta la confisca
    Lorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2000, n. 2552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2552
Data del deposito : 20 aprile 2000

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