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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/12/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott. Giuseppe Mercurio, giusto decreto presidenziale n. 52/2025, delegato alla decisione della presente causa dal GI, Dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 210/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi Ezra Di Nardo ATTRICE contro di via A. Gramsci, 23, in Cosenza, Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore Sig. , CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Provenzano CONVENUTO Oggetto: Risarcimento danni. Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2022, la Sig.ra
[...] conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
e il Sig. , per sentirli condannare in solido al Controparte_3 CP_2
i danni s locale ad uso garage/cantinola, sito al piano terra dell'edificio condominiale. L'attrice deduceva che, nel gennaio 2017, l'intasamento di una condotta fognaria condominiale aveva provocato infiltrazioni di liquami nel sottosuolo del suo immobile, causando un significativo abbassamento della pavimentazione e lesioni alle pareti. A seguito di ciò, il Condominio aveva incaricato la ditta EL di intervenire, la quale aveva realizzato un bypass aereo della condotta, senza tuttavia ripristinare lo stato dei luoghi all'interno della proprietà attorea. L'attrice lamentava altresì la mancata esecuzione, da parte degli amministratori succedutisi nel tempo ( e ), della delibera CP_3 CP_2 assembleare del 14 febbraio 2017, con cu aveva approvato CP_1
i lavori di ripristino del locale sulla base di un preventivo della ditta EL. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di € 12.000,00, a titolo di risarcimento per i danni materiali, per il mancato godimento dell'immobile e per i danni morali e da stress.
Pag. 1 a 6 Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. Il eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 le la quale, al momento dell'instaurazione del giudizio, non era più proprietaria dell'immobile, avendolo donato alla figlia in data 25 gennaio 2021. Nel merito, negava la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., adducendo che il danno fosse riconducibile al fatto della stessa danneggiata, la quale avrebbe modificato la destinazione d'uso della cantinola realizzandovi abusivamente un bagno e occultando con una nuova pavimentazione il pozzetto di ispezione, rendendo così difficoltoso ogni intervento. Il Sig. , amministratore fino all'ottobre 2017, Controparte_3 il quale, nell'impugna l'avversa domanda, deduceva di non aver potuto dare esecuzione alla delibera del 14 febbraio 2017 a causa delle perplessità e dell'opposizione manifestate da numerosi condomini circa il regime di responsabilità, che avevano portato alla nomina di un tecnico (Ing. per ulteriori accertamenti. Sosteneva, inoltre, che l'eventuale Per_1 inadempimento all'obbligo di eseguire una delibera assembleare potesse comportare la revoca del mandato, ma non una sua responsabilità personale per danni verso il singolo condomino. Il Sig. , amministratore CP_2 in carica dal luglio 2017, eccepiva la pro i legittimazione passiva, sostenendo che l'azione risarcitoria dovesse essere diretta unicamente verso il Condominio. Evidenziava come la volontà dell'assemblea fosse mutata nel tempo, portando alla revoca tacita della delibera del 2017 e alla successiva offerta di una somma a titolo transattivo, rifiutata dall'attrice. Instaurato il contraddittorio venivano concessi i termini ex art. 183, c. 6, cpc;
La causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni e l'ampia produzione documentale. All'udienza del 26 ottobre 2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge. Con sentenza depositata in data 19.04.2024, il Tribunale di Cosenza, nella persona della Dott.ssa Maria Giovanna De Marco non definitivamente pronunciando, rigettava la domanda attrice spiegata nei confronti di e compensando le CP_2 Controparte_3 spese tra questi e l'attrice con siffatta motivazione: “Preliminarmente, deve darsi atto che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo
Pag. 2 a 6 riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951). Sulla scorta di detto principio, va dichiarata la titolarità del diritto vantato in giudizio dall'attrice, per quanto concerne i pretesi danni al locale di cui trattasi, ed individuati nell'abbassamento della pavimentazione e lesioni ai muri perimetrali, atteso che non risulta contestato che, al momento dell'evento dannoso fosse proprietaria Parte_1 del magazzino, atteso che è ius receptum che il diritto ei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. Trattasi di un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951). Va, invece, rilevata la carenza di titolarità del rapporto controverso per quanto concerne i pretesi danni da mancato godimento dell'immobile per il periodo successivo alla cessione del bene, per come documentato dal convenuto nella memoria di cui all'art. CP_1
183, co. VI, n. 2 c.p.c. e confermat rice nella memoria di replica, atteso che il vulnus legato all'impossibilità di godere dell'immobile va ricondotto alla proprietà dello stesso, non più in capo all'attrice a far data dal 25.1.2021. Sul punto, va preliminarmente considerato che non viene in rilievo, nel caso di specie, il dettato di cui all'art. 1105 c.c., siccome relativo all'azione che il condomino può intraprendere per ottenere l'esecuzione di una delibera dell'assemblea, laddove, invece, ha Parte_1 chiesto, nei confronti dei convenuti e il risarcimento del danno da mancata CP_2 CP_3 attuazione della stessa. Par , in ordine alla responsabilità dell'Amministratore, ritenuta non sussistente siccome lo stesso è tenuto ad eseguire le deliberazioni assembleari unicamente se relative ai beni comuni, deve rilevarsi che, con la delibera di cui trattasi, il ha stabilito di risarcire in forma specifica i danni CP_1 subiti dalla , medi zione dei lavori ivi indicati, per cui la stessa era Pt_1 astrattamen ibile dall'Amministratore. Tuttavia, nel caso di specie, non viene in rilievo il rapporto di mandato, atteso che, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, la mancata attuazione della delibera non ha pregiudicato quale Parte_1 condomina, circostanza che l'avrebbe legittimata alla proposta le, ma quale soggetto terzo danneggiato per fatto imputabile al con la conseguenza CP_1 che la domanda tesa ad accertare l'inadempimento d si non può trovare accoglimento, configurandosi una diversa responsabilità sul piano extracontrattuale”. Contestualmente il GI con ordinanza rimetteva la causa sul ruolo e disponeva la prosecuzione del giudizio al fine di delibare sulla domanda spiegata nei confronti del convenuto. Veniva espletata una CP_1
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), affidata all'Ing. , Controparte_4 affinchè determinasse la causa dell'abbassamento dell dedotta e delle lesioni sulle mura del locale e specificasse quali lavori servivano per il ripristino dello status quo ante ed il relative costo.
Pag. 3 a 6 Depositata la relazione del CTU, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 dal GOP Dott. Giuseppe Mercurio ( cfr: decreto presidenziale 52/2025), previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini ridotti (40+20) ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla responsabilità del ex art. 2051 c.c. Controparte_1
La domanda di risarcime l è CP_1 fondata e merita accoglimento. La fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. L'attrice ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, dimostrando il nesso di causalità tra la cosa in custodia (la condotta fognaria condominiale) e il danno subito (l'abbassamento della pavimentazione e le lesioni murali). La Consulenza Tecnica d'Ufficio, le cui conclusioni appaiono logiche, immuni da vizi e fondate su un'accurata analisi tecnica, ha inequivocabilmente accertato che: "i danni riscontrati nel locale dell'attrice sono stati originati dalla fuoriuscita di acqua dalla conduttura fognaria condominiale che passava al di sotto della pavimentazione del locale in questione". Il CTU ha riscontrato un cedimento del pavimento fino a 7 cm e ha documentato lesioni e distacchi delle pareti dal solaio, conseguenti a tale abbassamento. A fronte di tale quadro probatorio, il , per CP_1 andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto dimost enza del caso fortuito, inteso come un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La tesi difensiva del , incentrata sulla presunta condotta colposa CP_1 dell'attrice la qu realizzato un bagno abusive, nonchè l' occultamento del pozzetto, non ha trovato riscontro nell'istruttoria. Anzi, è stata smentita su più fronti: invero il teste Ing. all'epoca Testimone_1 consulente dello stesso , ha dichiar scussione CP_1 testimoniale che "la prese ra ininfluente alla causazione del danno". Il CTU, Ing. , ha precisato di non aver riscontrato, Persona_2 durante i sopralluoghi, "la presenza di alcun bagno nel locale in oggetto, e né tantomeno la presenza degli attacchi". Non essendo stata fornita la prova del caso fortuito, deve essere affermata la piena responsabilità del per i danni cagionati Controparte_1 alla proprietà attorea. Sulla quantificazione del danno Accertata la responsabilità del , occorre quantificare il danno CP_1 risarcibile. Il Tribunale ritiene re le conclusioni alle quali è
Pag. 4 a 6 pervenuto il ctu, in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti. L'Ing. ha redatto un dettagliato Per_2 computo metrico estimativo, basato sul io regionale aggiornato, quantificando i lavori necessari per un ripristino a perfetta regola d'arte in € 4.638,49, oltre a spese tecniche per progettazione e direzione lavori stimate in € 1.500,00, per un totale di € 6.138,49, oltre IVA come per legge. Tale importo deve essere riconosciuto all'attrice. La richiesta di risarcimento per il mancato guadagno derivante dalla presunta impossibilità di locare l'immobile è infondata. L'attrice ha prodotto unicamente un incarico di mediazione immobiliare datato 26 giugno 2017, ovvero successivo al verificarsi del danno. Tale documento non è sufficiente a provare, con ragionevole certezza, l'esistenza di una concreta opportunità di reddito sfumata a causa dell'illecito. La domanda, rimasta a livello di mera allegazione, deve essere respinta per difetto di prova. Circa il danno non patrimoniale (morale e da stress) richiesto, anche tale voce di danno non può essere accolta. La richiesta è del tutto generica e non supportata da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, unico presupposto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, per il risarcimento del danno non patrimoniale. In conclusione, il deve essere condannato a Controparte_1 pagare all'attrice l IVA come per legge sulle opere e prestazioni che la prevedono. Su tale somma, quale debito di valore, andranno calcolate la rivalutazione monetaria dalla data di deposito della CTU (19 febbraio 2025) alla data della presente sentenza, e gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto il Controparte_1 risultato soccombente, deve essere condannato alla rifusione
[...] legali in favore dell'attrice, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dell'attività svolta.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, in € 1.468,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P. se dovuta, detratti eventuali acconti già corrisposti, sono poste definitivamente a carico del Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 5 a 6 - Accoglie la domanda dell'attrice nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna il convenuto , in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., a p Parte_1 la somma di € 6.138,49 (seimilacentotrentotto/49), olt legge, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del 19 febbraio 2025 alla data della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo.
- Rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte dall'attrice.
- Condanna il convenuto a rifondere Controparte_1 all'attrice l n € 2.832,00, Parte_1 di cui € pensi professionali e € 292,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Luigi Ezra Di Nardo, dichiaratosi antistatario.
- Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con separato decreto, € 1.468,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P. se dovuta, detratti eventuali acconti già corrisposti definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Così deciso in 2025.
Il Gop Dott. Giuseppe Mercurio
Pag. 6 a 6
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi Ezra Di Nardo ATTRICE contro di via A. Gramsci, 23, in Cosenza, Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore Sig. , CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Provenzano CONVENUTO Oggetto: Risarcimento danni. Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2022, la Sig.ra
[...] conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
e il Sig. , per sentirli condannare in solido al Controparte_3 CP_2
i danni s locale ad uso garage/cantinola, sito al piano terra dell'edificio condominiale. L'attrice deduceva che, nel gennaio 2017, l'intasamento di una condotta fognaria condominiale aveva provocato infiltrazioni di liquami nel sottosuolo del suo immobile, causando un significativo abbassamento della pavimentazione e lesioni alle pareti. A seguito di ciò, il Condominio aveva incaricato la ditta EL di intervenire, la quale aveva realizzato un bypass aereo della condotta, senza tuttavia ripristinare lo stato dei luoghi all'interno della proprietà attorea. L'attrice lamentava altresì la mancata esecuzione, da parte degli amministratori succedutisi nel tempo ( e ), della delibera CP_3 CP_2 assembleare del 14 febbraio 2017, con cu aveva approvato CP_1
i lavori di ripristino del locale sulla base di un preventivo della ditta EL. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di € 12.000,00, a titolo di risarcimento per i danni materiali, per il mancato godimento dell'immobile e per i danni morali e da stress.
Pag. 1 a 6 Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. Il eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 le la quale, al momento dell'instaurazione del giudizio, non era più proprietaria dell'immobile, avendolo donato alla figlia in data 25 gennaio 2021. Nel merito, negava la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., adducendo che il danno fosse riconducibile al fatto della stessa danneggiata, la quale avrebbe modificato la destinazione d'uso della cantinola realizzandovi abusivamente un bagno e occultando con una nuova pavimentazione il pozzetto di ispezione, rendendo così difficoltoso ogni intervento. Il Sig. , amministratore fino all'ottobre 2017, Controparte_3 il quale, nell'impugna l'avversa domanda, deduceva di non aver potuto dare esecuzione alla delibera del 14 febbraio 2017 a causa delle perplessità e dell'opposizione manifestate da numerosi condomini circa il regime di responsabilità, che avevano portato alla nomina di un tecnico (Ing. per ulteriori accertamenti. Sosteneva, inoltre, che l'eventuale Per_1 inadempimento all'obbligo di eseguire una delibera assembleare potesse comportare la revoca del mandato, ma non una sua responsabilità personale per danni verso il singolo condomino. Il Sig. , amministratore CP_2 in carica dal luglio 2017, eccepiva la pro i legittimazione passiva, sostenendo che l'azione risarcitoria dovesse essere diretta unicamente verso il Condominio. Evidenziava come la volontà dell'assemblea fosse mutata nel tempo, portando alla revoca tacita della delibera del 2017 e alla successiva offerta di una somma a titolo transattivo, rifiutata dall'attrice. Instaurato il contraddittorio venivano concessi i termini ex art. 183, c. 6, cpc;
La causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni e l'ampia produzione documentale. All'udienza del 26 ottobre 2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge. Con sentenza depositata in data 19.04.2024, il Tribunale di Cosenza, nella persona della Dott.ssa Maria Giovanna De Marco non definitivamente pronunciando, rigettava la domanda attrice spiegata nei confronti di e compensando le CP_2 Controparte_3 spese tra questi e l'attrice con siffatta motivazione: “Preliminarmente, deve darsi atto che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo
Pag. 2 a 6 riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951). Sulla scorta di detto principio, va dichiarata la titolarità del diritto vantato in giudizio dall'attrice, per quanto concerne i pretesi danni al locale di cui trattasi, ed individuati nell'abbassamento della pavimentazione e lesioni ai muri perimetrali, atteso che non risulta contestato che, al momento dell'evento dannoso fosse proprietaria Parte_1 del magazzino, atteso che è ius receptum che il diritto ei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. Trattasi di un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951). Va, invece, rilevata la carenza di titolarità del rapporto controverso per quanto concerne i pretesi danni da mancato godimento dell'immobile per il periodo successivo alla cessione del bene, per come documentato dal convenuto nella memoria di cui all'art. CP_1
183, co. VI, n. 2 c.p.c. e confermat rice nella memoria di replica, atteso che il vulnus legato all'impossibilità di godere dell'immobile va ricondotto alla proprietà dello stesso, non più in capo all'attrice a far data dal 25.1.2021. Sul punto, va preliminarmente considerato che non viene in rilievo, nel caso di specie, il dettato di cui all'art. 1105 c.c., siccome relativo all'azione che il condomino può intraprendere per ottenere l'esecuzione di una delibera dell'assemblea, laddove, invece, ha Parte_1 chiesto, nei confronti dei convenuti e il risarcimento del danno da mancata CP_2 CP_3 attuazione della stessa. Par , in ordine alla responsabilità dell'Amministratore, ritenuta non sussistente siccome lo stesso è tenuto ad eseguire le deliberazioni assembleari unicamente se relative ai beni comuni, deve rilevarsi che, con la delibera di cui trattasi, il ha stabilito di risarcire in forma specifica i danni CP_1 subiti dalla , medi zione dei lavori ivi indicati, per cui la stessa era Pt_1 astrattamen ibile dall'Amministratore. Tuttavia, nel caso di specie, non viene in rilievo il rapporto di mandato, atteso che, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, la mancata attuazione della delibera non ha pregiudicato quale Parte_1 condomina, circostanza che l'avrebbe legittimata alla proposta le, ma quale soggetto terzo danneggiato per fatto imputabile al con la conseguenza CP_1 che la domanda tesa ad accertare l'inadempimento d si non può trovare accoglimento, configurandosi una diversa responsabilità sul piano extracontrattuale”. Contestualmente il GI con ordinanza rimetteva la causa sul ruolo e disponeva la prosecuzione del giudizio al fine di delibare sulla domanda spiegata nei confronti del convenuto. Veniva espletata una CP_1
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), affidata all'Ing. , Controparte_4 affinchè determinasse la causa dell'abbassamento dell dedotta e delle lesioni sulle mura del locale e specificasse quali lavori servivano per il ripristino dello status quo ante ed il relative costo.
Pag. 3 a 6 Depositata la relazione del CTU, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 dal GOP Dott. Giuseppe Mercurio ( cfr: decreto presidenziale 52/2025), previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini ridotti (40+20) ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla responsabilità del ex art. 2051 c.c. Controparte_1
La domanda di risarcime l è CP_1 fondata e merita accoglimento. La fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. L'attrice ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, dimostrando il nesso di causalità tra la cosa in custodia (la condotta fognaria condominiale) e il danno subito (l'abbassamento della pavimentazione e le lesioni murali). La Consulenza Tecnica d'Ufficio, le cui conclusioni appaiono logiche, immuni da vizi e fondate su un'accurata analisi tecnica, ha inequivocabilmente accertato che: "i danni riscontrati nel locale dell'attrice sono stati originati dalla fuoriuscita di acqua dalla conduttura fognaria condominiale che passava al di sotto della pavimentazione del locale in questione". Il CTU ha riscontrato un cedimento del pavimento fino a 7 cm e ha documentato lesioni e distacchi delle pareti dal solaio, conseguenti a tale abbassamento. A fronte di tale quadro probatorio, il , per CP_1 andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto dimost enza del caso fortuito, inteso come un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La tesi difensiva del , incentrata sulla presunta condotta colposa CP_1 dell'attrice la qu realizzato un bagno abusive, nonchè l' occultamento del pozzetto, non ha trovato riscontro nell'istruttoria. Anzi, è stata smentita su più fronti: invero il teste Ing. all'epoca Testimone_1 consulente dello stesso , ha dichiar scussione CP_1 testimoniale che "la prese ra ininfluente alla causazione del danno". Il CTU, Ing. , ha precisato di non aver riscontrato, Persona_2 durante i sopralluoghi, "la presenza di alcun bagno nel locale in oggetto, e né tantomeno la presenza degli attacchi". Non essendo stata fornita la prova del caso fortuito, deve essere affermata la piena responsabilità del per i danni cagionati Controparte_1 alla proprietà attorea. Sulla quantificazione del danno Accertata la responsabilità del , occorre quantificare il danno CP_1 risarcibile. Il Tribunale ritiene re le conclusioni alle quali è
Pag. 4 a 6 pervenuto il ctu, in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti. L'Ing. ha redatto un dettagliato Per_2 computo metrico estimativo, basato sul io regionale aggiornato, quantificando i lavori necessari per un ripristino a perfetta regola d'arte in € 4.638,49, oltre a spese tecniche per progettazione e direzione lavori stimate in € 1.500,00, per un totale di € 6.138,49, oltre IVA come per legge. Tale importo deve essere riconosciuto all'attrice. La richiesta di risarcimento per il mancato guadagno derivante dalla presunta impossibilità di locare l'immobile è infondata. L'attrice ha prodotto unicamente un incarico di mediazione immobiliare datato 26 giugno 2017, ovvero successivo al verificarsi del danno. Tale documento non è sufficiente a provare, con ragionevole certezza, l'esistenza di una concreta opportunità di reddito sfumata a causa dell'illecito. La domanda, rimasta a livello di mera allegazione, deve essere respinta per difetto di prova. Circa il danno non patrimoniale (morale e da stress) richiesto, anche tale voce di danno non può essere accolta. La richiesta è del tutto generica e non supportata da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, unico presupposto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, per il risarcimento del danno non patrimoniale. In conclusione, il deve essere condannato a Controparte_1 pagare all'attrice l IVA come per legge sulle opere e prestazioni che la prevedono. Su tale somma, quale debito di valore, andranno calcolate la rivalutazione monetaria dalla data di deposito della CTU (19 febbraio 2025) alla data della presente sentenza, e gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto il Controparte_1 risultato soccombente, deve essere condannato alla rifusione
[...] legali in favore dell'attrice, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dell'attività svolta.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, in € 1.468,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P. se dovuta, detratti eventuali acconti già corrisposti, sono poste definitivamente a carico del Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 5 a 6 - Accoglie la domanda dell'attrice nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna il convenuto , in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., a p Parte_1 la somma di € 6.138,49 (seimilacentotrentotto/49), olt legge, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del 19 febbraio 2025 alla data della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo.
- Rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte dall'attrice.
- Condanna il convenuto a rifondere Controparte_1 all'attrice l n € 2.832,00, Parte_1 di cui € pensi professionali e € 292,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Luigi Ezra Di Nardo, dichiaratosi antistatario.
- Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con separato decreto, € 1.468,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P. se dovuta, detratti eventuali acconti già corrisposti definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Così deciso in 2025.
Il Gop Dott. Giuseppe Mercurio
Pag. 6 a 6