Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 6978/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6978/2019 R.G., vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio De Felice Parte_1 C.F._1
(c.f. con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Raul Scaffidi C.F._2
Argentina (studio prof. Fiorillo) sito in Roma, Viale Mazzini 134, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
e
(c.f. ), (c.f. , Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
(c.f. ) quali eredi del deceduto Dott. CP_3 C.F._5 Persona_1
(c.f. ) e (c.f. ) tutte CP_4 C.F._6 Controparte_5 C.F._7
rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Ciavardini (c.f.
) e Fernando Ciavardini (c.f. ), presso il cui studio C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliano come da procura in calce alla comparsa di risposta in appello;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1492/2019 pubblicata il
10.06.2019
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Pagina 1
Con decreto ingiuntivo nr. 1280/2013 il Tribunale di Latina ingiungeva a di Parte_1
pagare la somma di euro 62.784,55 oltre interessi e spese di procedura monitoria in favore di
e i quali avevano dedotto nel ricorso per Persona_1 CP_4 Controparte_5
decreto:
- di essere stati associati con il in uno studio professionale di commercialisti dal 1996 Parte_1 sino al giugno 2012, data il cui l'appellante comunicava il recesso dall'associazione;
- che ogni associato comunicava ogni anno le competenze della sua clientela, le somme riscosse e da riscuotere e veniva redatto resoconto con competenze maturate, costi ed utili e si assegnavano ad ogni associato gli utili derivanti dalle sole somme riscosse dalla propria clientela, dedotte le spese dello studio;
- che il aveva trattenuto negli anni utili su somme non incassate pari ad euro Parte_1
73.060,00 ed utili non di sua competenza per euro 17.624,00, per un debito complessivo di euro 90.684,00 sul quale venivano corrisposte rimesse in acconto sino a giungere ad un debito residuo al 30.05.2013 pari ad euro 62.784,55 oltre iva al 21%.
Allegavano al ricorso per decreto ingiuntivo, tra gli altri documenti, perizia giurata con la quale quantificavano la somma ingiunta e la parcella pro forma del 30.05.13.
Avverso detto decreto, il ha proposto opposizione, con domanda riconvenzionale Parte_1
chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo poiché la domanda monitoria è infondata e non sostenuta da prova scritta ex artt. 633 e segg. c.p.c. e di dichiarare che nulla è dovuto operando ove necessario compensazioni tra le parti, previa determinazione dei saldi di gestione e delle somme dovute all'opponente a chiusura di ciascun esercizio e per la liquidazione della sua quota di partecipazione nell'associazione professionale, somme che ha chiesto di determinare in via riconvenzionale.
Parte opponente, confermato di essere stato associato dello studio commercialista in regime di associazione professionale sino al mese di giugno 2012, a sostegno della propria domanda ha dedotto:
- la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., non essendo la perizia giurata documentazione scritta idonea all'emissione del decreto e non attestando, la parcella pro forma del 30.05.13 allegata, spese e/o prestazioni rese ad un cliente e contenente “dichiarazioni fuorvianti”;
- la mancata detrazione dei pagamenti effettuati nel 2012 per complessivi euro 3.850,00, incidenti sulla rendicontazione dell'anno 2011;
- la mancata liquidazione delle proprie quote societarie, spettante a seguito del recesso operato;
Pagina 2 - che la lista dei clienti allegata alla perizia giurata è formata da clienti dello studio – e non dai propri tranne alcuni parenti e la società - rilevando pertanto che l'associazione è CP_6 legittimata all'incasso delle parcelle e al recupero forzoso in caso di mancato pagamento.
Ha altresì contestato la circostanza per la quale ogni associato poteva prendere utili solo dalle somme riscosse dalla propria clientela, ritenendo tale affermazione priva di riscontro probatorio ed in contrasto con l'istituto dell'associazione professionale che impone una suddivisione secondo quote uguali fino a prova di patti contrari: patti comunque inficiati da invalidità, in quanto assunti in violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c..
Si sono costituiti in giudizio , e tutti quali associati Persona_1 Controparte_5 CP_4 dello studio commercialista, contestando la fondatezza dell'avversa domanda di opposizione all'ingiunzione nonché di quella riconvenzionale, specificando quanto già dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo e precisando:
- che non vi era ragione per detrarre dall'anno 2011 la somma di euro 3.850,00, relativa a pagamenti delle spese dello studio dell'anno 2012 e che comunque era stata sottratta al debito complessivo ingiunto;
- che la lista dei clienti allegata alla perizia giurata è stata stilata dal e riguardava la Parte_1
situazione dei propri clienti, che non avevano ancora saldato le competenze: di fatto certificando così l'ammontare dei crediti mai riscossi per i quali però aveva incassato gli utili.
Il Tribunale, esperito l'interrogatorio formale dell'opponente, ha rigettato l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo nr. 1280/2013 dichiarandone l'esecutività, con condanna alle spese di lite pari ad euro 8.058,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e spese generali.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che dall'istruttoria documentale ed orale fosse emerso che tra e vi fosse un'associazione professionale tra commercialisti Per_1 CP_5 CP_4 Parte_1
per la quale non era stata adottata una specifica forma societaria e che la somma richiesta con il decreto ingiuntivo fosse stata calcolata nella perizia giurata sulla base di documenti sottoscritti dai quattro associati con firma autenticata da notaio, in cui gli stessi davano atto che i redditi prodotti dallo studio erano “ripartiti secondo il rispettivo apporto lavorativo”, suddividendo pertanto reddito e ritenute in misura differente. Il tribunale dava inoltre atto della raggiunta prova in ordine ai pagamenti effettuati dal tramite terzi in favore dello studio nell'anno 2012 la Parte_1 cui causale era spesso “partecipazione spese” e che gli stessi erano stati detratti dall'ammontare complessivo.
Ha rilevato altresì come il avesse riconosciuto le firme apposte sui resoconti annuali e Parte_1 sulle scritture private autenticate da notaio ed ha ritenuto provato che “nel caso in esame lo studio professionale associato non era esercitato in forma di società bensì di mera associazione non
Pagina 3 riconosciuta, priva di personalità giuridica ma con una propria capacità di porsi come autonomo centro di imputazione dei rapporti giuridici e persino, secondo dottrina e giurisprudenza, con capacità di stare in giudizio. Quale normativa di riferimento si applicano gli artt. 2253 ss. c.c. in tema di società semplice…”, evidenziando sul punto che la presunzione di parità nei conferimenti e negli utili, dettata dall'art. 2253 c.c. si potesse ritenere superata in quanto nel caso di specie dai documenti è emerso chiaramente che le spese dello studio venivano suddivise in pari misura mentre
“Al contrario, non è stato dimostrato in alcun modo – in assenza di uno statuto o di un atto costitutivo o altro similare – che le quote dei conferimenti, nonché gli utili percepiti, fossero uguali: anzi, dai già richiamati documenti emerge che ciascun socio dichiarava (foss'anche, come sostenuto, ai soli fini fiscali) le proprie competenze che, come si vede da ciascuno dei
“brogliacci” 2007 – 2011, erano diversi per ciascun socio, così come erano diversi per ciascuno gli “utili da prendere”, calcolati per ognuno sulla base delle risultanze dell'anno anteriore, cui si aggiungevano le competenze dichiarate da ciascun associato per l'anno in corso, con detrazione di quanto già riscosso nonché delle ritenute d'acconto attribuite. A ciò si aggiunga che la modalità suddetta veniva chiaramente espressa nelle dichiarazioni ai sensi dell'art. 5, lett. c) DPR n.
917/1986, tutte sottoscritte innanzi a Notaio, nelle quali sempre si esordisce affermando che i redditi prodotti dallo studio sono ripartiti tra gli associati in base all'apporto di ciascuno”. Il tribunale ha ritenuto che non vi sia stata violazione del patto leonino ex art. 2265 c.c., poiché non vi era alcun patto finalizzato ad escludere uno o più soci dalla partecipazione degli utili ed infine ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta poiché il non ha fornito alcuna Parte_1
prova del diritto ad una liquidazione delle quote a seguito di recesso.
La sentenza è stata impugnata dal - con atto di citazione alla cui integrale lettura si rinvia Parte_1
quale parte necessaria della presente decisione - che ha chiesto in via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c, di riformare la sentenza impugnata dichiarando in rito l'inammissibilità della domanda monitoria per violazione dell'art. 633 c.p.c. e accertando che il credito vantato dagli appellati ammonta ad euro 13.774,00 e compensazione delle spese del giudizio di primo grado di 2/3 e condanna degli appellati alle spese di secondo grado. Deduce in particolare l'appellante:
a) “Violazione delle previsioni normative in tema di azione monitoria (artt.633 ss. c.p.c.) e difetto di motivazione (del tutto omessa) in punto alla eccepita inammissibilità della corrispondente azione se fondata su perizia di parte”.
b) “Contraddittorietà della motivazione svolta dal Tribunale per giungere all'accertamento del credito reclamato dagli opposti, attori in senso sostanziale”.
c) “Rideterminazione dell'onere delle spese processuali”.
Pagina 4 Si sono costituite , e quali rispettivamente, figlie e Controparte_1 CP_2 CP_3
moglie superstiti subentrate in tutte le posizioni attive e passive del , deceduto in Persona_1
data 08.04.2019 e le appellate e , deducendo preliminarmente la CP_4 Controparte_5 violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando la fondatezza del gravame proposto e chiedendone per l'effetto il rigetto perché improcedibile, “nonché infondato in fatto ed in diritto e sfornito di ogni valida prova a sostegno”
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 23.05.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello merita parziale accoglimento nei limiti del secondo e terzo motivo, mentre il primo motivo è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante deduce un'assoluta carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla preliminare eccezione afferente l'inidoneità della produzione documentale allegata dagli appellati (perizia giurata e parcella proforma del 30.05.2013) per l'emissione del decreto ingiuntivo, non rispettando la medesima le previsioni normative degli artt.
633 e 634 c.p.c.; nello specifico evidenziando che la perizia giurata non rientra tra gli atti in forma scritta idonei a sostenere l'istanza di ingiunzione così come previsto dall'art. 633 c.p.c. e che la parcella del 30.05.2013 non riguarda spese e/o prestazioni rese ad un cliente e quindi vi è una violazione dell'art. 634 c.p.c.. Il rinnovando la predetta eccezione anche in sede di Parte_1
appello, evidenzia che, anche se si ritiene fondata la pretesa creditoria degli appellanti, non vi sono i presupposti di legge per azionare lo strumento monitorio, comportando peraltro un aggravio di spese.
L'eccezione è infondata, atteso che l'elencazione degli atti idonei a fornire la prova scritta atta a supportare l'istanza di ingiunzione di cui all'art. 634 c.p.c. non è tassativa e che la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso di ritenere costituente “… prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto” (Cass. Civ., Sez.1, Sent. nr. 9685 del
24.07.2000, Cass. Civ., Sez. 1, Sent. nr. 14980 del 28/06/2006).
Pagina 5 Con il secondo motivo di appello, il impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale Parte_1
quantifica il credito degli appellati nella misura di euro 62.784,55, fondando tale quantificazione
“sulla perizia del rag. che perviene a quel saldo utilizzando prospetti non riconducibili alle Per_2
parti (di cui il tribunale non dichiara di aver tenuto conto e perché), dai quali non è dato comprendere nulla, trattandosi di un'elencazione di soggetti non meglio riconducibili alla supposta clientela personale del dott. ”. Prosegue l'appellante sostenendo che, se è pur vero che Parte_1
detta perizia sia in parte supportata da documentazione sottoscritta dallo stesso, il prospetto clienti a cui il consulente ha attinto per giungere al calcolo del credito maturato è “un prospetto anonimo e del tutto apodittico inidoneo a valere come prova”. Chiede infine la revoca del decreto ingiuntivo emesso e l'accertamento di un credito in favore dei ricorrenti-appellati pari ad euro 13.774,00, derivante da quello indicato nelle scritture non contestate (17.624,00) detratte le somme già versate (3.850,00).
La censura è fondata e merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto pari valore probatorio a tutti i documenti allegati alla perizia giurata e fondanti il credito vantato dagli appellati nei confronti del , senza Parte_1
operare la dovuta distinzione derivante dalla provenienza degli stessi e dalla loro eventuale contestazione. Premesso che la perizia giurata “non ha valore di prova ma di mero indizio e che dunque le conclusioni ivi raggiunte non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”
(tra le altre cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Ord. n. 33503 del 27/12/2018, Cass. Civ. Sez. 5, Ord. n.34450 del 23/11/2022), restando nei limiti del gravame promosso, in merito alle produzioni documentali richiamate si evidenzia quanto segue:
a) gli allegati da nr. 1 a nr. 5 sono formati: - da rendiconti relativi agli anni 2007-2011, tutti sottoscritti dalle parti (compreso il ) da cui si evincono le “competenze”, “gli utili da Parte_1 prendere”, la “ripartizione utile fiscale”, - da atti di “ripartizione dei redditi ai sensi dell'art. 5 lettera C) D.P.R. 22/12/1986 nr. 917” (dal 2007 al 2011) redatti e sottoscritti da tutte le parti con firma autenticata da Notaio, in cui si dà atto che i redditi vengono “ripartiti secondo il rispettivo apporto lavorativo” e si statuisce il reddito prodotto dallo studio, le ritenute d'acconto ed infine la ripartizione per quote. Da tale documentazione - la cui provenienza non è stata contestata dal il quale ne ha sostenuto una finalità (di natura fiscale) diversa da quella Parte_1
riconosciuta dagli appellati, finalità non provata e comunque non riproposta in sede di gravame - risulta un debito dell'appellante a fine 2011 pari ad euro 17.624,00; Par b) allegato nr. 6 indicato come “Situazione clienti del Dott. ” dal quale Parte_1 emergerebbero emolumenti ancora da riscuotere da parte della clientela dell'appellante pari euro
Pagina 6 73.060,00 sino al 2011, ridotti ad euro 38.848,00 alla data del 31.12.2012. Tale cifra viene sommata dal consulente ai fini della quantificazione del debito dell'appellante, stante la tesi sostenuta dagli appellati in base alla quale il nel corso degli anni avrebbe prelevato utili prima di Parte_1
provvedere alla riscossione delle competenze verso i propri clienti, in violazione degli accordi intercorsi tra gli associati in base ai quali i soci percepivano utili solo dalla propria clientela. Il
[...]
nelle proprie difese ha contestato non solo la sussistenza di tale accordo, ma anche di avere Pt_1
dei propri clienti e la fondatezza di tale documento. Ritiene la Corte che sul punto non sia stata raggiunta la prova né della clientela facente capo all'appellante né dei compensi che la stessa doveva ancora versare, poiché l'unico documento prodotto, per l'appunto l'allegato 6, è privo di qualsiasi efficacia probatoria, dato che non se ne evince né la provenienza né la documentazione sul quale si fonda essendo una mera griglia di nominativi in alcun modo riscontrati e, peraltro, debitamente contestati. Onere probatorio che ai sensi dell'articolo 2697
c.c. era in capo agli appellati – opposti, attori sostanziali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sui quali grava appunto l'onere di fornire elementi probatori a sostegno della propria pretesa creditoria.
Per le medesime ragioni alcuna validità probatoria può essere riconosciuta all'allegato nr. 14, anche questo indicato come “Competenze Clienti di TT VA anno 2012”, con il quale gli appellati vorrebbero provare sempre un residuo competenze da riscuotere da parte della clientela del pari ad euro 13.841,00, conteggiato dal consulente nella perizia giurata al fine di Parte_1
pervenire alla somma ingiunta.
Pacifici e non contestati, sono invece i pagamenti effettuati anche tramite terzi da parte del
[...]
e di cui agli allegati da 8) ad 11) per un totale di euro 3.850,00, ma la richiesta Pt_1 dell'appellante di scomputare detta cifra dal debito riconosciuto di euro 17.624,00, non può essere accolta.
La somma di euro 17.624,00, come già sopra argomentato, è il debito maturato nei confronti degli altri soci alla data del 31.12.2011, mentre i singoli versamenti per un totale di euro 3.850,00 sono stati effettuati tutti nel corso dell'anno 2012, con descrizioni inconferenti con il pagamento in acconto di un debito pregresso:
- all. 8) bonifico di euro 950,00 del 03.07.2012 causale “Partecipazione spese studio associato”;
- all.9) bonifico di euro 800,00 del 31.07.2012 causale “Partecipazione spese Dott. Parte_1
”;
[...]
-all.10) bonifico di euro 600,00 del 26.09.2012 causale “Partecipazione spese del Dott. Parte_1
”;
[...]
Pagina 7 - all. 11) assegno di euro 1.500,00 del 09.11.2012 causale “Studio commercialista Dott. Coluzzi-
Pigazzi-Bellocchi”.
La predetta somma è invece chiaramente collegata alle spese dello studio relative all'anno 2012. In merito alla questione di tali spese gli appellati sostengono che il avrebbe dovuto Parte_1 provvedere al pagamento anche per tutto l'anno 2012, malgrado il recesso avvenuto nel giugno del medesimo anno, poiché avrebbe usufruito, anche tramite terzi, dello studio stesso. Anche di tale circostanza non è stata fornita alcuna prova ed in sede di interrogatorio l'appellante ha negato la circostanza (vedi verbale udienza del 07.03.2015, pag. 10 capitolo i), confermando di essere stato associato sino al giugno 2012 e precisando “…sono stato associato sino al mese di settembre 2012, quando venne fatta una comunicazione all'Agenzia delle Entrate di Latina” (vedi verbale udienza del 07.03.2015, pag. 7 capitolo a). Con riferimento alla quantificazione, gli appellati allegano alla perizia giurata “Conto economico (costi e ricavi)” al 31.12.2012 (doc. 13 perizia giurata) da cui si evince una spesa totale per lo studio pari ad euro 50.898,20, che suddividono per 4 soci come da accordi provati attraverso i rendiconti (allegati perizia giurata da 1 a
5), imputando dunque al la somma di euro 12.724,55. La Corte rilevando - come già Parte_1
sopra esposto - come i rendiconti sottoscritti da tutti le parti siano da considerarsi prova valida e sufficiente dei dati ivi riportati compresa la divisione delle spese che risulta pari quota, ritenendo altresì che non vi siano elementi sufficiente per provare un utilizzo dello studio da parte del
[...]
o di terzi oltre il settembre 2012, evidenziando che non vi sono state contestazioni da Pt_1 parte dell'appellante in ordine al prospetto “Conto economico (costi e ricavi)” al 31.12.2012, ricalcola le spese di studio da addebitarsi all'appellante nella misura di euro 9.543,41
(58.898,00:4 = 12.724,55:12 =1.060,37x9= 9.543,41) da cui detrarre la somma di euro 3.850,00,
e dunque con un residuo pari ad euro 5.693,41.
In conclusione, la Corte accogliendo parzialmente l'appello proposto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nr. 1280/2013 emesso dal il Tribunale di Latina il 04.10.2013 e condanna il al Parte_1
pagamento della somma complessiva di euro 23317,41 (17.624,00 +5.693,41) oltre accessori ed interessi legali dalla data del 30.05.2013 al saldo.
E' conseguentemente fondata la censura sulle spese legali: le spese del primo e del presente grado di appello, valutate in relazione all'esito complessivo della controversia, con la soccombenza parziale dell'opponente in entrambi i gradi, sono compensate per un terzo;
la restante parte segue la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni di diritto.
PQM
Pagina 8 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo nr. 1280/2013 emesso dal il Tribunale di Latina in data 04.10.2013;
2) accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto condanna il al pagamento in favore Parte_1
e – quali eredi di - e Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1 CP_4
e alla somma di euro 23.317,41, oltre IVA, ed interessi legali dalla data del
[...] Controparte_5
30.05.2013 all'effettivo soddisfo;
3) compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna la parte appellante al pagamento della restante parte, liquidate per il primo grado in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, comprensiva della fase monitoria, e in euro 2.400,00,00 oltre accessori di legge per il presente grado.
Roma, 20 marzo 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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