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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 9.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5708/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 22/12/1964 in Catania, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Palmeri Guido;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ , nato il [...] a [...], C.F. , in atto Parte_1 CodiceFiscale_2
è affetto da: “a) artrosi alla colonna vertebrale lombo sacrale a media incidenza funzionale con gonartrosi sinistra e artroprotesi ginocchio di destra, b) asma bronchiale cronica con Apnea Ostruttiva del sonno di grado moderato, c) ipertensione cardiovascolare e Malattia varicosa cronica arti inferiori d)Malattia diverticolare in II classe e) tumefazione erniaria a contenuto adiposo in regione sovra ombelicale. Dalla visita di questo CTU del 20/02/2025, e già con decorrenza dalla domanda amministrativa del 01/03/2024, è ed era invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 99% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L.
509/88) percentuale 86% (ottantasei per cento) codici n. 6420, 6442, 6407 e 7010
Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992, pag.73, 69, 72 e 86”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, requisito sanitario richiesto dall'art.12 della
Legge n.118/1971 per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile
2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “Il ricorrente di anni 60, è affetto da Parte_1
“ARTROSI della colonna lombo sacrale a media incidenza funzionale con GO sx ed OP IN dx in soggetto con marctao stato di obesità, ASMA
BRONCHIALE cronica con APNEA OSTRUTTIVA del sonno di grado moderato,
IPERTENSIONE IO AR in buon compenso emodinamico , TT
VARICOSA CRONICA ARTI INFERIORI,TT DIVERTICOLARE” Può ritenersi Invalido nella misura dell' 86% ( ottantasei percento) ”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 09/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 9.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5708/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 22/12/1964 in Catania, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Palmeri Guido;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ , nato il [...] a [...], C.F. , in atto Parte_1 CodiceFiscale_2
è affetto da: “a) artrosi alla colonna vertebrale lombo sacrale a media incidenza funzionale con gonartrosi sinistra e artroprotesi ginocchio di destra, b) asma bronchiale cronica con Apnea Ostruttiva del sonno di grado moderato, c) ipertensione cardiovascolare e Malattia varicosa cronica arti inferiori d)Malattia diverticolare in II classe e) tumefazione erniaria a contenuto adiposo in regione sovra ombelicale. Dalla visita di questo CTU del 20/02/2025, e già con decorrenza dalla domanda amministrativa del 01/03/2024, è ed era invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 99% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L.
509/88) percentuale 86% (ottantasei per cento) codici n. 6420, 6442, 6407 e 7010
Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992, pag.73, 69, 72 e 86”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, requisito sanitario richiesto dall'art.12 della
Legge n.118/1971 per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile
2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “Il ricorrente di anni 60, è affetto da Parte_1
“ARTROSI della colonna lombo sacrale a media incidenza funzionale con GO sx ed OP IN dx in soggetto con marctao stato di obesità, ASMA
BRONCHIALE cronica con APNEA OSTRUTTIVA del sonno di grado moderato,
IPERTENSIONE IO AR in buon compenso emodinamico , TT
VARICOSA CRONICA ARTI INFERIORI,TT DIVERTICOLARE” Può ritenersi Invalido nella misura dell' 86% ( ottantasei percento) ”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 09/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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