Sentenza 27 agosto 2025
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Leggi di più… - 4. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/08/2025, n. 29859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29859 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
circostanza, tuttavia, del tutto irrilevante ai fini della valutazione della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., atteso che l’esercizio del diritto di critica non presuppone necessariamente l’avvio di un procedimento penale, ma può fondarsi su una convinzione ragionevole e giustificata circa la veridicità dei fatti denunciati, anche in assenza di riscontri giudiziari. 1.3. Ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata non ha adeguatamente scrutinato il rilievo, già articolato in sede di appello, concernente la possibile configurabilità della scriminante dell’esercizio del diritto di critica, anche nella sua forma putativa, ai sensi dell’art. 51 cod. pen. Come è noto, la disposizione in esame, espressione del principio di non punibilità per chi agisca in conformità a un diritto riconosciuto dall’ordinamento, costituisce una causa di giustificazione che opera quando la condotta dell’agente si colloca nell’ambito di un diritto soggettivo, purché esercitato nei limiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. In dottrina, si è evidenziato come l’art. 51 cod. pen. rappresenti una clausola generale di liceità, che consente di escludere l’antigiuridicità del fatto quando esso sia espressione di un diritto sostanziale, anche se esercitato in forma putativa, purché l’errore sia scusabile. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che il diritto di critica — quale manifestazione della libertà di pensiero garantita dall’art. 21 Cost. — può assumere efficacia scriminante quando sia esercitato nel rispetto dei limiti della verità (anche putativa), della continenza espressiva e della pertinenza rispetto a un interesse pubblico o socialmente rilevante. In particolare, è stato chiarito che l’esimente putativa dell’art. 51 cod. pen. è configurabile anche in assenza di una verità processualmente accertata, qualora il 5 soggetto agente operi nella ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti oggetto di censura, purché tale convinzione sia fondata su elementi oggettivi e non frutto di arbitraria supposizione (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554; Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep.2023, Alloro, Rv. 283964). Ai fini dell’efficacia scriminante, è altresì necessario che la critica non si traduca in un attacco personale, ma si mantenga entro i limiti della continenza, e che il fatto oggetto di censura sia obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, ovvero ritenuto tale per errore scusabile (Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, Mattana, Rv. 212131; Sez. 5, n. 24431 del 14/03/2017, P.M. in proc. De Luca, Rv. 270084). Nel caso di specie, le comunicazioni inviate dall’imputato — consistenti in lettere e una e-mail indirizzate a diverse autorità pubbliche — risultano articolate, circostanziate e corredate da documentazione allegata. Le espressioni ritenute diffamatorie non appaiono gratuite bensì necessarie e funzionali alla costruzione del giudizio critico, inserendosi in un contesto di legittima sollecitazione istituzionale, finalizzata alla rappresentazione di presunte irregolarità amministrative e alla richiesta di chiarimenti da parte della pubblica amministrazione, che — secondo quanto dedotto — non aveva fornito riscontro. In tale contesto – riconducibile a una legittima sollecitazione istituzionale – risulta particolarmente rilevante la lettera del 14 luglio 2017, nella quale l’imputato, dopo aver ripercorso l’attività della consigliera comunale Bonalumi e richiamato le osservazioni critiche espresse dal consulente del Comune, Resnati, ha ribadito le irregolarità da lui ritenute sussistenti, chiedendo al ND una risposta che confuti le affermazioni ritenute infondate “con preciso riferimento ai fatti, ai documenti e alle norme cui gli amministratori dichiarano di volersi attenere.” A ciò si aggiunge il contributo dichiarativo del consigliere di minoranza, il quale ha riferito che il proprio gruppo consiliare si era fatto carico di portare all’attenzione del consiglio comunale la questione sollevata dal TA, concernente presunti abusi e omissioni da parte dell’amministrazione comunale. Ne consegue che le modalità con cui l’imputato ha manifestato le proprie doglianze, unitamente al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, impongono un ulteriore approfondimento da parte del giudice di merito, volto a verificare la sussistenza della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., anche nella sua forma putativa, non essendo stata fornita alcuna motivazione sul punto da parte della Corte territoriale. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame, limitatamente al profilo indicato. 6 3. L’accoglimento del primo motivo comporta il consequenziale e logico assorbimento dei motivi ulteriori proposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma il 15 luglio 2025