CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 01/03/2024, n. 9071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9071 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA MA nato il [...] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9071 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. FA DO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dall'imputato in ordine ai reati di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975 (capo a) e agli artt. 582 e 585 cod. pen. (capo b). 2. Il ricorso denunzia, con il primo motivo, la violazione di legge penale ed il difetto di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti ex art. 129 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. 2.1. Il ricorso è parzialmente fondato. Il fatto di cui al capo a), commesso in data 19 dicembre 2017, costituisce ipotesi di reato contravvenzionale punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni 5, e risulta quindi spirato in data 19 dicembre 2017. 2.2. Per quanto concerne il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di armi di cui al capo b), commesso in pari data, non risulta ancora attualmente prescritto. Trattasi, infatti, di una ipotesi delittuosa punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. In assenza di circostanze aggravanti speciali, il termine di prescrizione decorre quindi in data 15 giugno 2025. 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è, invece, indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
3.1. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto al reato di cui al capo a), perché prescritto prima della pronuncia di appello;
nel resto il ricorso è inammissibile. Il Collegio può procedere alla eliminazione della parte di pena corrispondente al reato prescritto, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I), cod. proc. pen., nella misura di un mese di reclusione, come si evince dalle sentenze di merito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a) perché estinto per prescrizione ed elimina il corrispondente aumento di pena per la continuazione, pari ad un mese di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso il 18 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9071 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. FA DO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dall'imputato in ordine ai reati di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975 (capo a) e agli artt. 582 e 585 cod. pen. (capo b). 2. Il ricorso denunzia, con il primo motivo, la violazione di legge penale ed il difetto di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti ex art. 129 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. 2.1. Il ricorso è parzialmente fondato. Il fatto di cui al capo a), commesso in data 19 dicembre 2017, costituisce ipotesi di reato contravvenzionale punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni 5, e risulta quindi spirato in data 19 dicembre 2017. 2.2. Per quanto concerne il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di armi di cui al capo b), commesso in pari data, non risulta ancora attualmente prescritto. Trattasi, infatti, di una ipotesi delittuosa punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. In assenza di circostanze aggravanti speciali, il termine di prescrizione decorre quindi in data 15 giugno 2025. 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è, invece, indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
3.1. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto al reato di cui al capo a), perché prescritto prima della pronuncia di appello;
nel resto il ricorso è inammissibile. Il Collegio può procedere alla eliminazione della parte di pena corrispondente al reato prescritto, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I), cod. proc. pen., nella misura di un mese di reclusione, come si evince dalle sentenze di merito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a) perché estinto per prescrizione ed elimina il corrispondente aumento di pena per la continuazione, pari ad un mese di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso il 18 gennaio 2024.