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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 41030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41030 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CO AR MA ARPAOLA BO RO EO IO MO SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Enercon S.R.L avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, per quanto qui rileva, ha confermato la condanna emessa in data 9 novembre 2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di Enercon Srl per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 9 e 24, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 56 e 640-bis cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la suddetta società, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 26, comma 2, d.ls. 231/2001 e carenza di motivazione, relativamente alla mancata valutazione del profilo di gravame inerente al riferimento nella sentenza di primo grado ad un contratto viceversa inconferente rispetto all’ipotesi oggetto di imputazione.
2.2. Violazione dell’art. 6, d.ls. 231/2001 e mancanza e contraddittorietà della motivazione, per quel che concerne la ribadita sussistenza della colpa di organizzazione. La Corte di appello, da un lato, non chiarirebbe perché le modalità gestorie utilizzate non potessero ritenersi astrattamente idonee, se non evidenziandone a posteriori il mancato impedimento del reato;
dall’altro, emergerebbe un’incertezza interpretativa, laddove il modello virtuoso è indicato come tale da «arginare se non escludere» il rischio del reato, nonostante la giurisprudenza richieda la capacità di evitare l’evento. L’assoluzione dell’imputata BI, inoltre, farebbe venir meno eventuali profili di culpa in vigilando.
2.3. Violazione degli artt. 12 e 26, d.lgs. 231/2001 e carenza o illogicità della Penale Sent. Sez. 2 Num. 41030 Anno 2025 Presidente: GA NA Relatore: EO RO Data Udienza: 05/11/2025 motivazione, in relazione alla mancata riduzione della sanzione nel massimo di legge, in relazione al comportamento processuale della società, diretto ad addossare ogni responsabilità a una dipendente.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quel che riguarda l’entità della riduzione ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 231 del 2001, ed è complessivamente infondato nel resto.
2. Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025, T., non mass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107- 01). La responsabilità dell’ente è congruamente illustrata dalla Corte territoriale, a prescindere da qualsivoglia richiamo al contratto di finanziamento di cui all’allegato n. 307/D (la cui rilevanza non è minimamente esplicitata dalla ricorrente, vieppiù tenendo conto della contestazione a titolo di mero tentativo, condivisa da entrambi i giudici di merito).
3. Il secondo motivo risulta infondato. La sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, sub specie di “colpa di organizzazione”, è stata adeguatamente chiarita nella sentenza impugnata. Dopo un’ampia rassegna della giurisprudenza in materia, si sottolinea il semplice affidamento della pratica a un consulente esterno, individuando altresì un dipendente come punto di contatto;
questo assetto gestionale non poteva ritenersi un accorgimento operativo in grado di garantire il controllo e la vigilanza sull’iter della domanda di erogazione di finanziamenti pubblici (a maggior ragione, se si considera che il reato presupposto era stato commesso dal legale rappresentante di Enercom, di cui si sottolinea il ruolo attivo nella predisposizione di artifici documentali). Un simile esito penalmente rilevante avrebbe potuto ragionevolmente escludersi solo implementando, previa compiuta valutazione del rischio specifico, un modello organizzativo e di gestione, secondo le regole dell’arte, predisponendo, cioè, un codice etico, un sistema disciplinare, un organismo di vigilanza. Ferma la ricostruzione in fatto, intangibile in questa sede, la conclusione è coerente con gli insegnamenti di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cosiddetta “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza di un modello organizzativo virtuoso avrebbe eliminato – o anche solo efficacemente ridotto – il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della compliance alle regole cautelari di tipo globale (Sez. 5, n. 21640 del 02/03/2023, Rossi, Rv. 284675-01; Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, dep. 2022, Impregilo, Rv. 283437-01). 2 Il rimprovero attinente alla violazione della regola cautelare, nel caso di specie, non è, dunque, disceso dalla generica assenza di un modello organizzativo, ma da una accertata inottemperanza da parte dell’ente all’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113-01).
4. Il terzo motivo è fondato.
4.1. Ai sensi del terzo comma dell’art. 12, d.lgs. 231 del 2001, concorrendo – come nel caso di specie – entrambe le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma precedente (adozione di un modello organizzativo e risarcimento del danno in favore della parte civile), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. Il Tribunale ha ridotto della metà la sanzione base, senza particolari argomentazioni a sostegno di tale dosimetria. Questa statuizione è stata condivisa dai giudici di appello, sulla base del comportamento processuale della società che tentato di addossare ogni responsabilità alla dipendente BI, nonostante quest’ultima non avesse alcuna possibilità di agire in autonomia.
4.2. Questo apparato giustificativo non è corretto. La fattispecie circostanziale indica chiaramente gli elementi su cui deve essere parametrata l’entità della diminuzione prevista dalla comminatoria edittale. La motivazione, che si incentra su ulteriori e diversi profili processuali di altro tipo, non risulta coerente con il chiaro dato normativo (peraltro, le valutazioni in tema di trattamento sanzionatorio non possono essere ancorate al comportamento processuale di negazione dell’addebito e di mancata conferma delle proprie responsabilità, trattandosi di atteggiamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa, non comprimibile, in quanto tale, nel processo a carico di enti;
cfr., in tema di processo penale, Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024,Schroeter, Rv. 286870-06; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189-01).
5. La sentenza va dunque annullata in ordine alla quantificazione della sanzione patrimoniale, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che, nel procedere ad un nuovo esame del motivo di gravame, terrà conto dei rilievi sopra indicati. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RO EO NA GA 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, per quanto qui rileva, ha confermato la condanna emessa in data 9 novembre 2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di Enercon Srl per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 9 e 24, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 56 e 640-bis cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la suddetta società, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 26, comma 2, d.ls. 231/2001 e carenza di motivazione, relativamente alla mancata valutazione del profilo di gravame inerente al riferimento nella sentenza di primo grado ad un contratto viceversa inconferente rispetto all’ipotesi oggetto di imputazione.
2.2. Violazione dell’art. 6, d.ls. 231/2001 e mancanza e contraddittorietà della motivazione, per quel che concerne la ribadita sussistenza della colpa di organizzazione. La Corte di appello, da un lato, non chiarirebbe perché le modalità gestorie utilizzate non potessero ritenersi astrattamente idonee, se non evidenziandone a posteriori il mancato impedimento del reato;
dall’altro, emergerebbe un’incertezza interpretativa, laddove il modello virtuoso è indicato come tale da «arginare se non escludere» il rischio del reato, nonostante la giurisprudenza richieda la capacità di evitare l’evento. L’assoluzione dell’imputata BI, inoltre, farebbe venir meno eventuali profili di culpa in vigilando.
2.3. Violazione degli artt. 12 e 26, d.lgs. 231/2001 e carenza o illogicità della Penale Sent. Sez. 2 Num. 41030 Anno 2025 Presidente: GA NA Relatore: EO RO Data Udienza: 05/11/2025 motivazione, in relazione alla mancata riduzione della sanzione nel massimo di legge, in relazione al comportamento processuale della società, diretto ad addossare ogni responsabilità a una dipendente.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quel che riguarda l’entità della riduzione ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 231 del 2001, ed è complessivamente infondato nel resto.
2. Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025, T., non mass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107- 01). La responsabilità dell’ente è congruamente illustrata dalla Corte territoriale, a prescindere da qualsivoglia richiamo al contratto di finanziamento di cui all’allegato n. 307/D (la cui rilevanza non è minimamente esplicitata dalla ricorrente, vieppiù tenendo conto della contestazione a titolo di mero tentativo, condivisa da entrambi i giudici di merito).
3. Il secondo motivo risulta infondato. La sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, sub specie di “colpa di organizzazione”, è stata adeguatamente chiarita nella sentenza impugnata. Dopo un’ampia rassegna della giurisprudenza in materia, si sottolinea il semplice affidamento della pratica a un consulente esterno, individuando altresì un dipendente come punto di contatto;
questo assetto gestionale non poteva ritenersi un accorgimento operativo in grado di garantire il controllo e la vigilanza sull’iter della domanda di erogazione di finanziamenti pubblici (a maggior ragione, se si considera che il reato presupposto era stato commesso dal legale rappresentante di Enercom, di cui si sottolinea il ruolo attivo nella predisposizione di artifici documentali). Un simile esito penalmente rilevante avrebbe potuto ragionevolmente escludersi solo implementando, previa compiuta valutazione del rischio specifico, un modello organizzativo e di gestione, secondo le regole dell’arte, predisponendo, cioè, un codice etico, un sistema disciplinare, un organismo di vigilanza. Ferma la ricostruzione in fatto, intangibile in questa sede, la conclusione è coerente con gli insegnamenti di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cosiddetta “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza di un modello organizzativo virtuoso avrebbe eliminato – o anche solo efficacemente ridotto – il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della compliance alle regole cautelari di tipo globale (Sez. 5, n. 21640 del 02/03/2023, Rossi, Rv. 284675-01; Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, dep. 2022, Impregilo, Rv. 283437-01). 2 Il rimprovero attinente alla violazione della regola cautelare, nel caso di specie, non è, dunque, disceso dalla generica assenza di un modello organizzativo, ma da una accertata inottemperanza da parte dell’ente all’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113-01).
4. Il terzo motivo è fondato.
4.1. Ai sensi del terzo comma dell’art. 12, d.lgs. 231 del 2001, concorrendo – come nel caso di specie – entrambe le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma precedente (adozione di un modello organizzativo e risarcimento del danno in favore della parte civile), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. Il Tribunale ha ridotto della metà la sanzione base, senza particolari argomentazioni a sostegno di tale dosimetria. Questa statuizione è stata condivisa dai giudici di appello, sulla base del comportamento processuale della società che tentato di addossare ogni responsabilità alla dipendente BI, nonostante quest’ultima non avesse alcuna possibilità di agire in autonomia.
4.2. Questo apparato giustificativo non è corretto. La fattispecie circostanziale indica chiaramente gli elementi su cui deve essere parametrata l’entità della diminuzione prevista dalla comminatoria edittale. La motivazione, che si incentra su ulteriori e diversi profili processuali di altro tipo, non risulta coerente con il chiaro dato normativo (peraltro, le valutazioni in tema di trattamento sanzionatorio non possono essere ancorate al comportamento processuale di negazione dell’addebito e di mancata conferma delle proprie responsabilità, trattandosi di atteggiamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa, non comprimibile, in quanto tale, nel processo a carico di enti;
cfr., in tema di processo penale, Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024,Schroeter, Rv. 286870-06; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189-01).
5. La sentenza va dunque annullata in ordine alla quantificazione della sanzione patrimoniale, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che, nel procedere ad un nuovo esame del motivo di gravame, terrà conto dei rilievi sopra indicati. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RO EO NA GA 3