Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 41030
CASS
Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata valutazione del profilo di gravame inerente al riferimento nella sentenza di primo grado ad un contratto viceversa inconferente

    Il motivo è generico e manifestamente infondato. Il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento. La responsabilità dell'ente è stata congruamente illustrata dalla Corte territoriale, a prescindere da qualsivoglia richiamo al contratto di finanziamento.

  • Rigettato
    Mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza della colpa di organizzazione

    La sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, sub specie di "colpa di organizzazione", è stata adeguatamente chiarita nella sentenza impugnata. L'affidamento della pratica a un consulente esterno e la designazione di un dipendente come punto di contatto non costituivano un accorgimento operativo idoneo a garantire il controllo e la vigilanza. Un simile esito penalmente rilevante avrebbe potuto ragionevolmente escludersi solo implementando un modello organizzativo e di gestione secondo le regole dell'arte. La responsabilità dell'ente è fondata su una accertata inottemperanza all'obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati.

  • Accolto
    Mancata riduzione della sanzione nel massimo di legge in relazione al comportamento processuale della società

    Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 231/2001, concorrendo le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. La motivazione della Corte di appello, incentrata sul comportamento processuale della società e sul tentativo di addossare la responsabilità a una dipendente, non è coerente con il dato normativo. Le valutazioni in tema di trattamento sanzionatorio non possono essere ancorate al comportamento processuale di negazione dell'addebito, trattandosi di esercizio del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 41030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41030
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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