Art. 6.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , le opere tutte, principali ed accessorie, da eseguirsi con i finanziamenti previsti dalla presente legge, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , le opere tutte, principali ed accessorie, da eseguirsi con i finanziamenti previsti dalla presente legge, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.