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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/12/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 1988/2025 tra le parti:
ATTORE
[...]
Parte_1
(cf. e P.Iva ) P.IVA_1 con l'avv. FRANCESCO CAPOCCIA
CONVENUTO Controparte_1
(cf. e P.Iva P.IVA_2 con l'avv. PIETRO LOMBARDI
OGGETTO: vendita di cose mobili
Decisa a Treviso, il 27 dicembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, Email_1 deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione:
- in via preliminare accogliere la spiegata eccezione di nullità e/o inesistenza della notificazione del decreto opposto per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.419/2025 reso nel giudizio rg. 94/2025 del Tribunale di Treviso nonché l'atto di precetto notificato in data 6.3.2025 per le ragioni di cui in premessa;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato per omessa notificazione del titolo esecutivo da parte della e per Controparte_1 l'effetto dichiarare che questa non ha diritto ad agire esecutivamente ai danni della Parte_1
- nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccezione preliminare di inesistenza e/o nullità del decreto opposto, accogliere la spiegata eccezione di incompetenza per territorio del giudice della fase monitoria e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.419/2025 reso nel giudizio rg. 94/2025 del Tribunale di Treviso;
- nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza e/o illegittimità della pretesa creditoria della disporre la revoca o dichiarare invalido Controparte_1
e/o illegittimo e/o comunque inefficace il provvedimento monitorio opposto ingiuntivo n.419/2025 reso nel giudizio rg. 94/2025 del Tribunale di Treviso nonché ogni avversa pretesa ed eccezione per le ragioni di cui in premessa, perché infondato in fatto ed in diritto nonché perché sprovvista di prova. Con vittoria delle spese di giudizio”.
: “Voglia l'adito Tribunale di Treviso, ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione disattesa. in via preliminare A) Rigettarsi l'avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecutività in quanto il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per mancata opposizione e, in ogni caso, perché non ricorrono i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e, inoltre l'opposizione ex adverso proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, comunque, manca qualsivoglia sostanziale contestazione in merito all'esistenza ed esigibilità del credito monitoriamente azionato. nel merito B) Respingere integralmente l'opposizione ex adverso promossa perché inammissibile e\o improcedibile e infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
per l'effetto, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo N. 419/2025 (N. 401/2025 R.G.) con conseguente condanna di a pagare Controparte_2
2 in favore di la complessiva somma di Euro 13.227,58 oltre alle CP_1 liquidate spese e ai compensi della fase monitoria. C) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate sub B), condannare CP_2 a pagare in favore di per le causali e i titoli tutti di cui al
[...] CP_1 ricorso ex art. 633 c.p.c., la somma di Euro 13.227,58, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria. D) In ogni caso, con totale rifusione delle spese di lite e del compenso professionale. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, volta a ulteriormente domandare, precisare ed eccepire, anche a fronte di quanto verrà ex adverso dedotto, domandato e prodotto”.
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. di ha proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 419/2025 – provvisoriamente esecutivo – del valore di € 13.227,58, emesso dal Tribunale di Treviso il 3.03.2025, in favore di per il saldo prezzo di forniture di Controparte_1 abbigliamento per le stagioni 2023 e 2024. Ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi (formulati in via subordinata):
- inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, mancando tale atto tra gli allegati della PEC inviata dall'avv. Lombardi ai fini della notificazione stessa il 6.03.2025, come provato dalla relata ivi contenuta, in cui sono indicati solamente il ricorso per decreto ingiuntivo, la procura alle liti e l'atto di precetto;
- incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Viterbo, essendo l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio non di tipo portabile – da adempiere al domicilio del creditore, anche ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'art. 20 cpc. – mancando il relativo credito del requisito della liquidità, essendo fondato su mera fattura (Cass. SS.UU. 17989/2016); avendo la società opponente sede ad Acquapendente, che insiste nel circondario del Tribunale di Viterbo, anche ai fini dell'applicazione del criterio generale di cui all'art. 19 cpc. e di quello del cd. forum obligationis di cui all'art. 20 cpc.;
- inesistenza del credito e della relativa prova, essendo a tal fine insufficienti le sole fatture azionate in via monitoria;
- nullità, altresì, del notificato atto di precetto.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte, insistendo altresì nell'istanza ex art. 649 cpc..
2. Si è costituita in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'iniziativa avversaria, chiedendone il rigetto.
Ha rappresentato: di avere eseguito, il 14.04.2025, una seconda rituale notificazione a del decreto ingiuntivo n. 419/2025, ancora non CP_2 spirato il termine ex art. 644 cpc.; che avverso il decreto ingiuntivo così notificato non è stata proposta alcuna valida opposizione ed è divenuto pertanto definitivo. Ha sostenuto pertanto l'inammissibilità-improcedibilità della presente opposizione (spiegata avverso un decreto ingiuntivo mai notificato).
4 Ha negato, in ogni caso, la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso, fondata solo su uno dei criteri dell'art. 20 cpc., senza considerare invece gli altri criteri (alternativi) ex artt. 18, 19 e 20 cpc..
Ha sostenuto, inoltre, la sussistenza del credito monitorio e della relativa prova, richiamando, in particolare, i riconoscimenti di debito del 24.05.2024 e 3.06.2024, provenienti dal legale rappresentante dell'opponente, prodotti in sede monitoria ai fini delle statuizioni ex art. 642/2 cpc.; ha rilevato, in ogni caso, l'assenza di specifiche contestazioni in ordine alla ricezione della merce e alla corretta fatturazione.
Ha contestato infine la competenza del Tribunale di Treviso a conoscere delle sorti del precetto e della eventuale opposizione, da proporre dinanzi al Tribunale di Viterbo, quale giudice del luogo dell'avvenuta notifica, non essendo possibile, nel caso di specie, il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto.
Ha quindi concluso come sopra riportato.
3. All'esito della prima udienza, la causa – documentale – passa in decisione.
*** *** ***
4. L'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
5. Secondo il più recente orientamento dei giudici di legittimità, ispirato dal principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, la “prima” notificazione eseguita a mezzo PEC da è da ritenere nulla, e non CP_1 anche inesistente, come invece assunto da entrambe le parti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare «residuale» la categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non atto, che è “configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto – da intendere quale atto notificatorio, ovverosia procedura notificatoria – nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto” (Cass. SS.UU. n. 14916/2016).
5 Ora, nel caso di specie, per allegazione della stessa opponente, alla “prima” PEC erano stati allegati dal procuratore di : CP_1
- il ricorso monitorio;
- l'atto di precetto, contenente, nelle premesse, l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria che aveva emesso il decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo), del creditore procedente, ed anche del contenuto del provvedimento, con particolare riferimento al valore della domanda accolta (“la complessiva somma di euro 13.227,58 oltre le spese della procedura monitoria per euro 567,00 per compenso, euro 145,50 per esborsi oltre accessori nella misura di legge”). Quindi:
- il procedimento notificatorio (di trasmissione degli atti) risulta perfettamente conforme al diritto, poiché il mittente e il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come pacifico tra le parti;
- ed inoltre, dal contenuto complessivo degli atti allegati alla PEC risulta, in modo inequivocabile, sia la sua provenienza da Controparte_1
sia l'oggetto della notificazione, per quanto concerne sia gli estremi
[...] identificativi sia il contenuto dispositivo del notificando decreto ingiuntivo.
A conferma di questo, basi considerare che (che non ha dato CP_2 conto di essere venuta nella disponibilità del decreto ingiuntivo n. 419/2025 prima della proposizione della presente opposizione), è stata comunque in grado di compiutamente difendersi anche sul merito della pretesa creditoria.
Ciò esclude che si possa parlare di «totale mancanza dell'atto» - come sopra intesa – e quindi di inesistenza della notificazione.
5.1. Conseguentemente, la prima notificazione del decreto ingiuntivo opposto è da ritenere soltanto nulla.
Vizio sanato dalla proposizione della presente opposizione, ex art. 156/3 cpc., oltre che dalla rinnovata tempestiva notificazione del decreto ingiuntivo da parte del creditore.
5.2. Fermo restando che, come ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione (ord. 51/2023), il rimedio per far valere l'omessa notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, è l'opposizione ex art. 615 cpc., proponibile fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso.
6 6. Si procede quindi all'esame dei motivi di opposizione.
6.1. Non è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo il credito per cui è causa liquido, poiché determinato nell'ammontare dal titolo;
non essendo peraltro in contestazione nel caso di specie l'entità del credito monitorio come risultante dalle fatture azionate in sede monitoria.
7. Nel merito, non ha contestato l'avvenuta consegna della CP_2 merce fornita da , né ha allegato circostanze idonee a superare CP_1
l'efficacia probatoria dei due riconoscimenti di debito – del 24.05.2024 e 3.06.2024 –, sulla scorta dei quali è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
7.1. Le altre contestazioni sono – tutte – generiche, ed in quanto tali, come non proposte.
8. Infine, le doglianze relative al precetto – ove ammissibili – dovranno essere eventualmente fatte valere in sede di opposizione ex art. 615 cpc..
9. Per tutte queste ragioni, e in definitiva, l'opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. e spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al valore del credito monitorio), per le fasi effettive del giudizio (studio, introduttiva e trattazione), avendo depositato un solo atto ed essendosi risolta la CP_1 trattazione della causa in un'unica udienza.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 419/2025 nei confronti di Parte_1
[...]
2. CONDANNA a Parte_1 pagare, in favore di le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.689,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 27 dicembre 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
7
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 1988/2025 tra le parti:
ATTORE
[...]
Parte_1
(cf. e P.Iva ) P.IVA_1 con l'avv. FRANCESCO CAPOCCIA
CONVENUTO Controparte_1
(cf. e P.Iva P.IVA_2 con l'avv. PIETRO LOMBARDI
OGGETTO: vendita di cose mobili
Decisa a Treviso, il 27 dicembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, Email_1 deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione:
- in via preliminare accogliere la spiegata eccezione di nullità e/o inesistenza della notificazione del decreto opposto per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.419/2025 reso nel giudizio rg. 94/2025 del Tribunale di Treviso nonché l'atto di precetto notificato in data 6.3.2025 per le ragioni di cui in premessa;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato per omessa notificazione del titolo esecutivo da parte della e per Controparte_1 l'effetto dichiarare che questa non ha diritto ad agire esecutivamente ai danni della Parte_1
- nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccezione preliminare di inesistenza e/o nullità del decreto opposto, accogliere la spiegata eccezione di incompetenza per territorio del giudice della fase monitoria e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.419/2025 reso nel giudizio rg. 94/2025 del Tribunale di Treviso;
- nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza e/o illegittimità della pretesa creditoria della disporre la revoca o dichiarare invalido Controparte_1
e/o illegittimo e/o comunque inefficace il provvedimento monitorio opposto ingiuntivo n.419/2025 reso nel giudizio rg. 94/2025 del Tribunale di Treviso nonché ogni avversa pretesa ed eccezione per le ragioni di cui in premessa, perché infondato in fatto ed in diritto nonché perché sprovvista di prova. Con vittoria delle spese di giudizio”.
: “Voglia l'adito Tribunale di Treviso, ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione disattesa. in via preliminare A) Rigettarsi l'avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecutività in quanto il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per mancata opposizione e, in ogni caso, perché non ricorrono i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e, inoltre l'opposizione ex adverso proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, comunque, manca qualsivoglia sostanziale contestazione in merito all'esistenza ed esigibilità del credito monitoriamente azionato. nel merito B) Respingere integralmente l'opposizione ex adverso promossa perché inammissibile e\o improcedibile e infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
per l'effetto, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo N. 419/2025 (N. 401/2025 R.G.) con conseguente condanna di a pagare Controparte_2
2 in favore di la complessiva somma di Euro 13.227,58 oltre alle CP_1 liquidate spese e ai compensi della fase monitoria. C) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate sub B), condannare CP_2 a pagare in favore di per le causali e i titoli tutti di cui al
[...] CP_1 ricorso ex art. 633 c.p.c., la somma di Euro 13.227,58, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria. D) In ogni caso, con totale rifusione delle spese di lite e del compenso professionale. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, volta a ulteriormente domandare, precisare ed eccepire, anche a fronte di quanto verrà ex adverso dedotto, domandato e prodotto”.
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. di ha proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 419/2025 – provvisoriamente esecutivo – del valore di € 13.227,58, emesso dal Tribunale di Treviso il 3.03.2025, in favore di per il saldo prezzo di forniture di Controparte_1 abbigliamento per le stagioni 2023 e 2024. Ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi (formulati in via subordinata):
- inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, mancando tale atto tra gli allegati della PEC inviata dall'avv. Lombardi ai fini della notificazione stessa il 6.03.2025, come provato dalla relata ivi contenuta, in cui sono indicati solamente il ricorso per decreto ingiuntivo, la procura alle liti e l'atto di precetto;
- incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Viterbo, essendo l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio non di tipo portabile – da adempiere al domicilio del creditore, anche ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'art. 20 cpc. – mancando il relativo credito del requisito della liquidità, essendo fondato su mera fattura (Cass. SS.UU. 17989/2016); avendo la società opponente sede ad Acquapendente, che insiste nel circondario del Tribunale di Viterbo, anche ai fini dell'applicazione del criterio generale di cui all'art. 19 cpc. e di quello del cd. forum obligationis di cui all'art. 20 cpc.;
- inesistenza del credito e della relativa prova, essendo a tal fine insufficienti le sole fatture azionate in via monitoria;
- nullità, altresì, del notificato atto di precetto.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte, insistendo altresì nell'istanza ex art. 649 cpc..
2. Si è costituita in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'iniziativa avversaria, chiedendone il rigetto.
Ha rappresentato: di avere eseguito, il 14.04.2025, una seconda rituale notificazione a del decreto ingiuntivo n. 419/2025, ancora non CP_2 spirato il termine ex art. 644 cpc.; che avverso il decreto ingiuntivo così notificato non è stata proposta alcuna valida opposizione ed è divenuto pertanto definitivo. Ha sostenuto pertanto l'inammissibilità-improcedibilità della presente opposizione (spiegata avverso un decreto ingiuntivo mai notificato).
4 Ha negato, in ogni caso, la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso, fondata solo su uno dei criteri dell'art. 20 cpc., senza considerare invece gli altri criteri (alternativi) ex artt. 18, 19 e 20 cpc..
Ha sostenuto, inoltre, la sussistenza del credito monitorio e della relativa prova, richiamando, in particolare, i riconoscimenti di debito del 24.05.2024 e 3.06.2024, provenienti dal legale rappresentante dell'opponente, prodotti in sede monitoria ai fini delle statuizioni ex art. 642/2 cpc.; ha rilevato, in ogni caso, l'assenza di specifiche contestazioni in ordine alla ricezione della merce e alla corretta fatturazione.
Ha contestato infine la competenza del Tribunale di Treviso a conoscere delle sorti del precetto e della eventuale opposizione, da proporre dinanzi al Tribunale di Viterbo, quale giudice del luogo dell'avvenuta notifica, non essendo possibile, nel caso di specie, il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto.
Ha quindi concluso come sopra riportato.
3. All'esito della prima udienza, la causa – documentale – passa in decisione.
*** *** ***
4. L'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
5. Secondo il più recente orientamento dei giudici di legittimità, ispirato dal principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, la “prima” notificazione eseguita a mezzo PEC da è da ritenere nulla, e non CP_1 anche inesistente, come invece assunto da entrambe le parti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare «residuale» la categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non atto, che è “configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto – da intendere quale atto notificatorio, ovverosia procedura notificatoria – nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto” (Cass. SS.UU. n. 14916/2016).
5 Ora, nel caso di specie, per allegazione della stessa opponente, alla “prima” PEC erano stati allegati dal procuratore di : CP_1
- il ricorso monitorio;
- l'atto di precetto, contenente, nelle premesse, l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria che aveva emesso il decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo), del creditore procedente, ed anche del contenuto del provvedimento, con particolare riferimento al valore della domanda accolta (“la complessiva somma di euro 13.227,58 oltre le spese della procedura monitoria per euro 567,00 per compenso, euro 145,50 per esborsi oltre accessori nella misura di legge”). Quindi:
- il procedimento notificatorio (di trasmissione degli atti) risulta perfettamente conforme al diritto, poiché il mittente e il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come pacifico tra le parti;
- ed inoltre, dal contenuto complessivo degli atti allegati alla PEC risulta, in modo inequivocabile, sia la sua provenienza da Controparte_1
sia l'oggetto della notificazione, per quanto concerne sia gli estremi
[...] identificativi sia il contenuto dispositivo del notificando decreto ingiuntivo.
A conferma di questo, basi considerare che (che non ha dato CP_2 conto di essere venuta nella disponibilità del decreto ingiuntivo n. 419/2025 prima della proposizione della presente opposizione), è stata comunque in grado di compiutamente difendersi anche sul merito della pretesa creditoria.
Ciò esclude che si possa parlare di «totale mancanza dell'atto» - come sopra intesa – e quindi di inesistenza della notificazione.
5.1. Conseguentemente, la prima notificazione del decreto ingiuntivo opposto è da ritenere soltanto nulla.
Vizio sanato dalla proposizione della presente opposizione, ex art. 156/3 cpc., oltre che dalla rinnovata tempestiva notificazione del decreto ingiuntivo da parte del creditore.
5.2. Fermo restando che, come ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione (ord. 51/2023), il rimedio per far valere l'omessa notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, è l'opposizione ex art. 615 cpc., proponibile fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso.
6 6. Si procede quindi all'esame dei motivi di opposizione.
6.1. Non è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo il credito per cui è causa liquido, poiché determinato nell'ammontare dal titolo;
non essendo peraltro in contestazione nel caso di specie l'entità del credito monitorio come risultante dalle fatture azionate in sede monitoria.
7. Nel merito, non ha contestato l'avvenuta consegna della CP_2 merce fornita da , né ha allegato circostanze idonee a superare CP_1
l'efficacia probatoria dei due riconoscimenti di debito – del 24.05.2024 e 3.06.2024 –, sulla scorta dei quali è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
7.1. Le altre contestazioni sono – tutte – generiche, ed in quanto tali, come non proposte.
8. Infine, le doglianze relative al precetto – ove ammissibili – dovranno essere eventualmente fatte valere in sede di opposizione ex art. 615 cpc..
9. Per tutte queste ragioni, e in definitiva, l'opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. e spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al valore del credito monitorio), per le fasi effettive del giudizio (studio, introduttiva e trattazione), avendo depositato un solo atto ed essendosi risolta la CP_1 trattazione della causa in un'unica udienza.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 419/2025 nei confronti di Parte_1
[...]
2. CONDANNA a Parte_1 pagare, in favore di le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.689,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 27 dicembre 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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