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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2024, n. 8302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8302 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOP VENI nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. Alessandro gasparini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8302 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Gip del Tribunale di Genova del 28/8/2023, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, veniva applicata nei confronti di OP EN la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al suo concorso, con OP CH Taeko, nella illecita detenzione di complessivi gr. 799,50 lordi di sostanza stupefacente di tipo cocaina crack della quale gr. 20 lordi suddivisi in cinquanta frammenti rinvenuti sulla sua persona e la restante parte, in parte suddivisa già in singole dosi predisposte per la successiva cessione, presso l'abitazione Via Na- tale Gallino 34 D/6 che condivideva con il coindagato. All'interno dell'abitazione venivano, poi, rinvenuti e sequestrati due bilancini di precisione, materiale da ta- glio e confezionamento e la complessiva somma, in denaro contante, di euro 2.285,00. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'odierno ricorrente, come il coin- dagato, negava gli addebiti con dichiarazioni ritenute non credibili dal G.I.P. La misura cautelare veniva disposta nella ritenuta sussistenza di un pericolo di reiterazione di analoghi reati, desumibile dal quantitativo di stupefacente og- getto di rinvenimento, una considerevole parte del quale già suddiviso in dosi, e dal rinvenimento di materiale utile per il confezionamento delle dosi oltre che di una somma di denaro contante incompatibile con le condizioni di vita degli inda- gati, soggetti irregolari sul territorio e privi di alcuna lecita e documentata attività lavorativa. Con specifico riferimento al OP EN, poi, veniva in rilievo il fatto che egli è persona gravata da molteplici precedenti penali, ben cinque dei quali speci- fici. In merito all'inidoneità degli arresti domiciliari, pur anche con l'adozione di particolari modalità di controllo, a fronteggiare il pericolo di recidiva osservava il G.I.P.. che «essa presuppone pur sempre (affinché ne sia garantita l'efficacia) l'attitudine di chi vi è sottoposto a dominare i propri impulsi criminali, cioè una capacità di autocontrollo che non appare propria degli indagati, i quali traggono di che vivere esclusivamente (o principalmente, quanto a CH AC OP) dalla loro attività di spaccio e vanno pertanto sradicati dal contesto criminale in cui finora hanno operato». A seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato, OP EN chie- deva di essere giudicato con le forme del rito abbreviato. Il 15/11/2023 la difesa presentava una prima istanza di sostituzione della custodia carceraria con la misura degli arresti donniciliari presso l'abitazione sita in SE D'Alba, Via Roma n. 56 di residenza di tale RR DI, amico e con- nazionale dell'imputato, il quale dichiarava la propria disponibilità ad accoglierlo e a provvedere al suo mantenimento (a tal fine allegava documentazione sia relativa al titolo di disponibilità dell'alloggio che all'attività lavorativa svolta dall'ospitante). 2 Ai fini della dedotta attenuazione delle esigenze cautelari la difesa allegava alla memoria dichiarazione manoscritta dall'imputato nel cui ambito ammetteva gli ad- debiti. Il GIP, acquisito il parere contrario del PM., con ordinanza del 22/11/2023, pur ritenendo che le pur sussistenti esigenze cautelari potevano essere adeguata- mente fronteggiate con gli arresti domiciliari (alla luce dell'efficacia deterrente in- sita nel non breve periodo di carcerazione sofferto da OP, dell'ammissione di responsabilità contenuta nel manoscritto, considerato che il carcere doveva rite- nersi una extrema ratio e che l'imputato non poteva ritenersi inaffidabile poiché non aveva precedenti per evasione) evidenziava che, dal contratto di locazione depositato in atti, l'abitazione prospettata risultava condotta in locazione non solo da RR ma anche da un altro soggetto, TA AN, sicché la difesa avrebbe dovuto dimostrare che il secondo conduttore non era più presente nell'alloggio. Rigettava pertanto l'istanza. La difesa, il 24/11/2023 reiterava quindi l'istanza (presentata come "inte- grazione a precedente richiesta") e allegava dichiarazione sottoscritta da RR nella quale egli dichiarava che il secondo conduttore non abitava più nell'alloggio e, a riscontro, certificato di stato di famiglia e residenza di RR DI. Il GIP, acquisito nuovamente il parere contrario del PM, con ordinanza del 28/11/2023 accoglieva l'istanza e sostituiva la custodia carceraria con gli arresti domiciliari. Il giudice della cautela, ribadite le argomentazioni in punto di adegua- tezza ed idoneità degli arresti donniciliari a fronteggiare il pericolo di recidiva, evi- denziava che pure il domicilio prospettato doveva ritenersi idoneo in quanto AN risultava avere abbandonato l'alloggio, né poteva ritenersi ostativa la presenza di una clausola nel contratto di locazione in ragione del quale l'alloggio doveva essere destinato ad abitazione dei soli conduttori, sul punto citando quanto affermato dalla recente sentenza 32385/2023 nella quale in parte motiva si argomenta che l'eventuale rilevanza meramente civilistica del conduttore «non può incidere sulla valutazione della idoneità della misura cautelare domiciliare la quale ( ) si pone come alternativa alla custodia in carcere e rappresenta strumento di contenimento del pericolo di recidivanza criminoso». Il Procuratore della Repubblica di Genova proponeva appello censurando tale decisione sotto vari profili. In primo luogo evidenziava l'inidoneità del domicilio, stante la mancata di- sponibilità ad accogliere l'imputato manifestata dal secondo conduttore che, in quanto tale, è soggetto ancora titolare del diritto di escludere a terzi l'accesso all'alloggio, e ribadendo che l'immobile è contrattualmente destinato a soddisfare le esigenze abitative dei locatari e dei familiari, sicché l'inserimento di terzi estra- nei avrebbe l'effetto di ledere «in modo autoritario il diritto del proprietario dell'u- nità immobiliare a consentire a terzi di dimorarvi stabilmente». 3 In secondo luogo il PM argomentava in merito all'inidoneità, comunque, degli arresti donniciliari a fronteggiare il pericolo di recidiva considerato che l'im- putato «svolge da anni l'attività di spacciatore di sostanze stupefacenti in modo professionale» come evincibile dai plurimi precedenti specifici elencati nel casella- rio giudiziale e che il reato per il quale è cautela è stato commesso proprio presso l'abitazione, fatto che dimostra come il reato in questione possa essere reiterato anche presso il domicilio. In ogni caso, evidenziava il PM, gli arresti domiciliari non consentiva di fronteggiare il pericolo di fuga, concreto alla luce della prossima condanna per i fatti in contestazione. Nel corso della udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame la difesa ha insistito per il rigetto del proposto appello producendo la dichiarazione confes- soria sottoscritta da OP EN e contratto di lavoro dell'ospitante. Con provvedimento del 18/12/2023, ritenendo che l'appello proposto fosse fondato, il Tribunale del riesame di Genova ha applicato a OP EN la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, dichiarando l'esecuzione dell'ordi- nanza sospesa fino all'esecutività della stessa. 2. Ricorre OP EN, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo lamenta violazione degli artt. 284 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la custodia in carcere è configurata come extrema ratio quando ogni altra opzione risulti inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ricorda il ricorrente che il primo ordine di argomentazioni spese dal Collegio per applicare la custodia cautelare in carcere riguarda l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, che, nel caso di specie, sarebbero «inidonei a fronteggiare il pericolo di recidiva, il quale deve ritenersi particolarmente elevato alla luce delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, quale risultante dal certificato del casel- lario». Segue la rassegna della «lunga storia criminale del DIOP», ove pur si prende atto dell'«assenza di precedenti condanne per evasione» (pag. 4). E, in epilogo a tale "rassegna", individua il Collegio pure «un concreto ed attuale peri- colo di fuga, scaturente dalla necessità di sottrarsi non solo all'esecuzione della condanna in relazione al reato per cui è cautela, ma pure all'esecuzione del prov- vedimento di cumulo già emesso il 13/1/2021 per la pena complessiva di anni cinque e mesi due di reclusione» Per il ricorrente, anzitutto, occorre sgombrare il campo da tale ultima con- gettura. In primo luogo, perché il provvedimento di cumulo citato è già stato in- teramente espiato (il ricorrente sul punto richiama l'ordinanza. N. 3393/23 emessa 4 dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze in data 22/9/2022 - notificata il 23/09/2022, che allega, con la quale gli veniva concesso di scontare la residua pena nelle forme della detenzione domiciliare ex L. 199/2010). In secondo luogo, proprio perché, già sottoposto alla detenzione domici- liare, non ci sono mai state «condanne per evasione» Mancherebbe, poi, un vaglio puntuale e congruo sull'attualità e concretezza del periculum libertatis laddove, per pacifica affermazione giurisprudenziale, la va- lutazione dell'attualità non può prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. Tanto premesso, per il ricorrente nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del pericu- lum libertatis, dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione ditale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato. E in tale ottica, si valorizza, nella giuri- sprudenza di legittimità, la necessità di individuare condizioni "esterne" all'accu- sato, non riconducibili alla sua personalità, che possono favorire la ricaduta nel delitto e che giustificano un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Nel riconoscimento dell'attualità si deve, cioè, valorizzare la presenza di elementi che lascino prevedere la concretiz- zazione del rischio di recidiva. Il giudice della cautela deve, cioè, valorizzare even- tuali condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che sia stata del tutto ignorata proprio la considerazione della presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" rica- vabili da dati ambientali o di contesto. Difatti, proprio il "contesto" del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari certificherebbe l'assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva. Ragionando dunque in concreto, quanto all'adeguatezza della misura meno afflittiva, ma pur sempre custodiale, se, come evidenzia il Collegio, il reato è stato consumato anche in ambiente "domestico", è altrettanto vero che tutti i reati di cui al certificato del casellario sono caratterizzate da un chiaro radicamento nel territorio del Comune di Genova, nel quale si sono consumate tutte le violazioni della legge in materia di sostanza stupefacente. 5 La lamentata «esistenza di solidi legami con coloro che operano in ambito delinquenziale fornendo l'approvvigionamento della sostanza», perderebbe, per- ciò, ogni connotazione di attualità e concretezza se parametrata ai «dati ambientali e di contesto». In tale ultima ottica, il domicilio di riferimento non solo risulterebbe total- mente estraneo alle condotte criminose contestate, ma si collocherebbe, peraltro, territorialmente molto distante da quell'ambiente criminale nel quale è maturata la scelta deviante. Il mutato contesto "ambientale" -si sostiene- è certamente suf- ficiente ad interrompere i legami dell'indagato con l'ambiente territoriale di pro- cacciamento/ rivendita degli stupefacenti, ove sono maturate le condizioni che hanno occasionato la commissione dei reati rimproverati. Del resto, in ipotesi accusatoria, OP EN, sarebbe stato tratto in arresto sulla pubblica via proprio perché colto in procinto di cedere sostanza stupefacente. Apparirebbe in concreto fantasioso -secondo la tesi propugnata in ricorso- che il piccolo Comune di SE d'Alba, che conta appena 1000 abitanti, per lo più allevatori/agricoltori, dove peraltro sarebbero più facili i controlli di polizia, sia terreno "fertile", non già per la coltivazione di vigna o di nocciola, ma piuttosto per l'approvvigionamento e la rivendita "diretta" al consumatore di sostanze stupefa- centi. Apparirebbe, in definitiva, puramente congetturale, oltreché illogico, che sussista «concreto ed attuale pericolo» che OP EN reiteri l'attività di spaccio nel regime di arresti domiciliari attualmente in vigore nell'abitazione di SE d'Aba. A sostegno di tale tesi vengono proposti gli arresti giurisprudenziali costi- tuiti da Sez. 4 n. 32385/2023, che richiama Sez.1, n.31769/2020 Il secondo nucleo di obiezioni, prettamente di natura "civilistica" sulla tito- larità dello ius excludendi, in buona sintesi si dirige sulla ritenuta inidoneità "con- trattuale" del domicilio alla luce delle obbligazioni scaturenti dal contratto di loca- zione. In effetti, l'imputato ha reperito ospitalità presso l'amico RR DI, nato in [...], il [...], soggetto regolare sul territorio nazionale e con stabile attività lavorativa, che si è reso disponibile ad ospitarlo presso la propria abitazione di residenza sita in SE d'Alba (CN), Via Roma nr. 46, resosi pure disponibile a provvedere alle spese del suo mantenimento, come da documentazione allegata all'istanza. Con una prima ordinanza der20.11.2023, il Giudice per le Indagini Prelimi- nari, rigettava, allo stato, chiedendo integrazione alla difesa alla luce del fatto che nel contratto di locazione l'appartamento di Via Roma 46 risultava essere locato 6 anche ad altro soggetto, tale TA AN, del quale, tuttavia, non era perve- nuta alcuna dichiarazione di disponibilità. Alla luce di ciò DI RR faceva per- venire al difensore nuova dichiarazione di disponibilità ove dichiarava che Mou- stapha AN, pur figurando nel contratto di locazione, non risiedeva più nell'abi- tazione di Via Roma n. 46, allegando, a riscontro, il certificato di stato di famiglia e residenza, ove in effetti, il conduttore AN TA, non figurava come resi- dente. Vi figurava, invece, AR DO, nato in [...], il [...], non con- traente, che coabitava con l'ospitante. Dunque, giusta la documentazione allegata, di fatto, l'unico titolare-conduttore nel rapporto dì locazione è il dichiarante DI RR, il quale ha rinnovato la propria disponibilità ad ospitare l'amico DIOP EN. Una volta chiarito, sostanzialmente, che il conduttore AN TA non è residente - e, di fatto, non abita - nell'immobile locato, ogni "formalistica" obie- zione o congettura (sulla possibilità che il AN possa rientrare a suo piacimento nell'abitazione ed escludere che ivi possa essere stabilmente ospitato l'attuale im- putato cesserebbe di avere qualsiasi valenza. Del resto, ogni "formale" obiezione sarebbe soccombente alla constatazione che RR DI, ottemperando all'ordine impostogli dal GIP, ha accompagnato OP EN dalla Casa Circondariale di Genova-Marassi al piccolo comune di desti- nazione, SE d'Alba. E a tutt'oggi, quest'ultimo si trova ivi collocato agli arresti domiciliari senza che le autorità di PS preposte ai controlli abbiano segna- lato criticità di sorta all'atto dell'esecuzione! prosecuzione della misura cautelare. Priva di pregio sarebbe pure l'altra obiezione, per la quale sarebbe vietato ospitare persone terze estranee al nucleo familiare del conduttore. Al riguardo, quanto alla pretesa inidoneità del domicilio per la vigenza della clausola ostativa all'ospitalità (al punto 12 del contratto di locazione è fatto divieto al conduttore di ospitare persone che siano «estranee alla famiglia»), viene ricor- dato l'insegnamento "pacifico" della giurisprudenza civilistica in materia, e speci- ficamente che la Corte di Cassazione, con la sentenza 9931 dei 18/6/2012, ha stabilito che deve ritenersi nulla «la clausola di un contratto di locazione nel quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, fosse contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo famigliare ana- grafico, siccome confliggente proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale o con l'esplicazione di rapporti di amicizia»'. Pertanto, la clausola indicata, deve essere intesa solo nel senso che, fermi i divieti di sublocazione e di comodato, sia totale che parziale, il conduttore può concedere ospitalità - anche non temporanea e protratta nel tempo - a persone con lui attualmente non conviventi. 7 Pure privo di pregio è l'altro argomento, per il quale, «non sussiste alcuna apprezzabile relazione tra ospitante ed ospitato», laddove Sez. 1 n. 31769/2020, ha chiarito che « da un punto di vista testuale, nessun concreto elemento consente di ritenere che la misura possa essere concessa soltanto ove presso il luogo stabi- lito soggiornino, insieme al sottoposto agli arresti, altre persone». In ultimo, per il ricorrente, non può nemmeno condividersi l'assunto svi- luppato dal Tribunale genovese secondo cui la possibilità di fruire degli arresti do- miciliari presso la dimora di un soggetto che non appartenga alla cerchia familiare dell'imputato equivalga a una sorta di «lasciapassare per uscire dal carcere». Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) riportate in epigrafe il P.G. e il difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va rigettato. 2. In premessa, va rilevato che in tema di impugnazione delle misure cau- telari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'inattualità e l'assenza delle esigenze cautelari ovvero l'adeguatezza di misura meno afflittiva è ammissibile soltanto se venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando le censure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. E tale ultima evenienza è quella che vizia il presente ricorso con il quale, in realtà, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asserita- mente sbagliata in merito alla idoneità esclusiva della misura cautelare della cu- stodia in carcere, in uno alla ritenuta inidoneità della misura meno afflittiva degli 8 arresti domiciliari. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra mo- tivazione e decisione, sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di moti- vazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte. 3. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente in rela- zione alla sussistenza delle esigenze cautelari, dovendosi ricordare che, nel si- stema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'inda- gato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Dopo l'intervento riformatore del 2015, questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 El Mouttaqi Raquid, non mass.) che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione pro- gnostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occa- sione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice;
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, 'n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684). Orbene, nel caso che ci occupa il tribunale genovese, con motivazione lo- gica e congrua, ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal GIP, gli arresti 9 domiciliari siano nel caso di specie inidonei a fronteggiare il pericolo di recidiva, il quale deve ritenersi particolarmente elevato, alla luce delle modalità del fatto (considerato il quantitativo di stupefacente sequestrato, in parte già suddiviso in dosi, e l'importo di denaro contante sequestrato presso l'abitazione, tenuto conto delle condizioni di vita degli imputati, elementi dalle quali è senz'altro desumibile il carattere non occasionale dell'attività di spaccio e l'esistenza di solidi legami con coloro che operano in tale ambito delinquenziale fornendo l'approvvigionamento della sostanza) e della personalità dell'imputato, quale risultante dal certificato del casellario giudiziale. OP EN -si ricorda nel provvedimento impugnato- è infatti un soggetto che, anche fornendo false generalità, ha riportato plurime condanne: ben cinque condanne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (com- messi nel 2012, nel 2014, nel 2018 e nel 2019) oltre a plurime condanne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E in relazione a tali condanne risulta avere sofferto dei periodi di detenzione (in relazione alla sentenza di applicazione pena del Tribunale di Genova del 10/7/2012 irr. il 6/2/2013 ha eseguito la pena deten- tiva dal 30/5/2012 al 28/2/2013; in relazione alla sentenza di applicazione pena del Tribunale di Genova del 23/2/2016 irr. il 13/9/2016 ha eseguito la pena in detenzione domiciliare dal 2/2/2016 all'1/10/2016; è stato poi ristretto in carcere dal 7/1/2018 al 7/7/2019 in esecuzione di un provvedimento di cumulo emesso dal P.m. il 31/10/2019). Con sentenza della Corte d'Appello di Genova del 25/2/2020 irr. 18/7/2020 è stato poi condannato, sempre per il reato di deten- zione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, alla pena di anni quattro di reclu- sione oltre multa con espulsione dello straniero dal territorio dello stato. Ha poi scontati ulteriori sei mesi di detenzione dal 16/5/2020 al 16/11/2020 in forza del provvedimento di cumulo emesso dal P.m. il 22/9/2020 ed è stato recentemente raggiunto da un nuovo provvedimento di cumulo emesso dal P.m. il 13/1/2021 per la pena complessiva di anni cinque e mesi due di reclusione oltre multa. Secondo la logica valutazione dei giudici genovesi la lunga storia criminale del OP palesa l'esistenza di un assai elevato pericolo di recidiva, considerato il fatto che egli ha dimostrato di non sentire in alcun modo l'efficacia disincentivante delle esperienze giudiziarie e dei periodi di detenzione sofferti, al termine dei quali è sempre ricaduto nella commissione del medesimo reato. Sussiste, poi, indipendentemente dal riferimento alle altre pene di cui al cumulo, pur operato nel provvedimento impugnato, anche un concreto e attuale pericolo di fuga, che viene evidenziato anche per i fatti per cui si procede, valutato altresì il fatto che OP risulta avere riportato talune condanne sotto false genera- lità, dimostrando così di essere persona avvezza a eludere i controlli. 10 Ancora, il fatto, poi, che l'imputato, soggetto pluripregiudicato specifico che da anni è coinvolto in traffici di sostanze stupefacenti, detenesse la maggior parte dello stupefacente sequestrato in casa, con ogni evidenza palesa per i giudici del gravame cautelare l'inidoneità della misura degli arresti donniciliari a fronteggiare il pericolo di recidiva, ben potendo OP riprendere i contatti con i soggetti coinvolti nel riscontrato traffico di sostanze stupefacenti, dai quali egli non ha voluto disso- ciarsi (non avendo fornito sul punto alcun elemento utile per la loro identificazione) e nei confronti dei quali, stante l'avvenuto sequestro della sostanza, è certamente gravato da debiti. La logica conclusione è che l'inaffidabilità dell'imputato - tale da rendere inidonea la misura degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di recidiva, considerato che l'efficacia preventiva della misura domiciliare si fonda in massima parte sul rispetto da parte di chi vi è sottoposto delle pesanti limitazioni alla libertà a tale misura connaturali - discende dunque, pur in assenza di precedenti con- danne per evasione, dalla storia criminale di OP che palesa l'assoluta sua inca- pacità di sentire l'efficacia disincentivante delle precedenti esperienze, dopo ognuna delle quali è ricaduto nella commissione del medesimo reato. Sul punto, appare irrilevante la questione, su cui pure si spende il ricorso, dell'esistenza, formale o reale che sia, di un ulteriore conduttore o l'esistenza di una apprezzabile relazione tra l'amico che si è dichiarato disponibile ad ospitarlo, che non avrebbe, come illustrato dal provvedimento impugnato, le possibilità di sostenerlo economicamente. Si tratta, come evidenziano i giudici genovesi, di circostanze ulteriori ri- spetto alle assorbenti considerazioni in relazione all'inidoneità tout court degli ar- resti domiciliari a fronteggiare i pericula cautelari L'esclusiva adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore, la sua proporzionalità e l'attualità delle esigenze cautelari hanno, dunque, formato og- getto da parte del tribunale del riesame genovese di un giudizio fondato su concreti elementi fattuali e su corrette coordinate di metodo che connotano in termini di ragionevolezza l'opzione decisionale che, come tale, si rivela non censurabile. In particolare, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione risulta adeguatamente illustrato nel provvedimento impugnato in piena conformità al so- pra ricordato consolidato principio di diritto in materia -che va ribadito- secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo pre- visto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'immi- nénza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga 1 1 conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui opera. Il provvedimento impugnato - soddisfacendo pienamente l'onere motiva- zionale richiesto- evidenzia che non vi sono allora dubbi sulla spiccata pericolosità sociale dell'indagato, essendo elevato il pericolo che lo stesso, se lasciato libero, possa commettere reati della stessa specie, La concretezza e attualità delle esigenze di cautela - va infatti ribadito- non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle con- dotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove per- sistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'am- biente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785). 4. Venendo, più specificamente, alle doglianze in punto di adeguatezza della misura, va ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità valorizza l'importanza dei principi generali di proporzionalità e adeguatezza delle misure coercitive (articolo 275, comma 1, cod. proc .pen.), che impongono di prescegliere la misura più adatta a soddisfare le esigenze di cautela e, nel contempo, meno inutilmente invasiva della persona dell'indagato. Vale infatti la regola secondo cui, in materia di misure cautelari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio" di misure di gravità crescente, il criterio di "adeguatezza" di cui all'articolo 275, co. 1, cod. proc. pen., dando corpo al principio del "minore sacri- ficio necessario" (anche ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011, n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie (cfr. Sez. U., n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650). Pertanto, nel prov- vedimento restrittivo è necessario indicare non soltanto gli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari sono desunte, ma anche le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere;
prescrizione quest'ultima che assume particolare rilevanza ove coordi- nata con il disposto dell'articolo 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., che sottolinea la funzione residuale e "quasi eccezionale" della misura cautelare della custodia in carcere (così le citate S.U. Lovisi). Il giudice si deve soffermare quindi sul profilo delradeguafezza" della mi- sura cautelare in concreto prescelta, anche se, ovviamente, qualora venisse ap- plicata, perché ritenuta "adeguata", la misura della custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni 12 altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla perso- nalità dell'indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ra- gionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo superata ed assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, va osservato che nel caso che ci occupa, i giudici genovesi hanno fondato la propria decisione sulla considerazione - primaria ed assorbente e rispetto alla quale le ulteriori conside- razioni rivestono carattere meramente accessorio - che la oggettiva elevata gra- vità del fatto e la negativa personalità dell'indagato (pluripregiudicato) rivelano una proclività a delinquere ed una spregiudicatezza delinquenziale tali da non po- ter essere arginate con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari: si tratta di un giudizio coerente con le risultanze fattuali e privo di irragionevolezze e, come tale, non censurabile. Diversamente da quanto opina il ricorrente, il tema analizzato dai giudici del gravame cautelare non è stato quello di uno spaccio su strada, ma quello della riscontrata detenzione in casa dello stupefacente e di modalità della condotta che si prestano ad essere reiterate, indipendentemente dal comune ove si scontino gli arresti domiciliari. 5. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione dell'intervenuta esecutività del provvedimento impugnato, la can- celleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 1 febbraio 2024 Il Cqrsigliere este ore Il Presidente
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. Alessandro gasparini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8302 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Gip del Tribunale di Genova del 28/8/2023, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, veniva applicata nei confronti di OP EN la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al suo concorso, con OP CH Taeko, nella illecita detenzione di complessivi gr. 799,50 lordi di sostanza stupefacente di tipo cocaina crack della quale gr. 20 lordi suddivisi in cinquanta frammenti rinvenuti sulla sua persona e la restante parte, in parte suddivisa già in singole dosi predisposte per la successiva cessione, presso l'abitazione Via Na- tale Gallino 34 D/6 che condivideva con il coindagato. All'interno dell'abitazione venivano, poi, rinvenuti e sequestrati due bilancini di precisione, materiale da ta- glio e confezionamento e la complessiva somma, in denaro contante, di euro 2.285,00. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'odierno ricorrente, come il coin- dagato, negava gli addebiti con dichiarazioni ritenute non credibili dal G.I.P. La misura cautelare veniva disposta nella ritenuta sussistenza di un pericolo di reiterazione di analoghi reati, desumibile dal quantitativo di stupefacente og- getto di rinvenimento, una considerevole parte del quale già suddiviso in dosi, e dal rinvenimento di materiale utile per il confezionamento delle dosi oltre che di una somma di denaro contante incompatibile con le condizioni di vita degli inda- gati, soggetti irregolari sul territorio e privi di alcuna lecita e documentata attività lavorativa. Con specifico riferimento al OP EN, poi, veniva in rilievo il fatto che egli è persona gravata da molteplici precedenti penali, ben cinque dei quali speci- fici. In merito all'inidoneità degli arresti domiciliari, pur anche con l'adozione di particolari modalità di controllo, a fronteggiare il pericolo di recidiva osservava il G.I.P.. che «essa presuppone pur sempre (affinché ne sia garantita l'efficacia) l'attitudine di chi vi è sottoposto a dominare i propri impulsi criminali, cioè una capacità di autocontrollo che non appare propria degli indagati, i quali traggono di che vivere esclusivamente (o principalmente, quanto a CH AC OP) dalla loro attività di spaccio e vanno pertanto sradicati dal contesto criminale in cui finora hanno operato». A seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato, OP EN chie- deva di essere giudicato con le forme del rito abbreviato. Il 15/11/2023 la difesa presentava una prima istanza di sostituzione della custodia carceraria con la misura degli arresti donniciliari presso l'abitazione sita in SE D'Alba, Via Roma n. 56 di residenza di tale RR DI, amico e con- nazionale dell'imputato, il quale dichiarava la propria disponibilità ad accoglierlo e a provvedere al suo mantenimento (a tal fine allegava documentazione sia relativa al titolo di disponibilità dell'alloggio che all'attività lavorativa svolta dall'ospitante). 2 Ai fini della dedotta attenuazione delle esigenze cautelari la difesa allegava alla memoria dichiarazione manoscritta dall'imputato nel cui ambito ammetteva gli ad- debiti. Il GIP, acquisito il parere contrario del PM., con ordinanza del 22/11/2023, pur ritenendo che le pur sussistenti esigenze cautelari potevano essere adeguata- mente fronteggiate con gli arresti domiciliari (alla luce dell'efficacia deterrente in- sita nel non breve periodo di carcerazione sofferto da OP, dell'ammissione di responsabilità contenuta nel manoscritto, considerato che il carcere doveva rite- nersi una extrema ratio e che l'imputato non poteva ritenersi inaffidabile poiché non aveva precedenti per evasione) evidenziava che, dal contratto di locazione depositato in atti, l'abitazione prospettata risultava condotta in locazione non solo da RR ma anche da un altro soggetto, TA AN, sicché la difesa avrebbe dovuto dimostrare che il secondo conduttore non era più presente nell'alloggio. Rigettava pertanto l'istanza. La difesa, il 24/11/2023 reiterava quindi l'istanza (presentata come "inte- grazione a precedente richiesta") e allegava dichiarazione sottoscritta da RR nella quale egli dichiarava che il secondo conduttore non abitava più nell'alloggio e, a riscontro, certificato di stato di famiglia e residenza di RR DI. Il GIP, acquisito nuovamente il parere contrario del PM, con ordinanza del 28/11/2023 accoglieva l'istanza e sostituiva la custodia carceraria con gli arresti domiciliari. Il giudice della cautela, ribadite le argomentazioni in punto di adegua- tezza ed idoneità degli arresti donniciliari a fronteggiare il pericolo di recidiva, evi- denziava che pure il domicilio prospettato doveva ritenersi idoneo in quanto AN risultava avere abbandonato l'alloggio, né poteva ritenersi ostativa la presenza di una clausola nel contratto di locazione in ragione del quale l'alloggio doveva essere destinato ad abitazione dei soli conduttori, sul punto citando quanto affermato dalla recente sentenza 32385/2023 nella quale in parte motiva si argomenta che l'eventuale rilevanza meramente civilistica del conduttore «non può incidere sulla valutazione della idoneità della misura cautelare domiciliare la quale ( ) si pone come alternativa alla custodia in carcere e rappresenta strumento di contenimento del pericolo di recidivanza criminoso». Il Procuratore della Repubblica di Genova proponeva appello censurando tale decisione sotto vari profili. In primo luogo evidenziava l'inidoneità del domicilio, stante la mancata di- sponibilità ad accogliere l'imputato manifestata dal secondo conduttore che, in quanto tale, è soggetto ancora titolare del diritto di escludere a terzi l'accesso all'alloggio, e ribadendo che l'immobile è contrattualmente destinato a soddisfare le esigenze abitative dei locatari e dei familiari, sicché l'inserimento di terzi estra- nei avrebbe l'effetto di ledere «in modo autoritario il diritto del proprietario dell'u- nità immobiliare a consentire a terzi di dimorarvi stabilmente». 3 In secondo luogo il PM argomentava in merito all'inidoneità, comunque, degli arresti donniciliari a fronteggiare il pericolo di recidiva considerato che l'im- putato «svolge da anni l'attività di spacciatore di sostanze stupefacenti in modo professionale» come evincibile dai plurimi precedenti specifici elencati nel casella- rio giudiziale e che il reato per il quale è cautela è stato commesso proprio presso l'abitazione, fatto che dimostra come il reato in questione possa essere reiterato anche presso il domicilio. In ogni caso, evidenziava il PM, gli arresti domiciliari non consentiva di fronteggiare il pericolo di fuga, concreto alla luce della prossima condanna per i fatti in contestazione. Nel corso della udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame la difesa ha insistito per il rigetto del proposto appello producendo la dichiarazione confes- soria sottoscritta da OP EN e contratto di lavoro dell'ospitante. Con provvedimento del 18/12/2023, ritenendo che l'appello proposto fosse fondato, il Tribunale del riesame di Genova ha applicato a OP EN la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, dichiarando l'esecuzione dell'ordi- nanza sospesa fino all'esecutività della stessa. 2. Ricorre OP EN, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo lamenta violazione degli artt. 284 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la custodia in carcere è configurata come extrema ratio quando ogni altra opzione risulti inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ricorda il ricorrente che il primo ordine di argomentazioni spese dal Collegio per applicare la custodia cautelare in carcere riguarda l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, che, nel caso di specie, sarebbero «inidonei a fronteggiare il pericolo di recidiva, il quale deve ritenersi particolarmente elevato alla luce delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, quale risultante dal certificato del casel- lario». Segue la rassegna della «lunga storia criminale del DIOP», ove pur si prende atto dell'«assenza di precedenti condanne per evasione» (pag. 4). E, in epilogo a tale "rassegna", individua il Collegio pure «un concreto ed attuale peri- colo di fuga, scaturente dalla necessità di sottrarsi non solo all'esecuzione della condanna in relazione al reato per cui è cautela, ma pure all'esecuzione del prov- vedimento di cumulo già emesso il 13/1/2021 per la pena complessiva di anni cinque e mesi due di reclusione» Per il ricorrente, anzitutto, occorre sgombrare il campo da tale ultima con- gettura. In primo luogo, perché il provvedimento di cumulo citato è già stato in- teramente espiato (il ricorrente sul punto richiama l'ordinanza. N. 3393/23 emessa 4 dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze in data 22/9/2022 - notificata il 23/09/2022, che allega, con la quale gli veniva concesso di scontare la residua pena nelle forme della detenzione domiciliare ex L. 199/2010). In secondo luogo, proprio perché, già sottoposto alla detenzione domici- liare, non ci sono mai state «condanne per evasione» Mancherebbe, poi, un vaglio puntuale e congruo sull'attualità e concretezza del periculum libertatis laddove, per pacifica affermazione giurisprudenziale, la va- lutazione dell'attualità non può prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. Tanto premesso, per il ricorrente nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del pericu- lum libertatis, dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione ditale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato. E in tale ottica, si valorizza, nella giuri- sprudenza di legittimità, la necessità di individuare condizioni "esterne" all'accu- sato, non riconducibili alla sua personalità, che possono favorire la ricaduta nel delitto e che giustificano un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Nel riconoscimento dell'attualità si deve, cioè, valorizzare la presenza di elementi che lascino prevedere la concretiz- zazione del rischio di recidiva. Il giudice della cautela deve, cioè, valorizzare even- tuali condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che sia stata del tutto ignorata proprio la considerazione della presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" rica- vabili da dati ambientali o di contesto. Difatti, proprio il "contesto" del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari certificherebbe l'assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva. Ragionando dunque in concreto, quanto all'adeguatezza della misura meno afflittiva, ma pur sempre custodiale, se, come evidenzia il Collegio, il reato è stato consumato anche in ambiente "domestico", è altrettanto vero che tutti i reati di cui al certificato del casellario sono caratterizzate da un chiaro radicamento nel territorio del Comune di Genova, nel quale si sono consumate tutte le violazioni della legge in materia di sostanza stupefacente. 5 La lamentata «esistenza di solidi legami con coloro che operano in ambito delinquenziale fornendo l'approvvigionamento della sostanza», perderebbe, per- ciò, ogni connotazione di attualità e concretezza se parametrata ai «dati ambientali e di contesto». In tale ultima ottica, il domicilio di riferimento non solo risulterebbe total- mente estraneo alle condotte criminose contestate, ma si collocherebbe, peraltro, territorialmente molto distante da quell'ambiente criminale nel quale è maturata la scelta deviante. Il mutato contesto "ambientale" -si sostiene- è certamente suf- ficiente ad interrompere i legami dell'indagato con l'ambiente territoriale di pro- cacciamento/ rivendita degli stupefacenti, ove sono maturate le condizioni che hanno occasionato la commissione dei reati rimproverati. Del resto, in ipotesi accusatoria, OP EN, sarebbe stato tratto in arresto sulla pubblica via proprio perché colto in procinto di cedere sostanza stupefacente. Apparirebbe in concreto fantasioso -secondo la tesi propugnata in ricorso- che il piccolo Comune di SE d'Alba, che conta appena 1000 abitanti, per lo più allevatori/agricoltori, dove peraltro sarebbero più facili i controlli di polizia, sia terreno "fertile", non già per la coltivazione di vigna o di nocciola, ma piuttosto per l'approvvigionamento e la rivendita "diretta" al consumatore di sostanze stupefa- centi. Apparirebbe, in definitiva, puramente congetturale, oltreché illogico, che sussista «concreto ed attuale pericolo» che OP EN reiteri l'attività di spaccio nel regime di arresti domiciliari attualmente in vigore nell'abitazione di SE d'Aba. A sostegno di tale tesi vengono proposti gli arresti giurisprudenziali costi- tuiti da Sez. 4 n. 32385/2023, che richiama Sez.1, n.31769/2020 Il secondo nucleo di obiezioni, prettamente di natura "civilistica" sulla tito- larità dello ius excludendi, in buona sintesi si dirige sulla ritenuta inidoneità "con- trattuale" del domicilio alla luce delle obbligazioni scaturenti dal contratto di loca- zione. In effetti, l'imputato ha reperito ospitalità presso l'amico RR DI, nato in [...], il [...], soggetto regolare sul territorio nazionale e con stabile attività lavorativa, che si è reso disponibile ad ospitarlo presso la propria abitazione di residenza sita in SE d'Alba (CN), Via Roma nr. 46, resosi pure disponibile a provvedere alle spese del suo mantenimento, come da documentazione allegata all'istanza. Con una prima ordinanza der20.11.2023, il Giudice per le Indagini Prelimi- nari, rigettava, allo stato, chiedendo integrazione alla difesa alla luce del fatto che nel contratto di locazione l'appartamento di Via Roma 46 risultava essere locato 6 anche ad altro soggetto, tale TA AN, del quale, tuttavia, non era perve- nuta alcuna dichiarazione di disponibilità. Alla luce di ciò DI RR faceva per- venire al difensore nuova dichiarazione di disponibilità ove dichiarava che Mou- stapha AN, pur figurando nel contratto di locazione, non risiedeva più nell'abi- tazione di Via Roma n. 46, allegando, a riscontro, il certificato di stato di famiglia e residenza, ove in effetti, il conduttore AN TA, non figurava come resi- dente. Vi figurava, invece, AR DO, nato in [...], il [...], non con- traente, che coabitava con l'ospitante. Dunque, giusta la documentazione allegata, di fatto, l'unico titolare-conduttore nel rapporto dì locazione è il dichiarante DI RR, il quale ha rinnovato la propria disponibilità ad ospitare l'amico DIOP EN. Una volta chiarito, sostanzialmente, che il conduttore AN TA non è residente - e, di fatto, non abita - nell'immobile locato, ogni "formalistica" obie- zione o congettura (sulla possibilità che il AN possa rientrare a suo piacimento nell'abitazione ed escludere che ivi possa essere stabilmente ospitato l'attuale im- putato cesserebbe di avere qualsiasi valenza. Del resto, ogni "formale" obiezione sarebbe soccombente alla constatazione che RR DI, ottemperando all'ordine impostogli dal GIP, ha accompagnato OP EN dalla Casa Circondariale di Genova-Marassi al piccolo comune di desti- nazione, SE d'Alba. E a tutt'oggi, quest'ultimo si trova ivi collocato agli arresti domiciliari senza che le autorità di PS preposte ai controlli abbiano segna- lato criticità di sorta all'atto dell'esecuzione! prosecuzione della misura cautelare. Priva di pregio sarebbe pure l'altra obiezione, per la quale sarebbe vietato ospitare persone terze estranee al nucleo familiare del conduttore. Al riguardo, quanto alla pretesa inidoneità del domicilio per la vigenza della clausola ostativa all'ospitalità (al punto 12 del contratto di locazione è fatto divieto al conduttore di ospitare persone che siano «estranee alla famiglia»), viene ricor- dato l'insegnamento "pacifico" della giurisprudenza civilistica in materia, e speci- ficamente che la Corte di Cassazione, con la sentenza 9931 dei 18/6/2012, ha stabilito che deve ritenersi nulla «la clausola di un contratto di locazione nel quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, fosse contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo famigliare ana- grafico, siccome confliggente proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale o con l'esplicazione di rapporti di amicizia»'. Pertanto, la clausola indicata, deve essere intesa solo nel senso che, fermi i divieti di sublocazione e di comodato, sia totale che parziale, il conduttore può concedere ospitalità - anche non temporanea e protratta nel tempo - a persone con lui attualmente non conviventi. 7 Pure privo di pregio è l'altro argomento, per il quale, «non sussiste alcuna apprezzabile relazione tra ospitante ed ospitato», laddove Sez. 1 n. 31769/2020, ha chiarito che « da un punto di vista testuale, nessun concreto elemento consente di ritenere che la misura possa essere concessa soltanto ove presso il luogo stabi- lito soggiornino, insieme al sottoposto agli arresti, altre persone». In ultimo, per il ricorrente, non può nemmeno condividersi l'assunto svi- luppato dal Tribunale genovese secondo cui la possibilità di fruire degli arresti do- miciliari presso la dimora di un soggetto che non appartenga alla cerchia familiare dell'imputato equivalga a una sorta di «lasciapassare per uscire dal carcere». Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) riportate in epigrafe il P.G. e il difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va rigettato. 2. In premessa, va rilevato che in tema di impugnazione delle misure cau- telari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'inattualità e l'assenza delle esigenze cautelari ovvero l'adeguatezza di misura meno afflittiva è ammissibile soltanto se venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando le censure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. E tale ultima evenienza è quella che vizia il presente ricorso con il quale, in realtà, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asserita- mente sbagliata in merito alla idoneità esclusiva della misura cautelare della cu- stodia in carcere, in uno alla ritenuta inidoneità della misura meno afflittiva degli 8 arresti domiciliari. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra mo- tivazione e decisione, sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di moti- vazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte. 3. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente in rela- zione alla sussistenza delle esigenze cautelari, dovendosi ricordare che, nel si- stema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'inda- gato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Dopo l'intervento riformatore del 2015, questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 El Mouttaqi Raquid, non mass.) che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione pro- gnostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occa- sione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice;
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, 'n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684). Orbene, nel caso che ci occupa il tribunale genovese, con motivazione lo- gica e congrua, ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal GIP, gli arresti 9 domiciliari siano nel caso di specie inidonei a fronteggiare il pericolo di recidiva, il quale deve ritenersi particolarmente elevato, alla luce delle modalità del fatto (considerato il quantitativo di stupefacente sequestrato, in parte già suddiviso in dosi, e l'importo di denaro contante sequestrato presso l'abitazione, tenuto conto delle condizioni di vita degli imputati, elementi dalle quali è senz'altro desumibile il carattere non occasionale dell'attività di spaccio e l'esistenza di solidi legami con coloro che operano in tale ambito delinquenziale fornendo l'approvvigionamento della sostanza) e della personalità dell'imputato, quale risultante dal certificato del casellario giudiziale. OP EN -si ricorda nel provvedimento impugnato- è infatti un soggetto che, anche fornendo false generalità, ha riportato plurime condanne: ben cinque condanne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (com- messi nel 2012, nel 2014, nel 2018 e nel 2019) oltre a plurime condanne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E in relazione a tali condanne risulta avere sofferto dei periodi di detenzione (in relazione alla sentenza di applicazione pena del Tribunale di Genova del 10/7/2012 irr. il 6/2/2013 ha eseguito la pena deten- tiva dal 30/5/2012 al 28/2/2013; in relazione alla sentenza di applicazione pena del Tribunale di Genova del 23/2/2016 irr. il 13/9/2016 ha eseguito la pena in detenzione domiciliare dal 2/2/2016 all'1/10/2016; è stato poi ristretto in carcere dal 7/1/2018 al 7/7/2019 in esecuzione di un provvedimento di cumulo emesso dal P.m. il 31/10/2019). Con sentenza della Corte d'Appello di Genova del 25/2/2020 irr. 18/7/2020 è stato poi condannato, sempre per il reato di deten- zione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, alla pena di anni quattro di reclu- sione oltre multa con espulsione dello straniero dal territorio dello stato. Ha poi scontati ulteriori sei mesi di detenzione dal 16/5/2020 al 16/11/2020 in forza del provvedimento di cumulo emesso dal P.m. il 22/9/2020 ed è stato recentemente raggiunto da un nuovo provvedimento di cumulo emesso dal P.m. il 13/1/2021 per la pena complessiva di anni cinque e mesi due di reclusione oltre multa. Secondo la logica valutazione dei giudici genovesi la lunga storia criminale del OP palesa l'esistenza di un assai elevato pericolo di recidiva, considerato il fatto che egli ha dimostrato di non sentire in alcun modo l'efficacia disincentivante delle esperienze giudiziarie e dei periodi di detenzione sofferti, al termine dei quali è sempre ricaduto nella commissione del medesimo reato. Sussiste, poi, indipendentemente dal riferimento alle altre pene di cui al cumulo, pur operato nel provvedimento impugnato, anche un concreto e attuale pericolo di fuga, che viene evidenziato anche per i fatti per cui si procede, valutato altresì il fatto che OP risulta avere riportato talune condanne sotto false genera- lità, dimostrando così di essere persona avvezza a eludere i controlli. 10 Ancora, il fatto, poi, che l'imputato, soggetto pluripregiudicato specifico che da anni è coinvolto in traffici di sostanze stupefacenti, detenesse la maggior parte dello stupefacente sequestrato in casa, con ogni evidenza palesa per i giudici del gravame cautelare l'inidoneità della misura degli arresti donniciliari a fronteggiare il pericolo di recidiva, ben potendo OP riprendere i contatti con i soggetti coinvolti nel riscontrato traffico di sostanze stupefacenti, dai quali egli non ha voluto disso- ciarsi (non avendo fornito sul punto alcun elemento utile per la loro identificazione) e nei confronti dei quali, stante l'avvenuto sequestro della sostanza, è certamente gravato da debiti. La logica conclusione è che l'inaffidabilità dell'imputato - tale da rendere inidonea la misura degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di recidiva, considerato che l'efficacia preventiva della misura domiciliare si fonda in massima parte sul rispetto da parte di chi vi è sottoposto delle pesanti limitazioni alla libertà a tale misura connaturali - discende dunque, pur in assenza di precedenti con- danne per evasione, dalla storia criminale di OP che palesa l'assoluta sua inca- pacità di sentire l'efficacia disincentivante delle precedenti esperienze, dopo ognuna delle quali è ricaduto nella commissione del medesimo reato. Sul punto, appare irrilevante la questione, su cui pure si spende il ricorso, dell'esistenza, formale o reale che sia, di un ulteriore conduttore o l'esistenza di una apprezzabile relazione tra l'amico che si è dichiarato disponibile ad ospitarlo, che non avrebbe, come illustrato dal provvedimento impugnato, le possibilità di sostenerlo economicamente. Si tratta, come evidenziano i giudici genovesi, di circostanze ulteriori ri- spetto alle assorbenti considerazioni in relazione all'inidoneità tout court degli ar- resti domiciliari a fronteggiare i pericula cautelari L'esclusiva adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore, la sua proporzionalità e l'attualità delle esigenze cautelari hanno, dunque, formato og- getto da parte del tribunale del riesame genovese di un giudizio fondato su concreti elementi fattuali e su corrette coordinate di metodo che connotano in termini di ragionevolezza l'opzione decisionale che, come tale, si rivela non censurabile. In particolare, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione risulta adeguatamente illustrato nel provvedimento impugnato in piena conformità al so- pra ricordato consolidato principio di diritto in materia -che va ribadito- secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo pre- visto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'immi- nénza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga 1 1 conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui opera. Il provvedimento impugnato - soddisfacendo pienamente l'onere motiva- zionale richiesto- evidenzia che non vi sono allora dubbi sulla spiccata pericolosità sociale dell'indagato, essendo elevato il pericolo che lo stesso, se lasciato libero, possa commettere reati della stessa specie, La concretezza e attualità delle esigenze di cautela - va infatti ribadito- non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle con- dotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove per- sistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'am- biente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785). 4. Venendo, più specificamente, alle doglianze in punto di adeguatezza della misura, va ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità valorizza l'importanza dei principi generali di proporzionalità e adeguatezza delle misure coercitive (articolo 275, comma 1, cod. proc .pen.), che impongono di prescegliere la misura più adatta a soddisfare le esigenze di cautela e, nel contempo, meno inutilmente invasiva della persona dell'indagato. Vale infatti la regola secondo cui, in materia di misure cautelari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio" di misure di gravità crescente, il criterio di "adeguatezza" di cui all'articolo 275, co. 1, cod. proc. pen., dando corpo al principio del "minore sacri- ficio necessario" (anche ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011, n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie (cfr. Sez. U., n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650). Pertanto, nel prov- vedimento restrittivo è necessario indicare non soltanto gli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari sono desunte, ma anche le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere;
prescrizione quest'ultima che assume particolare rilevanza ove coordi- nata con il disposto dell'articolo 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., che sottolinea la funzione residuale e "quasi eccezionale" della misura cautelare della custodia in carcere (così le citate S.U. Lovisi). Il giudice si deve soffermare quindi sul profilo delradeguafezza" della mi- sura cautelare in concreto prescelta, anche se, ovviamente, qualora venisse ap- plicata, perché ritenuta "adeguata", la misura della custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni 12 altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla perso- nalità dell'indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ra- gionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo superata ed assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, va osservato che nel caso che ci occupa, i giudici genovesi hanno fondato la propria decisione sulla considerazione - primaria ed assorbente e rispetto alla quale le ulteriori conside- razioni rivestono carattere meramente accessorio - che la oggettiva elevata gra- vità del fatto e la negativa personalità dell'indagato (pluripregiudicato) rivelano una proclività a delinquere ed una spregiudicatezza delinquenziale tali da non po- ter essere arginate con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari: si tratta di un giudizio coerente con le risultanze fattuali e privo di irragionevolezze e, come tale, non censurabile. Diversamente da quanto opina il ricorrente, il tema analizzato dai giudici del gravame cautelare non è stato quello di uno spaccio su strada, ma quello della riscontrata detenzione in casa dello stupefacente e di modalità della condotta che si prestano ad essere reiterate, indipendentemente dal comune ove si scontino gli arresti domiciliari. 5. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione dell'intervenuta esecutività del provvedimento impugnato, la can- celleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 1 febbraio 2024 Il Cqrsigliere este ore Il Presidente