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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1979/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gaglianom ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1979 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione il dì 08/07/2025 con fascicolo rimesso al Giudice o al Collegio per la decisione in data 10/11/2025
e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZI SP AC
Attore opponente
E
in persona del suo titolare Sig. Controparte_1
(C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio Controparte_1 C.F._2
PE NT
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
****** Alla udienza cartolare del dì 08/07/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/2019 emesso dal Parte_1
Tribunale di Tivoli, in persona del giudice dr.ssa Adriana Mazzacane, datato 30.01.19 e pubblicato in data 07.02.19 reso nel procedimento RGN. 422/2019, con il quale veniva ingiunto all'attore – opponente, ed in favore della ditta individuale in persona del Controparte_1 proprio r.l.p.t., il pagamento della somma di Euro 64.698,72, oltre interessi come da domanda, nonché spese professionali liquidate in Euro 6000,00 per onorari, Euro 600,00 per spese, oltre 12,50% spese generali, IVA e CPA, oltre successive occorrende.
La nel ricorso monitorio specificava che in data Controparte_1
22 giugno 2012 il sig. sottoscriveva un regolare contratto d'appalto al fine di Parte_1 incaricare la della ristrutturazione del suo immobile e nello specifico del Controparte_1
Villino unifamiliare, sito in via passo dell'Allodola snc, Capena (RM), sul lotto distino in catasto al foglio 20, part. 249; - la ditta procedeva, quindi, all'esecuzione dei lavori e Controparte_1 veniva pagata in base ai SAL (Stato avanzamento lavori) raggiunti;
- Il committente pagava tutto regolarmente fino al SAL dell'80%; - In data 03/02/2014 la ditta inviava al CP_1 committente la fattura n. 51/2014 per lavori extra preventivo di € 26.980,72 e in data 03/10/2014 la fattura a saldo dei lavori previsti in preventivo n. 81/2014 di € 37.718,00; - Le suddette fatture tornavano insolute.
L'opponente rappresentava che il contratto prevedeva l'esecuzione di opere edili ed il termine fissato per l'ultimazione dell'opera era convenuto alla data del 15.12.2013; La ditta CP_1 alla data convenuta nel contratto per l'ultimazione dei lavori non aveva ottemperato a
[...] quanto previsto dal contratto medesimo e di fatto non ultimava le lavorazioni ed alcuni lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, come da perizia giurata del 15.12.2013 a firma del geometra Il Sig. era costretto, con ulteriore aggravio di Parte_2 Parte_1 costi, a rivolgersi ad altra e differente Ditta al fine di ultimare le lavorazioni non eseguite dalla ed eliminare i vizi. Conclude per l'accoglimento dell'opposizione e a revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto in quanto affetto da nullità insanabile;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, condannare la in persona del proprio Controparte_1 rapprendente legale p.t., al pagamento della massima somma della penale ovvero Euro 25.200,00, nonché per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge.
L'opposta eccepisce che controparte parla in modo generico di vizi, riportandosi ad autoreferenziali perizie di parte, prive di qualsivoglia valore, sia da un punto di vista giuridico che tecnico, senza tuttavia specificare mai cosa sia viziato, perché e quanto questo vizio possa incidere economicamente sul pagamento del saldo del prezzo, mentre per quanto concerne i lavori extra preventivo, controparte si limita a negarne l'obbligo di pagamento in quanto non rientranti nel contratto principale. Eccepisce la decadenza e prescrizione delle contestazioni e dei vizi dell'appalto ai sensi degli articoli 1667 e 1669 c.c., nonché la infondatezza della domanda riconvenzionale. Conclude per il rigetto della domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che prescritta e/o decaduta ai sensi degli articoli 1667 e 1669 c.c., la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale, con refusione delle spese di lite da distrarsi.
In corso di causa, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. richiesta dall'opposto, il Giudice già assegnatario Dott.ssa Adriana Mazzacane ammetteva le prove orali delle parti, riservando all'esito la decisione sulla CTU.
Va rilevato preliminarmente che in ordine ai lamentati vizi la parte opponente non ha richiesto la indefettibile C.T.U. e va ritenuto che le dichiarazioni testimoniali rese sul punto dai testi, sia di parte opponente, che di parte opposta, sono irrilevanti ai fini del decidere, tralasciata pertanto ogni valutazione relativa alla sollevata eccezione di decadenza e prescrizione delle eccezioni di vizi e difformità ex artt. 1667 e 1669 c.c..
All'udienza del 10/11/2020 veniva escusso il teste di parte opposta Sig. , il quale Testimone_1
-tra l'altro- sul Cap. 14 dichiara;
“non siamo riusciti a rispettare i termini di consegna per i lavori in più da fare”. All'udienza del 04/05/2021 veniva escusso il teste di parte opponente Sig.
, il quale -tra l'altro- sul Capitolo 17. in data 07/01/2014 ha ricevuto dalla Tes_2 [...] un preventivo per lavori extracontrattuali; ha risposto “non so” e sul Capitolo 18. tali CP_1 lavori considerati dalla come extracontrattuali erano invece già previsti e CP_1 CP_1 dovevano eseguirsi secondo quanto stabilito nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 23/06/2013; ha dichiarato “vero erano già previsti perché lui disse che aveva visionato tutti gli elaborati e anche i luoghi quindi per lui erano già sufficienti i disegni del sopralluogo sul posto per capire quello che doveva fare per fare l'offerta che poi ha fatto”. All'udienza del 23/11/2021 il medesimo teste Sig. veniva escusso in prova contraria, ma non sul Tes_2
Capitolo 48) concernente i “lavori extra”.
Rilevato che la opposta nell'alveo della Memoria Controparte_1
183, VI comma, n.2 c.p.c. rappresenta che i lavori extra realizzati non essendo stati concordati con nota scritta rappresentano delle varianti sostanziali o delle lavorazioni non prevedibili in fase di appalto che restano a beneficio del Committente;
Ritiene il giudicante che non è suffragata la circostanza relativa alla esecuzione dei lavori extra, come varianti sostanziali o delle lavorazioni non prevedibili in fase di appalto che restano a beneficio del Committente, di talché non sussistono obiettive risultanze per la valenza della richiamata sentenza della Cassazione civile sez. II - 02/08/2024, n. 21823 [Regime probatorio delle variazioni in un'opera in un contratto di appalto In tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente.].
Va ritenuto che la domanda riconvenzionale dell'opponente non è suffragata da riscontri probatori, considerate le divergenti dichiarazioni rese dai testi sul punto della imputabilità del ritardo nella esecuzione dei lavori. Va altresì ritenuto che le relazioni peritali, di parte opponente e di parte opposta, non costituiscono di per sé piena prova di quanto ivi rappresentato, in difetto di istanza di C.T.U., ovvero di disposta ammissione.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 37.718,00, a saldo dei lavori eseguiti ai sensi del contratto del 23/06/2012. La domanda riconvenzionale della parte opponente va rigettata. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa,
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli, in persona del giudice dr.ssa Adriana Mazzacane, datato 30.01.19 e pubblicato in data 07.02.19 reso nel procedimento RGN. 422/2019;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale della parte opponente Sig. ; Parte_1
3) Condanna l'opponente Sig. al pagamento di € 37.718,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda, in favore dell'opposta Controparte_1
in persona del suo titolare Sig.
[...] Controparte_1
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, 10/12/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gaglianom ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1979 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione il dì 08/07/2025 con fascicolo rimesso al Giudice o al Collegio per la decisione in data 10/11/2025
e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZI SP AC
Attore opponente
E
in persona del suo titolare Sig. Controparte_1
(C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio Controparte_1 C.F._2
PE NT
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
****** Alla udienza cartolare del dì 08/07/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/2019 emesso dal Parte_1
Tribunale di Tivoli, in persona del giudice dr.ssa Adriana Mazzacane, datato 30.01.19 e pubblicato in data 07.02.19 reso nel procedimento RGN. 422/2019, con il quale veniva ingiunto all'attore – opponente, ed in favore della ditta individuale in persona del Controparte_1 proprio r.l.p.t., il pagamento della somma di Euro 64.698,72, oltre interessi come da domanda, nonché spese professionali liquidate in Euro 6000,00 per onorari, Euro 600,00 per spese, oltre 12,50% spese generali, IVA e CPA, oltre successive occorrende.
La nel ricorso monitorio specificava che in data Controparte_1
22 giugno 2012 il sig. sottoscriveva un regolare contratto d'appalto al fine di Parte_1 incaricare la della ristrutturazione del suo immobile e nello specifico del Controparte_1
Villino unifamiliare, sito in via passo dell'Allodola snc, Capena (RM), sul lotto distino in catasto al foglio 20, part. 249; - la ditta procedeva, quindi, all'esecuzione dei lavori e Controparte_1 veniva pagata in base ai SAL (Stato avanzamento lavori) raggiunti;
- Il committente pagava tutto regolarmente fino al SAL dell'80%; - In data 03/02/2014 la ditta inviava al CP_1 committente la fattura n. 51/2014 per lavori extra preventivo di € 26.980,72 e in data 03/10/2014 la fattura a saldo dei lavori previsti in preventivo n. 81/2014 di € 37.718,00; - Le suddette fatture tornavano insolute.
L'opponente rappresentava che il contratto prevedeva l'esecuzione di opere edili ed il termine fissato per l'ultimazione dell'opera era convenuto alla data del 15.12.2013; La ditta CP_1 alla data convenuta nel contratto per l'ultimazione dei lavori non aveva ottemperato a
[...] quanto previsto dal contratto medesimo e di fatto non ultimava le lavorazioni ed alcuni lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, come da perizia giurata del 15.12.2013 a firma del geometra Il Sig. era costretto, con ulteriore aggravio di Parte_2 Parte_1 costi, a rivolgersi ad altra e differente Ditta al fine di ultimare le lavorazioni non eseguite dalla ed eliminare i vizi. Conclude per l'accoglimento dell'opposizione e a revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto in quanto affetto da nullità insanabile;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, condannare la in persona del proprio Controparte_1 rapprendente legale p.t., al pagamento della massima somma della penale ovvero Euro 25.200,00, nonché per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge.
L'opposta eccepisce che controparte parla in modo generico di vizi, riportandosi ad autoreferenziali perizie di parte, prive di qualsivoglia valore, sia da un punto di vista giuridico che tecnico, senza tuttavia specificare mai cosa sia viziato, perché e quanto questo vizio possa incidere economicamente sul pagamento del saldo del prezzo, mentre per quanto concerne i lavori extra preventivo, controparte si limita a negarne l'obbligo di pagamento in quanto non rientranti nel contratto principale. Eccepisce la decadenza e prescrizione delle contestazioni e dei vizi dell'appalto ai sensi degli articoli 1667 e 1669 c.c., nonché la infondatezza della domanda riconvenzionale. Conclude per il rigetto della domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che prescritta e/o decaduta ai sensi degli articoli 1667 e 1669 c.c., la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale, con refusione delle spese di lite da distrarsi.
In corso di causa, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. richiesta dall'opposto, il Giudice già assegnatario Dott.ssa Adriana Mazzacane ammetteva le prove orali delle parti, riservando all'esito la decisione sulla CTU.
Va rilevato preliminarmente che in ordine ai lamentati vizi la parte opponente non ha richiesto la indefettibile C.T.U. e va ritenuto che le dichiarazioni testimoniali rese sul punto dai testi, sia di parte opponente, che di parte opposta, sono irrilevanti ai fini del decidere, tralasciata pertanto ogni valutazione relativa alla sollevata eccezione di decadenza e prescrizione delle eccezioni di vizi e difformità ex artt. 1667 e 1669 c.c..
All'udienza del 10/11/2020 veniva escusso il teste di parte opposta Sig. , il quale Testimone_1
-tra l'altro- sul Cap. 14 dichiara;
“non siamo riusciti a rispettare i termini di consegna per i lavori in più da fare”. All'udienza del 04/05/2021 veniva escusso il teste di parte opponente Sig.
, il quale -tra l'altro- sul Capitolo 17. in data 07/01/2014 ha ricevuto dalla Tes_2 [...] un preventivo per lavori extracontrattuali; ha risposto “non so” e sul Capitolo 18. tali CP_1 lavori considerati dalla come extracontrattuali erano invece già previsti e CP_1 CP_1 dovevano eseguirsi secondo quanto stabilito nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 23/06/2013; ha dichiarato “vero erano già previsti perché lui disse che aveva visionato tutti gli elaborati e anche i luoghi quindi per lui erano già sufficienti i disegni del sopralluogo sul posto per capire quello che doveva fare per fare l'offerta che poi ha fatto”. All'udienza del 23/11/2021 il medesimo teste Sig. veniva escusso in prova contraria, ma non sul Tes_2
Capitolo 48) concernente i “lavori extra”.
Rilevato che la opposta nell'alveo della Memoria Controparte_1
183, VI comma, n.2 c.p.c. rappresenta che i lavori extra realizzati non essendo stati concordati con nota scritta rappresentano delle varianti sostanziali o delle lavorazioni non prevedibili in fase di appalto che restano a beneficio del Committente;
Ritiene il giudicante che non è suffragata la circostanza relativa alla esecuzione dei lavori extra, come varianti sostanziali o delle lavorazioni non prevedibili in fase di appalto che restano a beneficio del Committente, di talché non sussistono obiettive risultanze per la valenza della richiamata sentenza della Cassazione civile sez. II - 02/08/2024, n. 21823 [Regime probatorio delle variazioni in un'opera in un contratto di appalto In tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente.].
Va ritenuto che la domanda riconvenzionale dell'opponente non è suffragata da riscontri probatori, considerate le divergenti dichiarazioni rese dai testi sul punto della imputabilità del ritardo nella esecuzione dei lavori. Va altresì ritenuto che le relazioni peritali, di parte opponente e di parte opposta, non costituiscono di per sé piena prova di quanto ivi rappresentato, in difetto di istanza di C.T.U., ovvero di disposta ammissione.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 37.718,00, a saldo dei lavori eseguiti ai sensi del contratto del 23/06/2012. La domanda riconvenzionale della parte opponente va rigettata. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa,
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli, in persona del giudice dr.ssa Adriana Mazzacane, datato 30.01.19 e pubblicato in data 07.02.19 reso nel procedimento RGN. 422/2019;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale della parte opponente Sig. ; Parte_1
3) Condanna l'opponente Sig. al pagamento di € 37.718,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda, in favore dell'opposta Controparte_1
in persona del suo titolare Sig.
[...] Controparte_1
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, 10/12/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano