Sentenza 20 aprile 2000
Massime • 1
Allorché la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate al condannato che ne vanta la proprietà, non potendo la relativa statuizione essere più posta in discussione a causa della preclusione del giudicato; in sede esecutiva può farsi questione sulla formazione del titolo esecutivo, sull'applicazione della confisca obbligatoria non disposta in sede di merito, sulla proprietà delle cose confiscate se non appartenenti al condannato o se rivendicate da un terzo, sulla estensione e modalità esecutive della confisca stessa, ma non può riconoscersi al giudice dell'esecuzione il potere di vanificare il giudicato stesso rimuovendo, in favore del condannato, il provvedimento di confisca non più soggetto a impugnazione.
Commentari • 4
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
OSSERVAZIONI A MARGINE SU LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E PRESCRIZIONE CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI,SENTENZA 30 aprile 2020, n. 13539 Dalle Sezioni unite via libera alla “confisca nomofilattica”, ragionando su “riserva di codice”, relazione “marasca” e valutazione di proporzionalità secondo i principi enunciati dalla Grande Camera nella sentenza del 28 giugno 2018 (Case of g.i.e.m. s.r.l. and others v. Italy) Di LORENZO BRUNO MOLINARO ABSTRACT [En]: This legal paper critically addresses the decision-making process underlying the recent judgment of the united sections of Italian Supreme Court (April 30th, 2020 n. 40380), regarding illegal lotting and confiscation, with particular …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 4. Lottizzazione abusiva: anche se il reato è estinto per prescrizione, resta la confiscaLorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2000, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 20/04/2000
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. COLARUSSO VINCENZO " N. 2552
3. Dott. MARZANO FRANCESCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO " N. 21722/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) EL NI HA n. il N. N. 1965
2) AR MU n. il N. N. 1967
avverso ordinanza del 24.02.1999, TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COLARUSSO VINCENZO;
La Corte rileva
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata dagli odierni ricorrenti ed intesa ad ottenere la restituzione della somma di danaro confiscata con la sentenza di applicazione della pena nel loro confronti, resa dallo stesso tribunale e divenuta irrevocabile il 30.6.1998.
Il Tribunale ha ritenuto che all'accoglimento dell'istanza ostasse il giudicato formatosi sulla statuizione contenuta nella cennata sentenza che era preclusivo di ogni riesame circa la correttezza della disposta confisca.
Gli interessati, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Nel primo deducono violazione degli artt. 445 c.p.p. 240 c.p. sotto il profilo che la misura di sicurezza della confisca della somma non poteva essere applicata con la sentenza di patteggiamento ad una cosa non costituente prezzo del reato.
Nel secondo deducono violazione dell'art. 676 c.p.p. e contestano l'affermata preclusione richiamando, peraltro, un precedente dello stesso Tribunale.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Tribunale non si è pronunciato sulla legittimità della disposta confisca di tal che la Corte è esonerata dallo scrutinare il primo motivo mentre il secondo merita di essere esaminato poiché esso soltanto attiene alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il motivo - pur prescindendosi dalla legittimazione del condannato a richiedere la restituzione di cose a lui pervenute come contro prestazione di un negozio a causa illecita (SS.UU. 27.9.1995, Serafini) e dalla possibilità di disporne la restituzione (SS.UU.
3.7.1996 Chabni) - è comunque infondato, essendo di ogni evidenza la correttezza della decisone adottata dal Tribunale sul presupposto che la misura di sicurezza imposta con sentenza passata in giudicato non poteva essere ne' rivalutata nel merito ne' discussa quanto alla legittimità ne' rimossa dal giudice dell'esecuzione, dovendo la relativa statuizione formare oggetto di impugnazione alla sentenza. Ed è proprio il richiamo all'art. 676 c.p.p., con il quale i ricorrenti contestano la tesi del Tribunale, che, al contrario ne conferma la correttezza.
La norma invocata prevede genericamente la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine (tra l'altro) alla confisca ma ciò non implica che detto giudice possa rimuovere la misura di sicurezza che sia stata disposta dal giudice della cognizione escludendone la legittimità ovvero rilevando l'insussistenza dei presupposti fondativi del merito della pronuncia, così intaccando il giudicato sulla stessa formatosi.
A riprova di quanto testè detto è lo stesso testo della norma che nell'attribuire al giudice dell'esecuzione la competenza a conoscere della confisca, senza ulteriori specificazioni, attribuisce allo stesso giudice la competenza per la "restituzione delle cose sequestrate" con ciò escludendo quelle confiscate, dovendo la relativa statuizione formare oggetto di impugnazione alla sentenza che contiene il provvedimento ablativo.
Con riguardo alla confisca disposta con sentenza irrevocabile, non è ravvisabile il potere del giudice della esecuzione di disporre la restituzione delle cose confiscate al condannato che ne vanta la proprietà, non potendo la relativa statuizione essere più posta in discussione dallo stesso condannato a causa della preclusione pro iudicato.
Innanzi al giudice dell'esecuzione potrà farsi questione sul (sulla formazione del) titolo esecutivo, sull'applicazione delle confisca obbligatoria non disposta in sede di merito, sulla proprietà delle cose confiscate, se non appartenenti all'imputato (condannato) o rivendicate da un terzo, sulla estensione e sulle modalità esecutive della confisca stessa e, quindi, sulla portata del giudicato ma non potrà riconoscersi a detto giudice il potere di vanificare il giudicato stesso rimuovendo, in favore del condannato, il provvedimento di confisca disposto dal giudice del merito e non più soggetto ad impugnazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000