Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1950, n. 1018
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 gennaio 1951
Art. 3.
La riduzione di cui al quarto comma del precedente art. 2 si rendera' operante quando i magistrati attualmente fuori ruolo in eccedenza al numero di dodici unita' verranno a cessare da detta posizione.
I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo iniziale di servizio richiesto dal secondo comma dell'art. 2. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma dello stesso art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1951