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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/09/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3073 del 2024, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. AGNELLO FRANCESCO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'8.10.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funziona di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis. c.p.c.
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 e L. 509/88, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso con condanna delle CP_1 spese.
La causa, istruita mediante CTU medica, veniva decisa con sentenza all'esito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025.
1 Motivi della decisione
Va, innanzitutto, rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale – decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU – di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase di opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.)
L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha riscontrato un quadro sindromico di natura complessa e polimorfa. In particolare, si è rilevato un significativo decadimento delle capacità cognitive e mnesiche, che costituisce l'elemento clinicamente predominante. Tale compromissione si inserisce in un contesto patologico già connotato da plurime comorbidità, tra cui una sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) trattata con ventilazione notturna a pressione positiva
(C-PAP), una condizione di incontinenza urinaria in fase di stabilizzazione, una ipoacusia bilaterale, nonché diffuse patologie osteoarticolari a carico di più distretti anatomici.
Alla luce di tale quadro clinico, il CTU ha quindi evidenziato come la ricorrente, pur non essendo del tutto impossibilitata a deambulare autonomamente, presenta rilevanti disfunzioni sotto il profilo cognitivo e mnemonico, che incidono sull'autonomia personale e rendono necessaria un'assistenza costante per il compimento degli atti quotidiani della vita.
In relazione alle patologie riscontrate e alla nuova documentazione prodotta in questa fase di merito, il perito ha concluso ritenendo che: “vi siano i presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento per garantire lo svolgimento delle attività di vita quotidiana, l'applicazione dell'articolato piano terapeutico e
2 per preservarne la propria incolumità più volte messa a rischio dalle frequenti cadute riportate nella documentazione clinica. Il suddetto beneficio va riconosciuto dal 13/09/2023 data in cui dall' accertamento specialistico neurologico della dott.ssa si evince il carattere continuativo della necessità di Persona_1 assistenza”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU di ambo le fasi in capo a , come da separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario, ex L. 18/80 e L. 509/88 per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, a far data dal
13.9.2023; rigetta la richiesta di condanna al pagamento dei ratei;
pone a carico di le spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese, CP_1
IVA e CPA, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
spese di CTU a carico di , come da separati decreti. CP_1
Così deciso in Agrigento, 09/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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